Corte di giustizia, Sentenza C-472/20
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 31 marzo 2022. — Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. contro PN. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive – Contratti di credito – Finanziamento espresso in valuta estera rimborsabile in moneta nazionale – Clausola contrattuale che pone il rischio di cambio a carico del consumatore – Carattere abusivo di una clausola relativa all’oggetto principale del contratto – Effetti – Nullità del contratto – Pregiudizio grave per il consumatore – Effetto utile della direttiva 93/13 – Parere non vincolante dell’organo giurisdizionale supremo – Possibilità di rimettere le parti nella situazione in cui si sarebbero trovate se un tale contratto non fosse stato concluso. — Causa C-472/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta un rinvio pregiudiziale ungherese in materia di credito in valuta estera e clausole che trasferiscono integralmente al consumatore il rischio di cambio. Esclude che un semplice parere non vincolante della Kúria possa sostituire una disciplina nazionale adeguata ai fini dell’effetto utile della direttiva 93/13. Conferma inoltre che il giudice deve assicurare il ripristino della posizione del consumatore, senza che la tutela possa essere svuotata da soluzioni interne incompatibili con la direttiva.
Clausole abusive nei contratti di credito in valuta estera: limiti ai rimedi nazionali, irrilevanza di un parere non vincolante della Kúria e ripristino della situazione del consumatore
La questione giuridica
Se la direttiva 93/13 consenta, in caso di clausola abusiva che investe l’oggetto principale di un contratto di credito in valuta estera, che la piena efficacia della tutela sia assicurata da un parere non vincolante della giurisdizione suprema nazionale; se il giudice possa/rivolva le parti alla situazione anteriore al contratto; se il diritto nazionale possa imporre al consumatore di domandare anche la validità/efficacia del contratto; e se una legge successiva possa sanare ex post il contratto per ristabilire l’equilibrio tra le parti.
Principio di diritto
La direttiva 93/13 osta a che, in mancanza di una norma nazionale suppletiva, l’effetto utile della tutela sia garantito dal solo parere non vincolante della giurisdizione suprema che orienti i giudici verso la validità o l’efficacia del contratto: il giudice nazionale deve poter disapplicare le norme/prassi contrarie e garantire la piena protezione del consumatore. Quanto ai rimedi, la direttiva non vieta che il giudice rimetta le parti nella situazione in cui sarebbero state se il contratto non fosse stato concluso, ma, se ciò non è possibile, egli deve comunque assicurare che il consumatore si trovi nella situazione in cui si sarebbe trovato se la clausola abusiva non fosse mai esistita. Le questioni su imposizioni processuali al consumatore e su una sanatoria legislativa successiva sono state dichiarate irricevibili.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 288 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 4 della direttiva 93/13/CEE
- Articolo 5 della direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6 della direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7 della direttiva 93/13/CEE
- Articolo 8 della direttiva 93/13/CEE
Clausole abusive nei contratti di credito in valuta estera
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) in una controversia tra una società finanziaria e un consumatore relativa a un contratto di credito espresso in franchi svizzeri ma rimborsabile in fiorini ungheresi. Il nodo centrale è la clausola che poneva integralmente a carico del consumatore il rischio di cambio, con possibili effetti sulla validità del contratto e sui rimedi applicabili dopo l’accertamento dell’abusività.
Fatti e procedimento principale
PN aveva sottoscritto nel 2009 un finanziamento per l’acquisto di un veicolo. Al momento della stipula aveva firmato una dichiarazione di conoscenza del rischio che attribuiva al finanziato l’alea del cambio tra CHF e HUF. Il contratto è poi stato oggetto di una regolarizzazione nel 2015 ai sensi della legge DH2, con una detrazione dall’importo dovuto per somme indebitamente percepite, ma senza modifica del tasso d’interesse originario.
Successivamente la Lombard ha risolto unilateralmente il contratto e ha agito in giudizio chiedendo la dichiarazione di validità del contratto con effetto retroattivo e il pagamento del residuo. PN ha eccepito l’abusività delle clausole sul rischio di cambio e, in via riconvenzionale, ha chiesto la restituzione di somme asseritamente indebitamente corrisposte.
Normativa rilevante
La Corte richiama gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della direttiva 93/13/CEE. In particolare:
- l’articolo 4, paragrafo 2, esclude dal controllo di abusività le clausole che definiscono l’oggetto principale, se chiare e comprensibili;
- l’articolo 5 impone la chiarezza e comprensibilità delle clausole predisposte per iscritto;
- l’articolo 6, paragrafo 1, stabilisce che le clausole abusive non vincolano il consumatore e che il contratto resta vincolante se può sussistere senza di esse;
- l’articolo 7, paragrafo 1, impone mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive;
- l’articolo 8 consente agli Stati membri di mantenere o introdurre una tutela più elevata.
