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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2515

Regolamento delegato (UE) 2024/2515 della Commissione, del 9 luglio 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e i titoli delle variabili del dominio utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per l’anno di riferimento 2025

Normativa europea32024R2515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2019/1700 specificando, per il 2025, il numero e i titoli delle variabili da utilizzare nel dominio "utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione". L'obiettivo è assicurare una rilevazione statistica armonizzata e coerente con le esigenze informative dell'Unione. La disciplina è contenuta in un articolo essenziale e in un allegato molto dettagliato che elenca le variabili, distinte tra obbligatorie e facoltative, per diverse aree tematiche.

Specificazione del numero e dei titoli delle variabili statistiche del dominio "utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" per l'anno di riferimento 2025, nell'ambito del quadro statistico UE per persone e famiglie.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla raccolta e armonizzazione di dati statistici nell'Unione europea, nel quadro del regolamento (UE) 2019/1700, con riferimento al dominio "utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" per l'anno di riferimento 2025. Vincola gli Stati membri nella produzione delle statistiche europee su persone e famiglie basate su campioni a livello individuale; l'allegato elenca le variabili obbligatorie e facoltative da rilevare. È richiamato il contesto SEE (testo rilevante ai fini del SEE).

Regolamento delegato (UE) 2024/2515 della Commissione

Il regolamento integra il regolamento (UE) 2019/1700 specificando, per l'anno di riferimento 2025, le variabili statistiche del dominio "utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione". La finalità è assicurare una rilevazione uniforme dei dati a livello UE, in linea con le esigenze statistiche individuate dal quadro comune per le statistiche europee su persone e famiglie.

Base giuridica e finalità

Il provvedimento è adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1700. Il considerando unico rilevante afferma che, per soddisfare le esigenze statistiche relative alle tematiche specifiche dell'allegato I di tale regolamento, occorre definire numero e titoli delle variabili del set di dati del dominio ICT per il 2025.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda la produzione di statistiche europee sulle persone e sulle famiglie basate su campioni a livello individuale. Si rivolge agli Stati membri, che devono utilizzare l'impianto variabile definito nell'allegato per le rilevazioni del 2025. Il testo è qualificato come rilevante ai fini del SEE.

Struttura delle variabili nell'allegato

L'allegato organizza le variabili in sei grandi aree:

  • aspetti di carattere tecnico;
  • caratteristiche della persona e della famiglia;
  • partecipazione al mercato del lavoro;
  • percorso formativo e livello di istruzione;
  • redditi, consumi ed elementi relativi al patrimonio;
  • partecipazione alla società dell'informazione.

Per ciascuna area sono indicati identificativo e descrizione della variabile, distinguendo variabili rilevate, derivate e facoltative.

Aspetti tecnici, identificazione e contesto del campione

La prima sezione dell'allegato include variabili tecniche come anno dell'indagine, data di riferimento, strato, unità primaria di campionamento, identificativi di famiglia e individuo, pesi, durata e tipo di intervista, nonché variabili di localizzazione (paese, regioni NUTS, grado di urbanizzazione, ubicazione geografica). Queste variabili servono a qualificare il campione e a rendere comparabili i dati raccolti.

Caratteristiche socio-demografiche, lavoro, istruzione e reddito

Il regolamento prevede variabili su sesso, anno di nascita, età, cittadinanza, paese di nascita e composizione del nucleo familiare. Sul lavoro, include condizione lavorativa principale, posizione nella professione, attività economica, professione, qualificazione come professionista TIC o meno, tipo di lavoro manuale/non manuale e, facoltativamente, tempo pieno/part-time e stabilità del contratto. In materia di istruzione sono previste variabili sul livello di istruzione più elevato conseguito e sulla sua classificazione aggregata; in materia reddituale, una variabile sul reddito mensile corrente netto medio totale della famiglia.

Dominio "utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione"

La parte centrale riguarda l'uso delle TIC e di Internet: accesso domestico a Internet, frequenza di utilizzo, dispositivi impiegati, attività online svolte negli ultimi tre mesi, compreso l'uso di servizi di posta elettronica, chiamate via Internet, social media, messaggistica, informazione online, ricerca di informazioni sanitarie, acquisti, vendite, attività formative, e uso di strumenti di intelligenza artificiale generativa per fini privati, professionali o educativi.

