Regolamento (UE) 2024/1879
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1879 della Commissione, del 9 luglio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo degli obblighi di compensazione ai fini di CORSIA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento definisce la metodologia operativa che gli Stati membri devono utilizzare per determinare gli obblighi di compensazione di CO2 degli operatori aerei ai fini CORSIA. Esso recepisce l’evoluzione delle regole ICAO, disciplina il fattore di crescita del settore, individua le rotte rilevanti ed esclude quelle esentate dalla direttiva ETS. Prevede inoltre le modalità di riduzione dell’obbligo in caso di uso di carburanti ammissibili CORSIA, nonché soglie di esenzione per nuovi entranti e per operatori con emissioni molto limitate.
Regolamento di esecuzione che stabilisce la metodologia per calcolare, da parte degli Stati membri, gli obblighi di compensazione di CO2 degli operatori aerei ai fini del regime CORSIA nell’ambito della direttiva 2003/87/CE.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori aerei che rientrano nelle condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 6, terzo e quarto comma, della direttiva 2003/87/CE. Riguarda il calcolo annuale degli obblighi di compensazione relativi ai voli internazionali coperti da CORSIA, con riferimento ai voli tra Stati membri e Stati elencati nell’atto di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, nonché ai voli tra tali Stati e la Svizzera o il Regno Unito; include anche, in via facoltativa per gli Stati membri, i voli internazionali con i paesi e territori d’oltremare di cui all’allegato II TFUE. Sono escluse le rotte esentate ai sensi dell’articolo 25 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE. Il regolamento disciplina in particolare i periodi 2021-2023 e 2024-2026 per il calcolo degli obblighi definitivi, ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1879: calcolo degli obblighi di compensazione ai fini di CORSIA
Il regolamento stabilisce, in attuazione dell’articolo 12, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, le modalità con cui gli Stati membri devono determinare gli obblighi di compensazione di CO2 degli operatori aerei nell’ambito del regime CORSIA dell’ICAO. Il testo si colloca nel quadro della modifica introdotta dalla direttiva (UE) 2023/958, che ha mantenuto nel sistema ETS UE i voli intraeuropei e ha affidato a CORSIA il trattamento dei voli extra SEE, inclusi quelli con Svizzera e Regno Unito.
Contesto e finalità
I considerando chiariscono che il regolamento aggiorna e integra l’attuazione operativa di CORSIA alla luce delle nuove SARP ICAO, in particolare della seconda edizione dell’allegato 16, volume IV, entrata in vigore il 31 luglio 2023 e applicabile dal 1o gennaio 2024. La Commissione intende garantire un calcolo uniforme degli obblighi di compensazione, coerente con le regole internazionali ma anche con le specificità della direttiva 2003/87/CE, in particolare con l’elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini dell’Unione e con l’esclusione delle rotte esentate per ragioni di parità di trattamento.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori aerei che rientrano nelle condizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, terzo e quarto comma, della direttiva 2003/87/CE. Il perimetro materiale riguarda i voli internazionali rilevanti per CORSIA, ossia le rotte tra uno Stato membro e gli Stati indicati nell’atto di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo 25 bis, paragrafo 3, nonché i voli tra tali Stati e la Svizzera o il Regno Unito. Le rotte esentate ai sensi dell’articolo 25 bis, paragrafo 7, non sono incluse nel calcolo. In via facoltativa, gli Stati membri possono considerare anche i voli internazionali con i paesi e territori d’oltremare di cui all’allegato II TFUE.
Definizioni rilevanti
Il regolamento definisce:
- il "volo internazionale", come il volo tra un aerodromo situato in uno Stato o nei suoi territori e un aerodromo situato in un altro Stato o nei suoi territori;
- il "carburante ammissibile nel quadro del regime CORSIA", cioè il carburante per l’aviazione comunicato secondo l’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 28 quater della direttiva 2003/87/CE e utilizzabile per ridurre l’obbligo di compensazione;
- l’"obbligo di compensazione", coincidente con la quantità di emissioni di CO2 da compensare ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 9, della direttiva 2003/87/CE;
- il "fattore di crescita del settore" (SGF), calcolato secondo la metodologia ICAO e pubblicato nel documento annuale CORSIA Annual Sector’s Growth Factor.
