Regolamento (UE) 2024/1874
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1874 della Commissione, dell’8 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro dei certificati previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, adeguandolo a modifiche intervenute nella normativa di base e chiarendo le condizioni di certificazione per diverse categorie di prodotti di origine animale. L’intervento riguarda soprattutto gelatina, prodotti altamente raffinati, prodotti composti e i certificati connessi a ispezione ante mortem e macellazione d’urgenza. È inoltre introdotta una disciplina transitoria per evitare perturbazioni degli scambi sui prodotti composti già certificati secondo il regime previgente.
Modifica i modelli di certificati sanitari e ufficiali del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per l’ingresso, il transito e alcuni movimenti all’interno dell’Unione di determinate categorie di animali e merci di origine animale, in particolare prodotti composti, gelatina, prodotti altamente raffinati e partite soggette a ispezione ante mortem o macellazione d’urgenza.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nella certificazione veterinaria e sanitario-ufficiale per l’ingresso nell’Unione, il transito attraverso l’Unione verso paesi terzi e alcuni movimenti intra-UE di partite di animali e merci disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. Riguarda in particolare gelatina destinata al consumo umano, prodotti altamente raffinati, prodotti composti contenenti prodotti a base di carne o colostro, nonché i certificati relativi a ispezione ante mortem presso l’azienda di provenienza e a macellazione d’urgenza fuori dal macello. Prevede un regime transitorio fino al 29 aprile 2025 per taluni prodotti composti, a condizione che il certificato sia stato rilasciato entro il 29 gennaio 2025.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1874 della Commissione
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per adeguare e chiarire i modelli di certificati sanitari, ufficiali e sanitario/ufficiali utilizzati per l’ingresso nell’Unione, il transito verso paesi terzi e alcuni movimenti interni di partite di animali e merci. L’intervento è motivato, tra l’altro, dall’evoluzione della normativa di base in materia di igiene e controlli ufficiali, nonché dalla necessità di evitare ambiguità nella certificazione di gelatina, prodotti composti e taluni animali/macellazioni in azienda.
Ambito e finalità dell’intervento
Il regolamento incide in via puntuale sui modelli contenuti negli allegati III e IV del regolamento (UE) 2020/2235. Esso non introduce un nuovo sistema generale di certificazione, ma aggiorna i modelli esistenti per renderli coerenti con il regolamento (UE) 2016/429, il regolamento (UE) 2017/625, il regolamento delegato (UE) 2019/624, il regolamento delegato (UE) 2022/2292, il regolamento delegato (UE) 2024/1141 e il regolamento (CE) n. 853/2004.
Gelatina e prodotti altamente raffinati
L’articolo 19 viene riscritto per precisare che il certificato ufficiale GEL riguarda la gelatina destinata al consumo umano diversa dalle capsule di gelatina non ottenute da ossa di ruminanti. In parallelo, l’articolo 24 è aggiornato per i prodotti altamente raffinati, che devono essere certificati con il modello HRP. Anche gli allegati III, capitoli 41 e 46, sono allineati ai nuovi titoli dei modelli.
Prodotti composti e transito
La parte più rilevante della riforma riguarda i prodotti composti. L’articolo 28 chiarisce che il modello COMP si applica ai prodotti composti non a lunga conservazione e, per taluni prodotti composti a lunga conservazione, quando contengano prodotti a base di carne o colostro, con esclusione di gelatina e collagene non ottenuti da ossa di ruminanti e dei prodotti altamente raffinati. L’articolo 30 disciplina in modo simmetrico il transito attraverso l’Unione, mediante il modello TRANSIT-COMP, evitando che il transito sia soggetto a requisiti più severi rispetto all’ingresso.
Certificati per macellazione in azienda e macellazione d’urgenza
Gli articoli 31 e 32 sono riscritti per coordinare i modelli di certificato con le fattispecie previste dal regolamento delegato (UE) 2019/624. L’allegato IV elenca cinque modelli: per animali vivi trasportati al macello dopo ispezione ante mortem in azienda; per pollame da foie gras e pollame a eviscerazione differita; per bovini, suini, ovini, caprini, solipedi e selvaggina d’allevamento macellati in azienda; per selvaggina d’allevamento macellata in azienda; e per la macellazione d’urgenza fuori dal macello. Nei modelli sono integrati i riferimenti al laboratorio di sezionamento e alla verifica delle informazioni sulla catena alimentare.
