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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11756/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva disposto l'interdizione dai pubblici uffici per il reato di induzione indebita: il Mosa era accusato di aver esercitato indebite pressioni sul dirigente comunale Corrado Costantino affinché annullasse in autotutela la decadenza della concessione marittima della Lega Navale, ente cui il Mosa prestava assistenza legale. Il ricorso contestava (1) violazione dell'art. 309 c.p.p. (termine per il riesame e conseguente presunta inefficacia della misura), (2) insufficiente e apparente motivazione sui gravi indizi di colpevolezza e sulla riconducibilità della condotta a induzione indebita, in particolare considerata la qualità di pubblico ufficiale del soggetto indotto e il ruolo collegiale ricoperto dal Mosa, e (3) carenze nella motivazione sulle esigenze cautelari, sia quanto al pericolo di reiterazione sia quanto al pericolo di inquinamento probatorio (mancata indicazione concreta degli atti di indagine a rischio e del termine di durata).

La decisione

Il ricorso è stato accolto limitatamente al terzo motivo. Il Tribunale ha rigettato i primi due motivi: ha ritenuto che l'impugnazione relativa alla misura interdittiva fosse stata correttamente trattata come appello cautelare (non soggetto al termine di 10 giorni previsto per il riesame ex art. 309 c.p.p.) e ha ritenuto congrua la valutazione dei gravi indizi in ordine al reato di induzione indebita, escludendo che la condotta fosse mera attività professionale lecita. Tuttavia la Corte ha ritenuto generica e insufficiente la motivazione sulle esigenze cautelari: il pericolo di reiterazione non poteva essere fondato sulla sola qualifica professionale dell'imputato né su considerazioni astratte, mentre non sono state indicate le concrete modalità in cui l'imputato avrebbe potuto interferire sulle indagini né la durata necessaria della misura. Ha inoltre considerato rilevanti circostanze attenuanti (dimissioni dall'incarico e commissariamento del Comune) non valutate dal Tribunale del riesame. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e la misura interdittiva è stata dichiarata inefficace, con cessazione della misura.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    La Corte ha distinto l'appello cautelare dal riesame: il termine di 10 giorni previsto per il riesame non si applica agli appelli cautelari; il Tribunale ha trattato l'impugnazione come appello cautelare, perciò l'omessa decisione nei termini del comma 9 non determina inefficacia della misura nel caso concreto.

  • art. 319‑quarter cod. pen.

    La norma sul reato di induzione indebita è stata applicata ritenendo sussistenti gravi indizi: la condotta di sollecitazione indirizzata a ottenere un provvedimento favorevole e la strumentalizzazione della funzione pubblica sono state ritenute elementi idonei a delineare l'indizio di reato, escludendo che si trattasse di mera attività professionale lecita.

  • Giurisprudenza (Sez. 6, n. 47413 del 26/05/2021, Rv. 282349)

    Citata a supporto del principio secondo cui l'atto processuale può essere correttamente qualificato come appello cautelare e non come riesame; ne consegue che le conseguenze previste per il riesame (come i termini brevi e l'inefficacia per mancata decisione) non si applicano automaticamente.

  • Principio sulle esigenze cautelari concrete e attuali

    La decisione ribadisce che per mantenere una misura cautelare interdittiva occorre motivare in modo concreto e attuale il pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio: non sono sufficienti deduzioni astratte basate sulla qualifica professionale o sulla possibilità teorica di assumere incarichi futuri.

Massime di principio

  • Quando si impugna una misura interdittiva è essenziale verificare se l'impugnazione è stata qualificata come riesame o come appello cautelare: la qualificazione incide sui termini procedurali e sulle conseguenze dell'omessa decisione.
  • Per contestare la sussistenza dei gravi indizi in reati di induzione indebita, è utile dimostrare che le condotte contestate rientrano nella normale e lecita tutela di interessi professionali o che mancano elementi idonei a far percepire al pubblico ufficiale un vantaggio indebito.
  • Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e rischio di inquinamento probatorio) devono essere motivate con fatti concreti e attuali: non bastano generalità basate sulla professione dell'indagato o su mere possibilità future; indicare fatti specifici, modalità di interferenza e durata presunta della misura rafforza la difesa.
  • La cessazione di incarichi, il commissariamento dell'ente interessato o altre mutate circostanze sopravvenute sono elementi importanti da portare all'attenzione del giudice per dimostrare l'insussistenza dell'attualità del pericolo cautelare.
  • Quando la parte indotta è un pubblico ufficiale, il giudice può richiedere un vaglio più attento sull'effettiva efficacia intimidatoria della condotta; tuttavia la qualità di pubblico ufficiale non esclude a priori la configurabilità dell'induzione indebita se il contegno è tale da ingenerare la percezione di un vantaggio indebito.

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