Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-305/21

Order of the Court (Eighth Chamber) of 31 March 2022. — João Miguel Barata v European Parliament. — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Civil service – Officials – Article 45a of the Staff Regulations of Officials of the European Union – Certification procedure – 2017 promotion exercise – Exclusion from the final list of officials entitled to take part in the training programme – Notice of competition – Obligation to include a list of annexes with the application form – Non-compliance – Rejection of the application – Principle of sound administration – Proportionality – Regulation No 1 – Rules on languages. — Case C-305/21 P

Giurisprudenza europea62021CO0305

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto l'impugnazione del sig. Barata contro l'ordinanza/sentenza del Tribunale che aveva confermato il rigetto della sua candidatura alla procedura di certificazione del Parlamento europeo. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure sul mancato avviso di regolarizzazione dell'istanza, sulla violazione della proporzionalità e sulla disciplina linguistica. Sono state inoltre dichiarate manifestamente irricevibili le domande nuove formulate per la prima volta in appello.

Impugnazione avverso il rigetto di una candidatura nella procedura di certificazione del Parlamento europeo: obbligo di allegare l'elenco degli allegati, proporzionalità e disciplina linguistica nelle procedure interne

La questione giuridica

Se, nella procedura di certificazione interna del Parlamento europeo, la mancata presentazione dell'elenco degli allegati richiesto dal bando giustifichi il rigetto della candidatura senza dover invitare il candidato a regolarizzare, alla luce del principio di buona amministrazione, del principio di proporzionalità e dell'articolo 45a dello Statuto; e se la limitazione delle lingue di comunicazione e la pubblicazione del bando in sole alcune lingue integri una discriminazione contraria al regolamento n. 1/58, all'articolo 1d dello Statuto e alla Carta.

Principio di diritto

Nelle procedure interne di certificazione disciplinate da un bando chiaro, preciso e univoco, l'amministrazione può legittimamente respingere la candidatura che non sia accompagnata da un documento obbligatorio espressamente richiesto, senza essere tenuta a sollecitare il candidato a regolarizzare l'errore; tale obbligo di rigetto non viola il principio di buona amministrazione né la proporzionalità quando il requisito è trasparente e finalizzato al buon andamento della procedura. Inoltre, nelle procedure interne rivolte ai funzionari dell'istituzione, la limitazione delle lingue utilizzabili e la pubblicazione del bando in alcune sole lingue possono essere oggettivamente giustificate dall'interesse del servizio e dalla natura interna della procedura, sicché non integrano una discriminazione illecita ai sensi dell'articolo 1d dello Statuto e dell'articolo 21 della Carta.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 45a dello სტატuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 1d dello statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articoli 1 e 6 del regolamento n. 1/58
  • Articolo 1, paragrafo 2, dell'allegato III dello statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 5 del regolamento n. 1/58
  • Articolo 277 TFUE

Impugnazione contro il rigetto della candidatura alla procedura di certificazione del Parlamento europeo

La pronuncia concerne un appello ex articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia contro una sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso del sig. João Miguel Barata relativo alla sua esclusione dalla procedura di certificazione 2017 del Parlamento europeo. La Corte decide con ordinanza motivata ai sensi dell'articolo 181 del regolamento di procedura, ritenendo l'impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.

Fatti e procedimento principale

Il ricorrente aveva impugnato dinanzi al Tribunale una serie di atti del Parlamento europeo: il bando di candidatura del 22 settembre 2017, il rigetto della sua domanda per mancanza dell'elenco degli allegati, le successive conferme e lettere di diniego, nonché la decisione del 23 luglio 2018 che respingeva i suoi reclami e confermava la mancata ammissione alla procedura. In appello, egli chiedeva l'annullamento degli atti, la declaratoria di illegittimità del bando ai sensi dell'articolo 277 TFUE e il risarcimento del danno.

Ammissibilità delle domande nuove in appello

La Corte ricorda che, ai sensi dell'articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura, l'oggetto del giudizio dinanzi al Tribunale non può essere modificato in appello e non possono essere formulate conclusioni nuove. Per questa ragione sono state dichiarate manifestamente irricevibili le domande di annullamento della decisione del 28 marzo 2018 e di risarcimento del danno, poiché non proposte nel procedimento di primo grado né nella fase amministrativa prevista dall'articolo 90 dello Statuto.

Primo motivo: assenza dell'elenco degli allegati, buona amministrazione e proporzionalità

Il primo motivo verteva sulla presunta violazione del principio di buona amministrazione, del dovere di assistenza verso i funzionari e del principio di proporzionalità per non aver consentito al candidato di regolarizzare la domanda priva dell'elenco degli allegati. La Corte conferma l'impostazione del Tribunale: quando il bando è chiaro, preciso e univoco e impone espressamente di allegare determinati documenti, il candidato deve osservare rigorosamente tale obbligo.

La Corte sottolinea che:

  • spetta al candidato leggere attentamente il bando e fornire tutti gli elementi necessari alla verifica dei requisiti;
  • la commissione o l'autorità che bandisce la procedura non sono tenute a svolgere indagini o a supplire alle omissioni del candidato;
  • se la clausola è chiara, l'amministrazione non può né deve derogare al bando per sanare l'errore.

