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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-139/20

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 31 marzo 2022. — Commissione europea contro Repubblica di Polonia. — Inadempimento di uno Stato – Tassazione dei prodotti energetici utilizzati da imprese a forte consumo di energia – Direttiva 2003/96/CE – Articolo 17, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4 – Imprese che rientrano nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione europea – Esenzione dalle accise. — Causa C-139/20

Giurisprudenza europea62020CJ0139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un ricorso per inadempimento della Commissione, ha esaminato l’esenzione totale dalle accise prevista dalla Polonia per carbone e gas usati da imprese energivore soggette al sistema ETS. Ha chiarito che il sistema di scambio di quote di emissioni può rientrare nella nozione di regimi concernenti diritti commercializzabili ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2003/96, ma che l’esenzione totale richiede comunque il rispetto della condizione di equivalenza ambientale prevista dal paragrafo 4. Il ricorso è stato respinto perché la Commissione non aveva contestato specificamente la mancata soddisfazione di tale condizione.

Inadempimento della Polonia per aver concesso un’esenzione totale dalle accise ai prodotti energetici usati da imprese energivore che partecipano al sistema UE di scambio di quote di emissioni, in presunta violazione della direttiva 2003/96

La questione giuridica

Se l’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, della direttiva 2003/96 consenta a uno Stato membro di riconoscere un’esenzione totale dalle accise ai prodotti energetici utilizzati da imprese a forte consumo di energia per il solo fatto che tali imprese rientrano nel sistema UE di scambio di quote di emissioni istituito dalla direttiva 2003/87, oppure se sia necessario che tali imprese aderiscano a un regime avente effetti ambientali o di efficienza energetica richiesti dalle disposizioni citate e, secondo la Commissione, ulteriori rispetto a quelli del sistema ETS.

Principio di diritto

La Corte ha respinto il ricorso: l’articolo 17 della direttiva 2003/96 non esclude, per il solo carattere obbligatorio, il sistema UE di scambio di quote di emissioni dalla nozione di "regimi concernenti diritti commercializzabili"; tuttavia, per ottenere l’esenzione totale dalle accise prevista dal paragrafo 2, le imprese energivore devono comunque soddisfare la condizione del paragrafo 4, ossia dimostrare che il regime applicato produca effetti ambientali o di efficienza energetica globalmente equivalenti a quelli derivanti dall’osservanza delle aliquote minime. Poiché la Commissione non ha dedotto nel ricorso la mancata osservanza di tale condizione da parte della normativa polacca, la censura è stata respinta come infondata.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Articolo 191, paragrafo 2, TFUE
  • Direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 4 della direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 17 della direttiva 2003/96/CE
  • Direttiva 2003/87/CE
  • Articolo 10 ter della direttiva 2003/87/CE
  • Regolamento di procedura della Corte, articolo 120, lettera c)
  • Regolamento di procedura della Corte, articolo 138, paragrafo 1

Esenzione dalle accise per imprese energivore soggette al sistema ETS

La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE promosso dalla Commissione europea contro la Repubblica di Polonia. Oggetto del giudizio è la compatibilità con la direttiva 2003/96 della normativa polacca che prevede un’esenzione totale dalle accise per i prodotti energetici utilizzati da imprese a forte consumo di energia che partecipano al sistema UE di scambio di quote di emissioni.

Fatti e procedimento precontenzioso

La Commissione ha contestato alla Polonia di aver introdotto un’esenzione automatica per carbone e gas utilizzati per il riscaldamento dalle imprese energivore che rientrano nel sistema ETS istituito dalla direttiva 2003/87. Dopo la diffida, il parere motivato e le risposte dello Stato membro, la Commissione ha adito la Corte sostenendo che il solo fatto di partecipare al sistema ETS non basti per beneficiare dello sgravio previsto dall’articolo 17 della direttiva 2003/96.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2003/96, soprattutto l’articolo 4 e l’articolo 17, paragrafi 1, lettera b), 2 e 4;
  • la direttiva 2003/87, in particolare l’articolo 10 ter;
  • l’articolo 258 TFUE, base del ricorso per inadempimento.

L’articolo 17 della direttiva 2003/96 consente sgravi fiscali e, al paragrafo 2, persino un livello di tassazione fino a zero per imprese a forte consumo di energia, ma solo se ricorrono le condizioni del paragrafo 4: sottoscrizione di accordi, regimi concernenti diritti commercializzabili o misure equivalenti, e raggiungimento di obiettivi ambientali o di efficienza energetica globalmente equivalenti a quelli che si otterrebbero con le aliquote minime.

Argomentazioni delle parti

La Commissione ha sostenuto che:

  • il sistema ETS non sarebbe un "regime concernente diritti commercializzabili" ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2003/96, perché è obbligatorio e non volontario;
  • il legislatore avrebbe voluto distinguere la tassazione generale dell’energia dalla tassazione del CO2;
  • l’esenzione polacca sarebbe incompatibile con la logica ambientale dell’articolo 17 e potrebbe alterare la concorrenza.

La Polonia ha replicato che:

  • il sistema ETS è effettivamente un regime concernente diritti commercializzabili, poiché opera tramite quote scambiabili;
  • la direttiva 2003/96 non richiede che il regime produca effetti superiori a quelli di altri strumenti obbligatori del diritto UE;
  • la normativa nazionale sarebbe coerente con l’obiettivo di evitare una doppia imposizione.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che la direttiva 2003/96 non esclude espressamente il sistema ETS dalla nozione di regimi concernenti diritti commercializzabili. Rileva inoltre che il testo dell’articolo 17, paragrafi 1, lettera b), e 4, distingue tra accordi "conclusi" con imprese e regimi "attuati", senza limitare tali regimi ai soli schemi volontari.

Ne deriva che non è possibile interpretare tali disposizioni nel senso di escludere a priori la partecipazione delle imprese a un regime obbligatorio come il sistema ETS. La Corte aggiunge che la tesi della Commissione, secondo cui il regime dovrebbe garantire risultati ambientali ulteriori rispetto ad altri strumenti obbligatori, non trova alcun supporto nel tenore letterale delle disposizioni.

La Corte precisa però che il paragrafo 4 dell’articolo 17 impone comunque una condizione sostanziale: per beneficiare dell’esenzione totale di cui al paragrafo 2, gli incentivi ambientali derivanti dal regime devono essere globalmente equivalenti a quelli che si otterrebbero applicando le aliquote minime della direttiva. In altri termini, la partecipazione al sistema ETS non basta da sola; occorre verificare tale equivalenza.

Esito del giudizio

La Corte respinge il ricorso della Commissione. Lo fa perché la censura articolata in giudizio era fondata esclusivamente sulla pretesa esclusione del sistema ETS dalla nozione di regimi concernenti diritti commercializzabili, mentre la Commissione non aveva dedotto che la normativa polacca mancasse del requisito di equivalenza previsto dall’articolo 17, paragrafo 4.

Principio affermato

Il sistema UE di scambio di quote di emissioni non è escluso, per il suo carattere obbligatorio, dalla nozione di "regimi concernenti diritti commercializzabili" di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/96; tuttavia, l’esenzione totale dalle accise per imprese a forte consumo di energia può essere concessa solo se il regime applicato soddisfa anche la condizione di equivalenza ambientale richiesta dall’articolo 17, paragrafo 4. Poiché tale specifica censura non era stata formulata dalla Commissione, il ricorso è stato respinto e la Commissione è stata condannata alle spese.

Come è indicizzato

Materietassazione dei prodotti energeticiaccisepolitica ambientalescambio di quote di emissioniinadempimento degli Stati membri

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