Regolamento (UE) 2024/1883
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1883 della Commissione, del 9 luglio 2024, che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati e le scadenze per la trasmissione delle relazioni sui metadati e sulla qualità per la tematica uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e commercio elettronico per l'anno di riferimento 2025 a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per l'anno di riferimento 2025, le specifiche tecniche dei dati da trasmettere sulla tematica "uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e commercio elettronico" nell'ambito del regolamento (UE) 2019/2152. Fissa inoltre i termini per l'invio delle relazioni annuali sui metadati e sulla qualità a Eurostat, così da garantire comparabilità, armonizzazione e valutazione della qualità dei dati prima della loro diffusione. L'allegato dettaglia variabili obbligatorie e facoltative, unità di misura, copertura statistica, disaggregazioni e termine di trasmissione dei dati.
Specifiche tecniche, requisiti dei dati e scadenze di trasmissione delle relazioni sui metadati e sulla qualità per la rilevazione "uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e commercio elettronico" per l'anno di riferimento 2025.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, che devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) i dati relativi alla tematica "uso delle TIC e commercio elettronico" per l'anno di riferimento 2025, nonché le relazioni annuali sui metadati e sulla qualità nei termini fissati. L'allegato definisce la popolazione statistica delle imprese con attività economiche nelle sezioni NACE Rev. 2 da C a J e da L a N e nel gruppo 95.1, con copertura principale delle imprese con 10 o più addetti dipendenti e indipendenti; l'inclusione delle imprese con meno di 10 addetti è facoltativa. Sono previste disaggregazioni per attività e per classe dimensionale, con alcune specificazioni solo per i totali europei.
Specifiche tecniche per i dati su TIC e commercio elettronico per il 2025
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1883 della Commissione disciplina, per l'anno di riferimento 2025, le modalità tecniche di raccolta e trasmissione dei dati statistici sulla tematica "uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e commercio elettronico" prevista dal regolamento (UE) 2019/2152. La finalità, richiamata nei considerando, è quella di assicurare dati comparabili e armonizzati, utili anche al monitoraggio del decennio digitale e degli obiettivi digitali dell'Unione al 2030, nonché di garantire una valutazione preventiva della qualità delle informazioni prima della diffusione.
Ambito applicativo
Il regolamento si rivolge agli Stati membri, che devono trasmettere a Eurostat i dati per il 2025 secondo le specifiche dell'allegato. L'allegato riguarda la popolazione statistica delle imprese operanti nelle sezioni NACE Rev. 2 da C a J e da L a N, oltre al gruppo 95.1, con copertura obbligatoria per le imprese con almeno 10 addetti dipendenti e indipendenti; la rilevazione delle imprese con meno di 10 addetti è facoltativa. Sono previste disaggregazioni nazionali e, per alcune variabili, ulteriori aggregazioni utili ai soli totali europei.
Termini di trasmissione
L'articolo 2 stabilisce due scadenze distinte per le relazioni di accompagnamento:
- relazione annuale sui metadati: entro il 31 maggio 2025;
- relazione annuale sulla qualità: entro il 5 novembre 2025. L'allegato prevede inoltre che i dati siano trasmessi entro il 5 ottobre 2025.
Contenuto informativo richiesto
L'allegato individua un nucleo ampio di variabili obbligatorie, articolate per gruppi di imprese. Per tutte le imprese sono richiesti, tra l'altro, dati su attività economica principale, addetti, fatturato, accesso a internet per motivi professionali e misure TIC per ridurre consumi energetici e materiali. Per le imprese con connettività internet sono rilevati connessioni fisse, sito web, social media, vendite via web, vendite EDI, uso di ERP, CRM e BI, analisi dei dati, cloud computing e diversi impieghi di tecnologie di intelligenza artificiale, incluse funzioni di testo, voce, generazione di contenuti, riconoscimento di immagini, machine learning, automazione dei processi e robot/autoveicoli autonomi.
Variabili su vendite digitali, cloud e intelligenza artificiale
Per le imprese che vendono via web sono richiesti valori e composizioni delle vendite, distinguendo tra B2C, B2B e B2G e tra canali di vendita. Per le vendite EDI è richiesto il valore o la quota di fatturato generata. In materia di cloud, l'allegato elenca specifici servizi a pagamento, quali e-mail, software d'ufficio, finanza/contabilità, ERP, CRM, sicurezza, hosting database, storage, calcolo e piattaforme di sviluppo/test/deploy. Per l'intelligenza artificiale, oltre agli usi settoriali, sono richiesti dati sulle finalità d'impiego nei processi commerciali, produttivi, amministrativi, logistici, di sicurezza ICT, contabilità/finanza e ricerca e sviluppo.
Variabili facoltative e informazioni di contesto
Tra le variabili facoltative figurano:
- gestione delle apparecchiature TIC a fine vita (riciclo, conservazione, vendita/donazione/resto a leasing);
- composizione delle vendite via web per tipologia di prodotto e area geografica;
- difficoltà incontrate nelle vendite verso altri Stati membri, inclusi costi di consegna, reclami, etichettatura, lingua, restrizioni commerciali e questioni IVA;
- costo totale dei servizi cloud acquistati;
- modalità di sviluppo, modifica o acquisto dei sistemi di intelligenza artificiale;
- motivi del mancato utilizzo dell'IA, tra cui costi, carenza di competenze, incompatibilità tecnica, problemi di dati, timori privacy, incertezza giuridica, considerazioni etiche e scarsa utilità;
- monitoraggio dell'impatto delle soluzioni TIC su energia e materiali.
Unità di misura, disaggregazioni e struttura della rilevazione
Le variabili sono espresse in dati assoluti, salvo i casi relativi al fatturato in valuta nazionale (migliaia) o in percentuale del fatturato totale. L'allegato definisce disaggregazioni per attività economica secondo la NACE Rev. 2, sia per gli aggregati nazionali sia per i soli totali europei, e per classi dimensionali di addetti (10+, 10-49, 50-249, 250+), con classi facoltative ulteriori. La struttura della rilevazione è quindi pensata per consentire confronti coerenti tra Stati membri e analisi per dimensione e settore.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Trasmissione dei dati per il 2025
Gli Stati membri trasmettono a Eurostat i dati relativi alla tematica "uso delle TIC e commercio elettronico" per l'anno di riferimento 2025 conformemente alle specifiche tecniche contenute nell'allegato.
Scadenze per le relazioni sui metadati e sulla qualità
La relazione annuale sui metadati per il 2025 deve essere trasmessa entro il 31 maggio 2025; la relazione annuale sulla qualità per il 2025 entro il 5 novembre 2025.
Specifiche tecniche dell'allegato
L'allegato definisce il set di variabili obbligatorie e facoltative da rilevare, le unità di misura, la popolazione statistica, le disaggregazioni per attività e dimensione d'impresa e il termine di trasmissione dei dati (5 ottobre 2025).
Copertura statistica e variabili obbligatorie
Sono previste variabili obbligatorie per tutte le imprese, per le imprese con accesso a internet, per quelle con sito web, per quelle che effettuano vendite via web o EDI, per quelle che usano cloud computing e per quelle che utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale, incluse le principali tipologie di uso e di finalità aziendali.
Variabili facoltative
L'allegato include variabili facoltative su smaltimento/conservazione/dismissione di apparecchi TIC, dettaglio delle vendite via web per tipologia di prodotto e area geografica, difficoltà nelle vendite transfrontaliere, costi del cloud, modalità di sviluppo/acquisto/modifica di sistemi IA e motivi del mancato utilizzo dell'IA, oltre al monitoraggio dell'impatto delle soluzioni TIC su energia e materiali.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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