Regolamento (UE) 2024/1946
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1946 della Commissione, del 8 luglio 2024, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le zone soggette a restrizioni per la peste suina africana previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, sulla base dell’evoluzione recente della situazione epidemiologica in diversi Stati membri. La Commissione ricalibra le aree di restrizione I, II e III, con particolare riguardo a nuovi focolai in Italia, Lettonia, Lituania e Polonia, e sostituisce integralmente l’allegato I. Le modifiche mirano a contenere la diffusione della malattia e a riflettere il rischio attuale nelle aree interessate. Il regolamento si applica immediatamente dal giorno successivo alla pubblicazione.
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con la nuova delimitazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana in vari Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e alle aree territoriali elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, come sostituito dal presente regolamento, in relazione alla gestione della peste suina africana in suini detenuti e selvatici. Incide in particolare su zone di Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Svezia, Lituania e Romania, ridefinendo le zone soggette a restrizioni I, II e III in funzione della situazione epidemiologica; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1946 della Commissione aggiorna l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che disciplina le misure speciali di controllo della peste suina africana. L’intervento è motivato dall’evoluzione della situazione epidemiologica nell’Unione e dai nuovi focolai rilevati in diversi Stati membri, con necessità di adeguare tempestivamente la mappatura delle zone soggette a restrizioni.
Contesto normativo e finalità
La base giuridica è l’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. Nei considerando la Commissione ricorda che la peste suina africana colpisce suini detenuti e selvatici e può incidere pesantemente sulla redditività degli allevamenti, sui movimenti di partite di animali e prodotti e sulle esportazioni verso Paesi terzi.
Il regolamento (UE) 2023/594 prevede un sistema di zone soggette a restrizioni I, II e III, collegate alla situazione epidemiologica e alla presenza di focolai. La Commissione afferma di aver aggiornato le delimitazioni anche alla luce degli orientamenti UE sulla prevenzione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana e del codice sanitario WOAH per gli animali terrestri.
Ragioni dell’intervento
Il provvedimento si fonda su una serie di recenti focolai e sull’evoluzione del rischio nelle aree interessate:
- nuovi focolai in suini selvatici in Italia e Polonia;
- nuovi focolai in suini detenuti in Lettonia e Polonia;
- un focolaio in Lombardia che ha indotto a spostare alcune aree da restrizioni I a II e a ridefinire i confini della zona I;
- un focolaio nella contea di Valmieras in Lettonia, con passaggio di un’area da restrizioni II a III;
- un focolaio nella contea di Kaunas in Lituania, con passaggio di un’area da restrizioni II a III;
- più focolai in Polonia che hanno comportato lo spostamento di talune aree da I a II e da II a III.
La Commissione sottolinea che le nuove delimitazioni devono essere sufficientemente ampie e tenere conto della situazione epidemiologica delle aree circostanti, poiché la PSA è considerata dinamica e in rapida evoluzione.
Struttura della modifica
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (UE) 2023/594. L’allegato del regolamento 2024/1946 contiene una nuova e molto dettagliata lista di aree classificate come zone soggette a restrizioni I, II e III in vari Stati membri.
Le restrizioni riguardano in particolare:
- Germania;
- Estonia;
- Lettonia;
- Ungheria;
- Polonia;
- Slovacchia;
- Italia;
- Cechia;
- Grecia;
- Croazia;
- Svezia;
- Lituania;
- Romania.
Per ciascun Paese, l’allegato elenca con precisione regioni, province, comuni, frazioni, sezioni catastali o distretti, spesso delimitati da strade, ferrovie, fiumi o confini amministrativi.
Effetti specifici su alcune aree
Tra gli aggiornamenti più rilevanti si segnalano:
- Italia: aggiornamento delle zone in Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Sardegna, Calabria, Basilicata e Campania; in Sardegna e Calabria sono presenti anche zone soggette a restrizioni III.
- Lettonia: ridefinizione delle zone II e III, con particolare riferimento all’area di Valmiera e alle zone limitrofe.
- Lituania: aggiornamento delle zone I, II e III, con passaggi di alcune aree a livello di restrizione più elevato.
- Polonia: ampia ricalibratura delle aree I, II e III in numerosi voivodati, a seguito di focolai in suini selvatici e detenuti.
- Romania: ampia classificazione in zona III di numerose province, compresa l’area di Bucarest.
- Germania, Grecia, Croazia, Cechia e Svezia: mantenimento/aggiornamento di elenchi territoriali molto dettagliati per le varie categorie di restrizione.
Entrata in vigore e forza obbligatoria
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Implicazioni pratiche per operatori e professionisti
Per gli operatori della filiera suinicola, per i veterinari aziendali e per i consulenti legali e fiscali, il regolamento comporta la necessità di verificare immediatamente la localizzazione delle strutture, degli allevamenti, dei centri di raccolta e dei movimenti di animali e prodotti rispetto alle nuove zone elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/594, come sostituito. La classificazione in zona I, II o III incide infatti sulle misure di biosicurezza, sugli spostamenti consentiti e sui vincoli commerciali intra-UE e verso Paesi terzi.
Poiché l’allegato è estremamente analitico e viene aggiornato in funzione del rischio sanitario, gli operatori devono effettuare una verifica puntuale e costante della mappatura territoriale applicabile al proprio caso concreto.
Disposizioni principali
Sostituzione integrale dell’allegato I
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sia sostituito integralmente dal testo contenuto nell’allegato del presente regolamento. Ne deriva una nuova classificazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana in numerosi Stati membri.
Criteri epidemiologici e urgenza dell’aggiornamento
I considerando richiamano l’evoluzione della situazione epidemiologica e i nuovi focolai in suini selvatici e detenuti in Italia, Lettonia, Lituania e Polonia. La Commissione dichiara di aver rivalutato le delimitazioni delle zone ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (UE) 2023/594, tenendo conto del rischio di diffusione, delle aree circostanti, degli orientamenti UE sulla PSA e delle norme WOAH.
Ridefinizione delle zone in Italia, Lettonia, Lituania e Polonia
Il regolamento modifica le delimitazioni territoriali in risposta a nuovi focolai: in Lombardia, Lettonia, Lituania e Polonia alcune aree passano da una categoria di restrizione all’altra, con aggiornamento delle zone vicine e ampliamento o riduzione delle fasce di contenimento.
Elenco aggiornato delle zone per tutti gli Stati membri interessati
L’allegato sostitutivo elenca analiticamente, per ciascuno Stato membro interessato, le zone classificate come restrizioni I, II o III. Per alcuni Stati sono incluse intere regioni o distretti, per altri singoli comuni, frazioni, sezioni catastali o porzioni delimitate da infrastrutture stradali, ferroviarie o confini amministrativi.
Entrata in vigore e applicazione immediata
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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