Interazione con le amministrazioni pubbliche ed e-ID

Una sezione ampia è dedicata all'uso di siti web e app delle amministrazioni pubbliche o di servizi pubblici negli ultimi 12 mesi. Le variabili coprono: accesso a dati personali detenuti dalla PA, accesso a banche dati o registri pubblici, richiesta di informazioni, download o stampa di moduli, prenotazioni, dichiarazione dei redditi, richiesta di documenti ufficiali o certificati, domande di prestazioni o diritti e altre richieste o denunce. Sono previste anche variabili sui motivi del mancato ricorso ai servizi online e sull'uso dell'identificazione elettronica (e-ID), con distinzione tra servizi nazionali, europei e privati, nonché sulle ragioni del mancato utilizzo dell'e-ID.

Commercio elettronico e problemi di utilizzo

L'allegato disciplina numerose variabili sul commercio elettronico: ultimo acquisto, acquisti di beni fisici, servizi di telecomunicazione e utenze, trasporti, alloggi, biglietti per eventi, e-book, software, giochi, abbonamenti a contenuti digitali e servizi/app, nonché acquisti tra privati e servizi finanziari. Sono inoltre previsti indicatori sui problemi riscontrati negli acquisti online, come difficoltà tecniche, informazioni insufficienti sulle garanzie, ritardi, costi finali superiori, beni errati o danneggiati, frodi, reclami insoddisfacenti e venditori esteri che non servono il paese dell'intervistato.

Ostacoli all'uso di Internet e risoluzione dei problemi

Il regolamento contempla variabili facoltative sui problemi incontrati nell'uso di Internet e sulle modalità di risoluzione: assenza di problemi, richiesta di aiuto ad altri, soluzione autonoma, mancato intervento o altri approcci. Prevede anche i motivi del mancato uso di Internet negli ultimi tre mesi, tra cui mancanza di necessità, difficoltà di utilizzo, disabilità o difficoltà fisiche/mentali, timori di sicurezza o riservatezza, costi eccessivi, sfiducia nelle informazioni online o disapprovazione generale di Internet.

Competenze digitali, verifica delle informazioni, contenuti ostili e sicurezza

Sono incluse variabili sulle competenze digitali di base e avanzate: copia/spostamento di file, download e installazione di software o app, modifica impostazioni, videoscrittura, creazione di contenuti complessi, uso di fogli di calcolo, funzioni avanzate e scrittura di codice. Il regolamento rileva inoltre la percezione di contenuti online non veritieri o dubbi e le modalità di verifica delle informazioni, nonché, facoltativamente, la presenza di messaggi ostili o offensivi online diretti contro gruppi o individui e le motivazioni del bersaglio degli attacchi.

Privacy, fiducia, cookie e cancellazione degli account

L'allegato comprende variabili su pratiche di gestione dei dati personali online: lettura dell'informativa privacy, limitazione della geolocalizzazione, restrizione dell'accesso ai profili, rifiuto dell'uso dei dati a fini pubblicitari, verifica della sicurezza del sito, richiesta di accesso/aggiornamento/cancellazione dei dati presso motori di ricerca o siti web. Sono inoltre previste variabili su modifica delle impostazioni del browser per limitare i cookie, uso di software anti-tracking, apertura di account gratuiti, cancellazione di account e problemi incontrati in tale operazione.

Entrata in vigore e efficacia diretta

L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto della disciplina

L'articolo 1 stabilisce che il numero e i titoli delle variabili per il set di dati del dominio "utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" per l'anno di riferimento 2025 sono quelli indicati nell'allegato.

Base giuridica e finalità statistica

Il regolamento è adottato in base all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1700 e mira a specificare, per esigenze statistiche, le variabili necessarie per le pertinenti tematiche specifiche previste dall'allegato I di tale regolamento.

Struttura dell'allegato

L'allegato suddivide le variabili in sei blocchi tematici: aspetti tecnici, caratteristiche della persona e della famiglia, partecipazione al mercato del lavoro, percorso formativo e istruzione, redditi e patrimonio, partecipazione alla società dell'informazione. Sono inoltre previste variabili facoltative in numerosi sottoinsiemi.

Contenuti del dominio "società dell'informazione"

La parte più estesa dell'allegato riguarda l'uso di Internet, l'accesso alle TIC, le attività online, l'interazione con le amministrazioni pubbliche, il commercio elettronico, gli ostacoli e problemi di utilizzo, le competenze digitali, la verifica dell'attendibilità delle informazioni online, gli aspetti di sicurezza, privacy e fiducia, nonché l'uso di strumenti di intelligenza artificiale generativa.

Entrata in vigore e efficacia

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatistica europeasocietà dell'informazionetecnologie dell'informazione e della comunicazioneraccolta datimercato interno

Testo integrale

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