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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-231/21

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 31 marzo 2022. — IA contro Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Sistema di Dublino – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 29, paragrafo 2 – Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale – Termine di trasferimento di sei mesi – Possibilità di proroga di tale termine fino a un massimo di un anno in caso di detenzione – Nozione di “detenzione” – Ricovero coatto del richiedente asilo in un reparto psichiatrico ospedaliero con l’autorizzazione di un giudice. — Causa C-231/21

Giurisprudenza europea62021CJ0231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso che il ricovero coatto in psichiatria, pur disposto con autorizzazione giudiziaria, possa essere equiparato alla "detenzione" ai fini della proroga del termine di trasferimento previsto dal regolamento Dublino III. La nozione è stata letta in senso restrittivo, come riferita alle misure privative della libertà in ambito penale. Ne deriva che il trasferimento del richiedente asilo non poteva essere prorogato sulla base del suo ricovero psichiatrico.

Interpretazione dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III: se il ricovero coatto in reparto psichiatrico autorizzato dal giudice integri la "detenzione" idonea a prorogare il termine di trasferimento.

La questione giuridica

Se la nozione di "detenzione" di cui all'articolo 29, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (UE) n. 604/2013 comprenda anche il ricovero coatto di un richiedente asilo in un reparto psichiatrico ospedaliero, disposto contro o senza la sua volontà e autorizzato da un'autorità giudiziaria per il fatto che, a causa di una patologia psichica, egli costituisce un serio pericolo per sé o per gli altri; in via subordinata, in caso affermativo, per quanto tempo possa essere prorogato il termine di trasferimento.

Principio di diritto

La nozione di "detenzione" di cui all'articolo 29, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento Dublino III va interpretata restrittivamente e in modo autonomo: essa si riferisce alla privazione della libertà disposta nell'ambito di un procedimento penale, come pena detentiva o custodia cautelare, per un reato commesso o sospettato, e non include il ricovero coatto in un reparto psichiatrico ospedaliero autorizzato da un giudice per pericolosità derivante da patologia psichica. Di conseguenza, tale ricovero non consente di prorogare il termine di trasferimento oltre i sei mesi ai sensi di detta disposizione; la seconda questione non va esaminata.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Regolamento (CE) n. 1560/2003
  • Articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1560/2003
  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Interpretazione della nozione di "detenzione" nel regolamento Dublino III

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof austriaco nell'ambito di una controversia tra un richiedente asilo, IA, e l'Ufficio federale per il diritto degli stranieri e il diritto di asilo. Il tema centrale è la possibilità di prorogare il termine di trasferimento verso lo Stato membro competente quando il richiedente sia stato ricoverato coattivamente in un reparto psichiatrico ospedaliero.

Fatti e procedimento principale

IA, cittadino marocchino, aveva presentato domanda di asilo in Austria dopo essere transitato dall'Italia. Le autorità austriache avevano chiesto all'Italia di prenderlo in carico; in assenza di risposta, la richiesta era stata considerata accettata. In seguito, l'Ufficio aveva respinto la domanda di asilo come inammissibile e disposto l'espulsione verso l'Italia.

Il trasferimento, inizialmente previsto per il 23 ottobre 2017, non aveva avuto luogo perché IA era stato ricoverato, senza sua richiesta, in un reparto psichiatrico di Vienna dal 6 ottobre al 4 novembre 2017. Il ricovero era stato dichiarato legittimo da un tribunale distrettuale sulla base dell'Unterbringungsgesetz (UbG), poiché l'interessato, affetto da patologia psichica, era ritenuto pericoloso per sé e per gli altri. Le autorità austriache avevano quindi comunicato all'Italia la proroga del termine di trasferimento a dodici mesi ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III.

IA aveva poi contestato dinanzi ai giudici austriaci la tardività del trasferimento avvenuto il 6 dicembre 2017, sostenendo che il termine di sei mesi fosse già scaduto il 2 novembre 2017. Il Bundesverwaltungsgericht aveva respinto il ricorso e il Verwaltungsgerichtshof aveva investito la Corte di giustizia.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se il ricovero coatto in un reparto psichiatrico ospedaliero autorizzato dal giudice rientrasse nella nozione di "detenzione" di cui all'articolo 29, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento Dublino III;
  • in caso positivo, se il termine di trasferimento potesse essere prorogato automaticamente di un anno oppure solo per un periodo corrispondente alla durata effettiva o prevedibile della detenzione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (UE) n. 604/2013 (regolamento Dublino III), specialmente i considerando 4 e 5 e l'articolo 29, paragrafi 1 e 2;
  • il regolamento (CE) n. 1560/2003, come modificato, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, sulle comunicazioni tra Stati membri in caso di ritardi nel trasferimento;
  • l'articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

Sono inoltre menzionati, nel ragionamento del giudice nazionale, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), CEDU, ma non come parametri decisivi della soluzione adottata dalla Corte.

Ragionamento della Corte

La Corte afferma anzitutto che la nozione di "detenzione" non è definita dal regolamento Dublino III e non rinvia al diritto nazionale; occorre quindi un'interpretazione autonoma e uniforme. Richiamando la propria giurisprudenza, sottolinea che l'interpretazione deve tenere conto del testo, del contesto e degli obiettivi della norma.

Sul piano letterale, la maggior parte delle versioni linguistiche della disposizione utilizza termini riconducibili a una privazione della libertà in ambito penale o a una pena detentiva. Da ciò la Corte ricava che la nozione si riferisce essenzialmente a una privazione della libertà inflitta da un giudice in un procedimento penale, sia come pena sia come custodia cautelare.

Sotto il profilo sistematico e teleologico, la proroga del termine di trasferimento prevista dall'articolo 29, paragrafo 2, seconda frase, è un'eccezione alla regola dei sei mesi e, come tale, deve essere interpretata restrittivamente. La Corte osserva che un'estensione della nozione a tutte le misure privative della libertà, anche non penali, dilaterebbe eccessivamente l'eccezione. Inoltre, una simile interpretazione non sarebbe necessaria per garantire l'effettività del sistema di Dublino, poiché la verifica dell'esistenza di una decisione giudiziaria penale privativa della libertà non presenta difficoltà pratiche tali da compromettere la celerità del sistema.

La Corte distingue poi il ricovero psichiatrico coatto del caso di specie da misure come il ricovero di persone che hanno commesso un reato ma non sono penalmente responsabili: il primo non deriva da un procedimento penale né da un sospetto di reato, e quindi non rientra nella nozione di "detenzione" ai fini della norma europea.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde alla prima questione dichiarando che l'articolo 29, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento Dublino III non si applica al ricovero coatto di un richiedente asilo in un reparto psichiatrico ospedaliero autorizzato con decisione giudiziaria per pericolosità dovuta a patologia psichica.

Poiché la risposta è negativa, la seconda questione sulla durata della proroga non viene esaminata.

Principio affermato

La proroga del termine di trasferimento ex articolo 29, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento Dublino III è ammessa solo in caso di detenzione in senso penalistico; il ricovero coatto in psichiatria, anche se autorizzato dal giudice, non sospende né proroga tale termine.

Come è indicizzato

Materieasilo e protezione internazionalesistema di dublinotrasferimento dei richiedenti asilodetenzione e privazione della libertàsalute mentale e ricovero ospedaliero coatto

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