Cassazione Penale, Sentenza n. 17165/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha ritenuti responsabili di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale (con esclusione della bancarotta impropria), deducendo tre motivi principali: 1) illegittimità/irretroattività della norma sull'improcedibilità (art. 344-bis c.p.p. e disciplina transitoria) e richiesta di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale; 2) travisamento delle dichiarazioni confessionali della sorella Daniela Bettinsoli, che a loro avviso avrebbero dovuto escludere la responsabilità dei fratelli; 3) carenza dell'elemento soggettivo (dolo) e inesistenza del concorso nei fatti contestati, atteso che i fratelli svolgevano solo mansioni produttive e la gestione contabile sarebbe spettata alla sorella.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha rigettati. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del regime transitorio che limita l'applicazione dell'art. 344-bis c.p.p. ai reati commessi dal 1° gennaio 2020, ritenendo la scelta legislativa ragionevole e funzionale al coordinamento con la riforma sulla sospensione della prescrizione. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e non sufficientemente specifico a dimostrare un travisamento probatorio decisivo: la Corte di legittimità non ha potuto riesaminare nel merito le valutazioni probatorie compiute dal giudice di merito. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha condiviso la motivazione del giudice d'appello secondo cui i ricorrenti, in quanto soci e amministratori (seppur con mansioni tecniche), non potevano considerarsi meri amministratori formali esenti dal dovere di vigilanza; la macroscopica falsità delle scritture contabili e la partecipazione alle operazioni societarie rendeva plausibile la loro responsabilità anche sotto il profilo soggettivo. Conseguentemente il rigetto dei ricorsi ha confermato le statuizioni di merito.
Norme richiamate
art. 344-bis cod. proc. pen.
La Corte ritiene legittima la limitazione cronologica della causa di improcedibilità prevista dalla legge: l'applicazione è riservata ai reati commessi dal 1/1/2020 per ragioni di coordinamento con altre riforme (sospensione prescrizione) e per ragionevole gradualità.
legge 27 settembre 2021, n. 134 (art. 2, comma 2 e comma 3)
La disciplina transitoria introdotta dalla legge è riconosciuta come scelta discrezionale del legislatore, giustificata dall'esigenza di coordinamento con la riforma della sospensione della prescrizione e dall'organizzazione degli uffici giudiziari.
legge 9 gennaio 2019, n. 3 (riforma sospensione della prescrizione)
La riforma è applicabile ai reati commessi dal 1/1/2020 e giustifica la diversa disciplina transitoria in materia di improcedibilità; rappresenta il contesto normativo che rende ragionevole la limitazione cronologica.
artt. 3, 25, 111 Cost.
Richiamati dalla difesa nella prospettiva di illegittimità costituzionale della disciplina sull'improcedibilità; la Corte ha ritenuto infondata la questione rispetto a tali parametri costituzionali.
artt. 216 e 223 (norme fallimentari/penali in tema di bancarotta)
Sono le norme sottese alla contestazione di bancarotta (fra cui distrazione di beni e condotte dolose); la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione del giudice di merito che ha ricondotto le condotte ai ricorrenti nonostante la delega gestionale, valorizzando l'obbligo di vigilanza degli amministratori/soci.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per i limiti di motivazione del ricorso in Cassazione: i ricorrenti hanno articolato i motivi nei limiti consentiti dall'articolo, ma alcuni motivi (es. il secondo) sono risultati generici e indeducibili.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. legge n. 176/2020)
Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso senza udienza con conclusioni scritte delle parti; non incide sulla decisione di merito.
Massime di principio
- La causa di improcedibilità introdotta dall'art. 344-bis c.p.p. ha efficacia limitata ai reati commessi dal 1/1/2020: la sua applicazione retroattiva ai reati anteriori è in generale esclusa salvo diversa disposizione legislativa.
- In Cassazione il vizio di travisamento probatorio richiede l'indicazione precisa e puntuale degli elementi di fatto mal trasposti: denunce generiche di 'travisamento' sono di regola inammissibili o non idonee a rovesciare la valutazione di merito.
- Le confessioni o dichiarazioni autoaccusatorie di un coimputato non determinano automaticamente l'esonero di responsabilità degli altri: il giudice valuta complessivamente le altre prove e la loro compatibilità con le dichiarazioni rese.
- In materia di bancarotta fraudolenta documentale, lo status di socio/amministratore (anche se svolge mansioni tecniche) comporta un obbligo di controllo e vigilanza sulle scritture contabili; l'abiura a tali doveri e la consapevolezza della possibilità di alterazione contabile possono integrare il dolo richiesto dalla fattispecie.
- Quando la difesa sostiene una totale delega gestionale a terzi, è essenziale documentare in modo preciso l'effettiva esistenza di poteri sostanziali esclusivi del delegato (procure, effettiva impossibilità di accesso ai libri sociali, ecc.), altrimenti il giudice può ritenere imputabile agli amministratori la mancata vigilanza.
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