Per l’SGF il regolamento distingue due basi di riferimento:
- fino al 31 dicembre 2023, il riferimento è il rapporto tra l’aumento delle emissioni settoriali 2023 e le emissioni del 2019;
- dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, il riferimento utilizza come baseline l’85 % delle emissioni settoriali del 2019.
Calcolo degli obblighi di compensazione annuali
Gli Stati membri devono calcolare ogni anno gli obblighi di compensazione per l’anno civile precedente in relazione alle rotte CORSIA rilevanti. Per ciascun operatore aereo che ha comunicato le proprie emissioni secondo il regolamento delegato adottato ai sensi dell’articolo 28 quater, l’obbligo annuale è determinato, per il periodo 1o gennaio 2023 - 31 dicembre 2026, con la formula:
- ORy = OEy × SGFy
dove ORy è l’obbligo dell’operatore nell’anno y, OEy sono le emissioni di CO2 dell’operatore da voli internazionali coperti e SGFy è il fattore di crescita del settore.
Dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2026 gli Stati membri devono considerare come emissioni coperte quelle relative ai voli tra uno Stato membro e gli Stati dell’elenco adottato ai sensi dell’articolo 25 bis, paragrafo 3, nonché ai voli tra tali Stati e la Svizzera o il Regno Unito. Possono inoltre, se lo ritengono, includere le emissioni dei voli internazionali menzionati al paragrafo 2 dell’articolo 3.
Esenzione per nuovi entranti
L’articolo 3, paragrafo 4, esclude dall’applicazione del calcolo gli operatori aerei nuovi entranti per tre anni dall’anno in cui soddisfano la definizione di operatore aereo, oppure fino a quando le loro emissioni annuali di CO2 superano lo 0,1 % delle emissioni totali di CO2 dei voli internazionali comunicate all’ICAO e pubblicate nel 2019, se tale data è anteriore. Dal periodo successivo, l’obbligo torna applicabile.
Comunicazione degli obblighi annuali
Gli Stati membri devono informare gli operatori aerei dei loro obblighi di compensazione per l’anno precedente entro date precise:
- 30 novembre 2024;
- 30 novembre 2025;
- 30 novembre 2026;
- 30 novembre 2027.
Obblighi totali definitivi di compensazione per periodo
Il regolamento prevede il calcolo separato degli obblighi totali definitivi per due periodi:
- 2021-2023;
- 2024-2026.
Per ciascun periodo, l’obbligo totale definitivo di CO2 dell’operatore aereo è dato dalla somma degli obblighi annuali del periodo, meno le riduzioni derivanti dall’uso di carburanti ammissibili nel quadro CORSIA:
- FORc = (OR1,c + OR2,c + OR3,c) – (ER1,c + ER2,c + ER3,c)
Riduzioni dovute ai carburanti ammissibili CORSIA
Le riduzioni annuali ERy sono calcolate applicando una formula che tiene conto di:
- il fattore di emissione EF rinviato all’allegato III, tabella 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;
- la massa totale del carburante puro ammissibile dichiarato nell’anno y;
- il valore LCEF delle emissioni nel ciclo di vita del carburante ammissibile;
- i valori di riferimento LC, pari a 89 gCO2e/MJ per JET-A, JET-A1 e JET-B, e a 95 gCO2e/MJ per AvGas.
Soglie, esclusioni e arrotondamenti
Se la somma degli obblighi di compensazione nei tre anni di un periodo è inferiore a 3 000 tonnellate di CO2, gli Stati membri possono, su richiesta dell’operatore, omettere il calcolo degli obblighi per quel periodo. Se il risultato finale di periodo è negativo, l’operatore non ha alcun obbligo di compensazione e il valore negativo non può essere riportato al periodo successivo. Il totale definitivo è inoltre arrotondato per eccesso alla prima tonnellata intera di CO2.