Adattamento alla normativa igienico-sanitaria e ai nuovi scenari di lavorazione
Il regolamento recepisce gli effetti del regolamento delegato (UE) 2024/1141, che ha ampliato le possibilità di macellazione di ovini e caprini presso l’azienda di provenienza e di ricezione/manipolazione della selvaggina da parte dei centri di lavorazione in presenza di strutture idonee. Di conseguenza, i modelli dell’allegato IV sono aggiornati per includere tali ipotesi e per rendere esplicita la certificazione della verifica delle informazioni sulla catena alimentare, qualificata come parte dell’ispezione ante mortem.
Regime transitorio
Per evitare perturbazioni degli scambi, è previsto un periodo transitorio per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti composti destinati al consumo umano. Fino al 29 aprile 2025 resta possibile utilizzare certificati rilasciati secondo il modello precedente dell’allegato III, capitolo 50, purché il certificato sia stato rilasciato entro il 29 gennaio 2025.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento del certificato per la gelatina
L’articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è sostituito: il certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di gelatina destinata al consumo umano è il modello GEL di cui all’allegato III, capitolo 41, ma sono escluse le capsule di gelatina non ottenute da ossa di ruminanti. Anche il titolo del capitolo 41 dell’allegato III è aggiornato in senso conforme.
Aggiornamento del certificato per i prodotti altamente raffinati
L’articolo 24 è sostituito per allineare il testo al nuovo titolo del modello di certificato ufficiale per i prodotti altamente raffinati destinati al consumo umano, descritti nell’allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004. Il certificato da utilizzare corrisponde al modello HRP di cui all’allegato III, capitolo 46.
Prodotti composti: ingresso nell’Unione
L’articolo 28 è sostituito per chiarire che il modello COMP si applica all’ingresso nell’Unione di prodotti composti non a lunga conservazione e di prodotti composti a lunga conservazione contenenti qualsiasi quantità di prodotti a base di carne, con esclusione di gelatina non ottenuta da ossa di ruminanti, collagene non ottenuto da ossa di ruminanti e prodotti altamente raffinati, nonché di prodotti ottenuti dal colostro. La prescrizione di certificazione si applica anche ai prodotti composti a lunga conservazione che contengono prodotti a base di carne o colostro.
Transito attraverso l’Unione di prodotti composti
L’articolo 30 è sostituito per disciplinare il transito immediato o dopo magazzinaggio nell’Unione verso un paese terzo di prodotti composti non a lunga conservazione e di prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti a base di carne, con esclusione di gelatina, collagene e prodotti altamente raffinati, nonché di prodotti ottenuti dal colostro. Si applica il modello TRANSIT-COMP di cui all’allegato III, capitolo 52.
Certificati per ispezione ante mortem presso l’azienda di provenienza
Gli articoli 31 e 32 sono sostituiti e l’allegato IV è riorganizzato in cinque capitoli. L’articolo 31 collega i certificati sanitari alle diverse casistiche: animali vivi trasportati al macello dopo ispezione ante mortem in azienda; pollame per foie gras e pollame a eviscerazione differita; animali domestici bovini, suini, ovini, caprini, solipedi e selvaggina d’allevamento macellati in azienda; selvaggina d’allevamento macellata in azienda. L’articolo 32 riguarda la macellazione d’urgenza al di fuori del macello e rinvia al modello di cui all’allegato IV, capitolo 5.
Allineamento dei modelli alla normativa sui controlli ufficiali e sull’igiene
Le modifiche tengono conto del regolamento delegato (UE) 2019/624, del regolamento delegato (UE) 2024/1141 e del regolamento (CE) n. 853/2004, in particolare per includere il riferimento al laboratorio di sezionamento, alle nuove possibilità di macellazione di ovini e caprini in azienda, e alla ricezione di ratiti e ungulati d’allevamento da parte dei centri di lavorazione della selvaggina. Nei modelli dell’allegato IV è inoltre inserita la certificazione della verifica delle informazioni sulla catena alimentare.
Regime transitorio per prodotti composti
Fino al 29 aprile 2025 continua a essere autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti composti destinati al consumo umano accompagnate da certificati rilasciati secondo il modello dell’allegato III, capitolo 50, del regolamento (UE) 2020/2235 nella versione precedente, purché il certificato sia stato rilasciato entro il 29 gennaio 2025.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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