Cassazione Penale, Ordinanza n. 14088/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna di merito per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. La ricorrente ha impugnato la decisione deducendo: il vizio del giudizio di პასუხისმგabilità; l'insussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p.; l'insussistenza delle lesioni lievi; l'erroneo riconoscimento della circostanza aggravante del nesso teleologico in relazione al reato di lesioni; l'illegittimità della dosimetria della pena; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure inammissibili perché in parte meramente ripropositive di questioni già esaminate dai giudici di merito e dirette a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, e in parte generiche, in quanto non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma richiamata come base del titolo di reato contestato, relativo alla resistenza a pubblico ufficiale.
art. 582 c.p.
Norma richiamata come base del titolo di reato contestato, relativo alle lesioni personali.
art. 393-bis c.p.
Invocato dalla ricorrente quale esimente; la Corte rileva che la censura è stata proposta in modo inammissibile perché non si confronta con la motivazione di merito.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, poiché tali apprezzamenti spettano ai giudici di merito.
- Le doglianze che risultano generiche, perché non critichino puntualmente la ratio decidendi della decisione impugnata, sono inammissibili.
- La deduzione dell'insussistenza di una causa di giustificazione, della qualificazione del fatto lesivo, delle circostanze aggravanti o del trattamento sanzionatorio deve misurarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, altrimenti il motivo non è scrutinabile nel merito.
Come è indicizzato
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