Comunicazione finale degli obblighi di periodo
Gli Stati membri devono comunicare all’operatore aereo i suoi obblighi totali definitivi entro:
- il 30 novembre 2024 per il periodo CORSIA 2021-2023;
- il 30 novembre 2027 per il periodo CORSIA 2024-2026.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Ambito soggettivo
Il regolamento si applica agli operatori aerei che soddisfano le condizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, terzo e quarto comma, della direttiva 2003/87/CE.
Definizioni chiave
Definisce, tra l’altro, il "volo internazionale", il "carburante ammissibile nel quadro del regime CORSIA", l’"obbligo di compensazione" e il "fattore di crescita del settore" (SGF), con rinvio alla metodologia ICAO per il calcolo del fattore stesso.
Calcolo annuale degli obblighi di compensazione
Gli Stati membri calcolano ogni anno gli obblighi di compensazione per l’anno civile precedente per le rotte rilevanti ai sensi dell’articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, includendo i voli con Svizzera e Regno Unito e con esclusione delle rotte esentate ai sensi dell’articolo 25 bis, paragrafo 7.
Formula dell’obbligo annuale e periodo 2023-2026
Per ciascun operatore aereo, nel periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, l’obbligo annuo è calcolato come ORy = OEy × SGFy, prima di considerare l’uso di carburanti ammissibili CORSIA.
Operatori nuovi entranti e soglie minime
Il calcolo non si applica ai nuovi entranti per tre anni dall’anno in cui soddisfano la definizione di operatore aereo, oppure fino a quando le loro emissioni annuali di CO2 superano lo 0,1 % delle emissioni totali di CO2 dei voli internazionali comunicate all’ICAO e pubblicate nel 2019, se tale data è anteriore.
Comunicazione degli obblighi annuali
Gli Stati membri informano gli operatori aerei dei loro obblighi di compensazione per l’anno precedente entro il 30 novembre 2024, 30 novembre 2025, 30 novembre 2026 e 30 novembre 2027.
Obbligo totale definitivo per periodo e riduzioni per carburanti CORSIA
Gli Stati membri calcolano separatamente gli obblighi totali definitivi per i periodi 2021-2023 e 2024-2026, tenendo conto delle riduzioni derivanti dall’uso di carburanti ammissibili CORSIA secondo la formula FORc = (OR1,c + OR2,c + OR3,c) – (ER1,c + ER2,c + ER3,c).
Calcolo delle riduzioni da carburanti ammissibili
Le riduzioni (ERy) sono calcolate usando un fattore di emissione rinviato al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, la massa del carburante puro ammissibile dichiarato, il valore LCEF del ciclo di vita e i valori di riferimento LC pari a 89 gCO2e/MJ per JET-A, JET-A1 o JET-B e 95 gCO2e/MJ per AvGas.
Soglia di esenzione per piccoli obblighi e obblighi negativi
Se la somma degli obblighi di compensazione nei tre anni di un periodo è inferiore a 3 000 tonnellate di CO2, gli Stati membri possono, su richiesta dell’operatore, ometterne il calcolo. Se il totale definitivo di periodo è negativo, non sorge alcun obbligo e gli importi negativi non sono riportati al periodo successivo.
Arrotondamento e comunicazione finale
Gli obblighi totali definitivi sono arrotondati per eccesso alla prima tonnellata intera di CO2 e comunicati all’operatore aereo entro il 30 novembre 2024 per il periodo 2021-2023 ed entro il 30 novembre 2027 per il periodo 2024-2026.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 9 lug 2024Regolamento (UE) 2024/1883
- Regolamento · 9 lug 2024Regolamento (UE) 2024/1885
- Regolamento · 9 lug 2024Regolamento (UE) 2024/2515
- Regolamento · 8 lug 2024Regolamento (UE) 2024/1874
- Regolamento · 8 lug 2024Regolamento (UE) 2024/1946
- Regolamento · 8 lug 2024Regolamento (UE) 2024/1947
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →