Corte di giustizia, Sentenza C-96/21
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 31 marzo 2022. — DM contro CTS Eventim AG & Co. KGaA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Bremen. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Diritto di recesso per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali – Eccezioni al diritto di recesso – Articolo 16, lettera l) – Prestazione di servizi riguardanti le attività del tempo libero – Contratto che prevede una data o un periodo di esecuzione specifici – Fornitura di servizi di biglietteria – Intermediario che agisce in nome proprio ma per conto dell’organizzatore di un’attività del tempo libero – Rischio connesso all’esercizio del diritto di recesso. — Causa C-96/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta in senso ampio l'eccezione al diritto di recesso per i servizi di tempo libero con data o periodo specifici. Anche la vendita online di biglietti da parte di un intermediario che agisce in nome proprio ma per conto dell'organizzatore rientra nell'articolo 16, lettera l), se il rischio economico del recesso ricade sull'organizzatore. La possibilità astratta di rivendere i biglietti non incide sull'applicazione dell'eccezione.
Interpretazione dell'articolo 16, lettera l), della direttiva 2011/83/UE: esclusione del diritto di recesso per l'acquisto online di biglietti per un evento di tempo libero venduti da un intermediario per conto dell'organizzatore.
La questione giuridica
Se l'articolo 16, lettera l), della direttiva 2011/83/UE debba essere interpretato nel senso che l'eccezione al diritto di recesso si applica anche quando il professionista non presta direttamente il servizio di tempo libero, ma vende al consumatore un diritto di accesso a tale servizio, agendo in nome proprio ma per conto dell'organizzatore.
Principio di diritto
L'eccezione al diritto di recesso prevista dall'articolo 16, lettera l), della direttiva 2011/83/UE si applica anche al contratto a distanza con cui un consumatore acquista, da un intermediario che agisce in nome proprio ma per conto dell'organizzatore, un diritto di accesso a un'attività del tempo libero, purché il recesso farebbe gravare sull'organizzatore il rischio connesso all'accantonamento delle disponibilità liberate e l'attività sia prevista a una data o in un periodo specifici; è irrilevante che il biglietto sia venduto da un intermediario e non direttamente dall'organizzatore, nonché la possibilità concreta di rivendita dei biglietti.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/83/UE
- Articolo 1 della direttiva 2011/83/UE
- Articolo 2, punti 2, 3, 5, 6 e 7, della direttiva 2011/83/UE
- Articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e d), della direttiva 2011/83/UE
- Articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE
- Articolo 12, lettera a), della direttiva 2011/83/UE
- Articolo 16, lettera l), della direttiva 2011/83/UE
Eccezione al diritto di recesso per la vendita di biglietti per eventi di tempo libero
La Corte di giustizia, con rinvio pregiudiziale proposto dall'Amtsgericht Bremen, ha chiarito l'ambito dell'articolo 16, lettera l), della direttiva 2011/83/UE in relazione all'acquisto online di biglietti per un concerto annullato. La controversia opponeva un consumatore a un intermediario di biglietteria che operava in nome proprio ma per conto dell'organizzatore dell'evento.
Fatti e procedimento principale
DM aveva acquistato tramite una piattaforma online gestita da CTS Eventim biglietti per un concerto previsto in Germania in una data determinata. Dopo l'annullamento dell'evento per le restrizioni adottate nel contesto della pandemia di CoViD-19, il consumatore ha chiesto il rimborso del prezzo e delle spese accessorie, ritenendo di aver esercitato il recesso. CTS Eventim ha poi trasmesso un buono emesso dall'organizzatore, in applicazione della normativa tedesca sugli annullamenti di attività del tempo libero durante la pandemia.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha chiesto se l'eccezione al diritto di recesso prevista per i servizi riguardanti attività del tempo libero, qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici, valga anche quando il professionista non presta direttamente il servizio, ma vende soltanto il diritto di accesso all'evento.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato in particolare:
- la direttiva 2011/83/UE, specie gli articoli 1, 2, 6, 9, 12 e 16;
- il considerando 49 della direttiva, che menziona espressamente eventi culturali o sportivi come esempi di servizi per i quali il recesso può essere inappropriato;
- l'articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.
Ragionamento della Corte
La Corte ha anzitutto osservato che il contratto in esame era un contratto a distanza e che il soggetto che vendeva i biglietti rientrava nella nozione di "professionista" anche quando agiva per conto di un altro operatore, come espressamente previsto dall'articolo 2, punto 2, della direttiva.
Sul piano letterale, ha affermato che la cessione di un diritto di accesso a un'attività del tempo libero costituisce di per sé un "servizio riguardante" tale attività, ai sensi dell'articolo 16, lettera l). Il fatto che il servizio sia materialmente prestato da un intermediario e non dall'organizzatore non impedisce l'applicazione dell'eccezione.
Sul piano sistematico e teleologico, la Corte ha evidenziato che la ratio dell'eccezione consiste nel proteggere il professionista dal rischio legato all'accantonamento di disponibilità che potrebbero non essere recuperate in caso di recesso, rischio che, nel caso concreto, ricade sull'organizzatore dell'evento. In tale prospettiva, è irrilevante che, in concreto, il professionista possa eventualmente rivendere i biglietti ad altri clienti: l'applicazione dell'eccezione non dipende da valutazioni caso per caso su questa possibilità.
Quanto alla seconda condizione dell'articolo 16, lettera l), la Corte ha ritenuto che un contratto avente a oggetto l'acquisto di un diritto di accesso a un evento di tempo libero preveda necessariamente una data o un periodo di esecuzione specifici quando l'evento stesso si svolga in una data determinata o in un intervallo preciso. Anche qui è irrilevante che la vendita avvenga tramite un intermediario.
Decisione
La Corte ha quindi stabilito che l'articolo 16, lettera l), della direttiva 2011/83/UE si applica al contratto a distanza con cui un consumatore acquista, da un intermediario che agisce in nome proprio ma per conto dell'organizzatore, un diritto di accesso a un'attività del tempo libero, purché:
- il recesso farebbe ricadere sull'organizzatore il rischio connesso all'accantonamento delle disponibilità liberate;
- l'attività si svolga a una data o in un periodo specifici.
Principio affermato
La vendita di biglietti per un evento di tempo libero tramite intermediario non sottrae il contratto all'eccezione al recesso prevista per i servizi di tempo libero con data certa, se il rischio economico del recesso grava sull'organizzatore dell'evento.
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