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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-744/21

Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 31 March 2022. — Henry Cotton's Brand Management Co. Ltd v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-744/21 P

Giurisprudenza europea62021CO0744

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato, in via preliminare, se l’impugnazione proposta da Henry Cotton’s Brand Management contro una sentenza del Tribunale in materia di marchio UE dovesse essere ammessa a procedere. Ha ritenuto che la domanda non dimostrasse in modo sufficientemente concreto che le questioni dedotte fossero significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è stato autorizzato a proseguire e la ricorrente è stata condannata alle proprie spese.

Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: la Corte nega l’ammissibilità del ricorso perché la richiesta non dimostra che la causa sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

La questione giuridica

Se la richiesta di ammissione del ricorso dimostri, in modo sufficientemente concreto e preciso, che le censure dedotte contro la sentenza del Tribunale sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, in particolare quanto all’interpretazione degli articoli 27, paragrafo 1, e 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea.

Principio di diritto

Ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, un ricorso contro una decisione del Tribunale in materia di marchio UE non è ammesso a procedere se la domanda di ammissione non espone in modo chiaro, dettagliato e specifico le ragioni per cui le censure dedotte sollevano una questione di rilievo per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Argomentazioni generali, o il solo richiamo a una presunta divergenza con la giurisprudenza o alla novità della causa, non bastano; nel caso di specie, la Corte ha quindi negato l’ammissione del ricorso.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 20 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 19 del regolamento (UE) 2017/1001

Ricorso in materia di marchio UE: mancata ammissione a procedere

La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, resa nella formazione competente a decidere se un ricorso possa essere esaminato, nell’ambito di un’impugnazione contro una sentenza del Tribunale relativa a una controversia sul marchio dell’Unione europea. La Corte non entra nel merito della causa, ma verifica soltanto se la domanda di ammissione soddisfi i requisiti dell’articolo 58 bis dello Statuto.

Parti e contesto processuale

Henry Cotton’s Brand Management Co. Ltd ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale del 22 settembre 2021, che aveva respinto il suo ricorso contro la decisione della Seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 febbraio 2020. Nel procedimento principale era intervenuta Industries Sportswear Co. Srl; l’EUIPO era il convenuto in primo grado.

Quadro normativo richiamato

La Corte richiama innanzitutto:

  • l’articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia, che subordina l’esame di taluni ricorsi alla previa decisione di ammissione;
  • gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di presentare una domanda motivata e consentono alla Corte di statuire con ordinanza motivata;
  • l’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile in cassazione per il tramite dell’articolo 184, paragrafo 1. Sul piano sostanziale, la richiesta di ammissione era imperniata soprattutto sul regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea, in particolare sugli articoli 27, paragrafo 1, e 103, paragrafo 1, oltre che sugli articoli 20 e 19 dello stesso regolamento.

Motivi addotti per l’ammissione del ricorso

La ricorrente prospettava due argomenti principali.

Primo argomento: interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. Sosteneva che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato il liquidatore e i creditori dell’interveniente insolvente come "terzi" ai fini della disposizione, consentendo loro di opporre il difetto di iscrizione nel registro EUIPO dei trasferimenti dei marchi. Secondo la ricorrente, la sentenza sarebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte, in particolare con la sentenza Hassan (C‑163/15), e la questione sarebbe significativa per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione.

Secondo argomento: interpretazione dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. La ricorrente contestava la conclusione del Tribunale secondo cui EUIPO avrebbe commesso un errore manifesto registrando i trasferimenti dei marchi il 16 aprile 2018, dopo non aver annotato nel registro la procedura d’insolvenza su richiesta del liquidatore. A suo dire, la valutazione dell’"errore manifesto" richiedeva un’analisi complessa dell’interazione tra gli articoli 20, 24 e 27 del regolamento, sicché la questione sarebbe rilevante per l’unità e la coerenza del diritto UE.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda la propria giurisprudenza secondo cui spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate sono effettivamente significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Non basta indicare l’errore asseritamente commesso dal Tribunale: la domanda di ammissione deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di verificare, in concreto, la sussistenza del criterio richiesto.

Quanto al primo argomento, la Corte osserva che la ricorrente aveva individuato l’errore di diritto lamentato e aveva cercato di spiegare perché la questione fosse importante. Tuttavia, tali considerazioni restavano generiche e non fornivano elementi specifici e concreti sufficienti a dimostrare la reale portata della questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. In particolare, la semplice affermazione di un contrasto con la giurisprudenza non era sufficiente: occorreva indicare con precisione la similitudine delle situazioni, la portata della pretesa contraddizione e il motivo per cui essa avrebbe posto una vera questione di sistema.

Quanto al secondo argomento, la Corte rileva che la ricorrente si limitava a contestare l’errore asserito del Tribunale, senza spiegare adeguatamente perché la questione dell’"errore manifesto" fosse significativa secondo i criteri richiesti. Il mero rilievo che si trattasse di una questione rara o peculiare non era idoneo, di per sé, a far emergere un problema di rilievo per l’ordinamento dell’Unione.

Decisione e spese

La Corte conclude che la domanda di ammissione non consente di ritenere che il ricorso sollevi questioni significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è ammesso a procedere. In applicazione delle regole sulle spese, la ricorrente sopporta le proprie spese, anche perché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alle altre parti.

Principio affermato

La pronuncia ribadisce che, nei ricorsi soggetti al filtro dell’articolo 58 bis dello Statuto, la domanda di ammissione deve dimostrare in modo autonomo, concreto e dettagliato non solo l’esistenza di un errore di diritto, ma soprattutto la sua rilevanza per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; in mancanza di tale dimostrazione, il ricorso è dichiarato non ammesso a procedere.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’unione europeaprocedura di impugnazioneammissibilità del ricorso in cassazionepubblicità e effetti delle iscrizioni nel registro euipoinsolvenza e trasferimenti di marchi

Testo integrale

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