La Corte osserva inoltre che il Tribunale ha correttamente rilevato la chiarezza della documentazione richiesta: la domanda firmata dal candidato conteneva un'avvertenza esplicita secondo cui l'assenza dell'elenco degli allegati comportava il rigetto della candidatura. Non vi era quindi alcun obbligo, né prima né dopo la scadenza, di avvertire il candidato o di consentire una regolarizzazione.

Primo motivo: discrezionalità dell'istituzione nella procedura di certificazione

Quanto alla censura relativa all'articolo 45a dello Statuto, la Corte richiama due principi: da un lato, tale disposizione ha carattere derogatorio e va interpretata restrittivamente; dall'altro, le istituzioni dell'Unione dispongono di un ampio margine di discrezionalità nell'organizzare i propri servizi e nel fissare i criteri e le modalità delle procedure di selezione, incluse quelle di certificazione. Ne deriva che il Parlamento poteva definire in modo rigoroso le condizioni di ammissione alla procedura.

Primo motivo: proporzionalità del rigetto automatico

La Corte conferma anche il ragionamento del Tribunale sulla proporzionalità. L'obbligo di allegare un elenco dei documenti serve a garantire una gestione efficiente delle candidature e a verificare la capacità dei candidati di seguire istruzioni chiare. Considerato il volume delle operazioni amministrative e il numero dei documenti da trattare in tempi ristretti, la sanzione del rigetto della candidatura per omissione di un requisito essenziale non eccede quanto necessario. La soluzione proposta dal ricorrente, cioè l'avviso individuale e la possibilità di regolarizzazione, renderebbe invece più gravoso il lavoro amministrativo e creerebbe incertezza sull'eventuale sanabilità dell'omissione.

Secondo motivo: disciplina linguistica e applicabilità del regolamento n. 1/58

Il secondo motivo riguardava la presunta violazione degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1/58 e dell'articolo 1d dello Statuto. La Corte respinge l'argomento secondo cui la procedura di certificazione avrebbe natura "ibrida" e dovrebbe quindi rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento linguistico generale. Resta invece decisiva la natura interna della procedura: essa è riservata ai funzionari e al personale dell'istituzione, a differenza dei concorsi aperti al pubblico esterno.

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui il regolamento n. 1/58 non si applica automaticamente alle relazioni interne delle istituzioni con il loro personale in assenza di regole specifiche, e osserva che i candidati interni e quelli di un concorso esterno non si trovano in situazioni comparabili. Ne consegue che la limitazione delle lingue utilizzabili nelle comunicazioni della procedura interna non viola il principio di parità di trattamento.

Secondo motivo: giustificazione della differenza di trattamento linguistica

Quanto alla lamentata discriminazione a danno dei candidati la cui lingua materna non fosse l'inglese, il francese o il tedesco, la Corte conferma che una differenza di trattamento basata sulla lingua può essere giustificata quando è oggettivamente motivata e proporzionata rispetto a un obiettivo legittimo di politica del personale. Nel caso di specie, l'obiettivo era legato alla natura interna della procedura e alla necessità che i candidati comprendessero le esigenze linguistiche dei test e del programma di formazione, svolti in francese e inglese.

La Corte precisa che il Tribunale non ha affermato che la procedura fosse volta a selezionare i candidati con la migliore padronanza di tali lingue, ma soltanto che era legittimo richiedere una conoscenza adeguata di almeno una delle lingue in cui si svolgevano formazione e prove.

Secondo motivo: mancata pubblicazione del bando in portoghese

Il ricorrente sosteneva inoltre che la mancata pubblicazione del bando nella sua lingua madre, il portoghese, lo aveva svantaggiato e gli aveva impedito di cogliere la portata dell'obbligo di allegare l'elenco degli allegati. La Corte osserva che i bandi di procedure interne non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione integrale in tutte le lingue ufficiali previsto per i concorsi aperti al pubblico. La disparità derivante dalla lingua può essere giustificata in ragione della natura interna della procedura e del fatto che essa era rivolta a funzionari con un'anzianità minima di servizio, quindi presumibilmente in grado di comprendere le condizioni poste dal bando.

Decisione e spese

La Corte respinge integralmente l'impugnazione come in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. Poiché l'ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso al Parlamento, il ricorrente è condannato a sopportare le proprie spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che, nelle procedure interne di selezione o certificazione, il rispetto rigoroso delle condizioni del bando prevale sull'esigenza di consentire la regolarizzazione di omissioni documentali, salvo ambiguità o vaghezza della disciplina. Conferma inoltre che le istituzioni dispongono di un ampio potere organizzativo in materia di personale e che, nelle procedure interne, restrizioni linguistiche mirate possono essere giustificate dall'interesse del servizio e dalla natura della procedura.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica europeaprocedure di selezione internediritto delle lingue dell'unione europeaprincipio di buona amministrazioneproporzionalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.