Viene inoltre richiamato l’articolo 267 TFUE sul rinvio pregiudiziale e l’articolo 47 della Carta, in relazione al diritto a un ricorso effettivo. Sul piano nazionale, sono menzionate norme del vecchio codice civile ungherese sulla nullità, sull’abusività e sul ripristino della situazione originaria, nonché la legge DH2 e un parere della Kúria volto all’uniformità interpretativa.
Le questioni pregiudiziali
Il giudice ungherese chiede sostanzialmente:
- se l’effetto utile della direttiva possa essere garantito da un parere non vincolante della giurisdizione suprema che orienti i giudici a dichiarare valido o efficace il contratto, in assenza di una norma nazionale suppletiva;
- se sia possibile ripristinare la situazione originaria quando il contratto non possa sopravvivere alla clausola abusiva relativa all’oggetto principale;
- se il diritto nazionale possa subordinare l’azione del consumatore all’introduzione di una domanda ulteriore sulla validità/efficacia del contratto;
- se una legge successiva possa dichiarare validi o efficaci tali contratti per ristabilire l’equilibrio tra le parti.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte osserva che gli Stati membri dispongono di un margine di scelta nelle modalità di attuazione delle direttive, ma devono garantire la piena efficacia della disciplina UE. In materia di clausole abusive, ciò richiede mezzi adeguati ed efficaci di tutela.
La Corte ricorda che le giurisdizioni supreme nazionali possono elaborare criteri interpretativi uniformi, ma tali orientamenti non possono impedire al giudice nazionale di garantire l’effetto utile della direttiva, disapplicando norme o prassi contrarie e, se necessario, adendo la Corte in via pregiudiziale. Un parere non vincolante, proprio perché liberamente disattendibile, non è assimilabile a una norma suppletiva di diritto nazionale idonea a sostituire la clausola abusiva.
Ne consegue che, in mancanza di una disciplina interna di natura suppletiva, un mero parere non vincolante della Kúria non può garantire l’effetto utile della direttiva 93/13.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
La Corte ribadisce che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, la clausola abusiva deve essere considerata come mai esistita e che l’obiettivo della direttiva è ristabilire l’equilibrio reale tra le parti, salvaguardando per quanto possibile la validità del contratto nel suo complesso.
Se, però, dopo la soppressione della clausola abusiva il contratto non può sopravvivere e non esiste una norma suppletiva o una soluzione pattizia sostitutiva, il giudice deve adottare tutte le misure necessarie per proteggere il consumatore dalle conseguenze particolarmente dannose dell’annullamento, in particolare dall’immediata esigibilità del credito. In tale ottica, il giudice può rimettere le parti nella situazione in cui sarebbero state se il contratto non fosse stato concluso; se ciò non fosse possibile, deve comunque assicurare che il consumatore si trovi nella posizione in cui sarebbe stato se la clausola abusiva non fosse mai esistita.
La Corte ammette quindi il ripristino della situazione originaria, ma precisa che la tutela finale non può essere inferiore a quella che esclude ogni effetto della clausola abusiva nei confronti del consumatore.
Irricevibilità della terza e della quarta questione
La terza questione è dichiarata irricevibile perché il giudice del rinvio non ha spiegato con sufficiente precisione perché fosse necessaria ai fini della decisione, e inoltre il consumatore nel procedimento principale era convenuto, non ricorrente.
Anche la quarta questione è dichiarata irricevibile: il giudice del rinvio non ha chiarito il contenuto della formula relativa all’"adozione di una legislazione successiva" né la sua rilevanza concreta per la controversia.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che:
- la direttiva 93/13 osta a che l’effetto utile della tutela sia garantito dal solo parere non vincolante dell’organo giurisdizionale supremo nazionale, in mancanza di una norma suppletiva;
- la direttiva 93/13 non osta a che il giudice nazionale rimetta le parti nella situazione in cui si sarebbero trovate se il contratto non fosse stato stipulato; se ciò non è possibile, deve comunque far sì che il consumatore si trovi nella situazione in cui sarebbe stato se la clausola abusiva non fosse mai esistita.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori italiani, la sentenza ribadisce che la tutela contro le clausole abusive non può essere neutralizzata da soluzioni interne solo interpretative o da meccanismi procedurali che rendano eccessivamente oneroso il rimedio del consumatore. Il giudice deve sempre verificare la sopravvivenza del contratto senza la clausola abusiva e adottare il rimedio che assicuri il ripristino sostanziale della posizione del consumatore, entro i limiti strettamente necessari a tal fine.
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