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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1885

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1885 della Commissione, del 9 luglio 2024, che revoca l'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi Lyso IPA Surface Disinfection in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/978 della Commissione

Normativa europea32024R1885

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento revoca, su richiesta del titolare dell’autorizzazione, l’autorizzazione dell’Unione concessa alla famiglia di biocidi "Lyso IPA Surface Disinfection" ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. Di conseguenza, abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2021/978 che aveva rilasciato l’autorizzazione. Viene inoltre previsto un periodo di tolleranza per consentire lo smaltimento delle scorte già immesse sul mercato, con date finali specifiche per commercializzazione e utilizzo.

Revoca dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "Lyso IPA Surface Disinfection" e abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/978.

Ambito di applicazione

Si applica alla famiglia di biocidi "Lyso IPA Surface Disinfection" autorizzata a livello di Unione a favore di Schuelke & Mayr GmbH con numero di autorizzazione EU-0023860-0000. Riguarda la messa a disposizione sul mercato e l’uso di tali biocidi nell’Unione, con un periodo di tolleranza per le scorte già presenti. È rilevante anche ai fini SEE. Non disciplina altre famiglie di biocidi né altre autorizzazioni.

Revoca dell’autorizzazione UE per "Lyso IPA Surface Disinfection"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1885 interviene nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e revoca, su richiesta del titolare, l’autorizzazione dell’Unione concessa alla famiglia di biocidi "Lyso IPA Surface Disinfection". Il provvedimento prende atto della richiesta presentata da Schuelke & Mayr GmbH all’ECHA il 23 gennaio 2024 e trasmessa alla Commissione dopo le verifiche istruttorie svolte dall’Agenzia.

Contesto procedurale

La Commissione richiama che l’autorizzazione era stata rilasciata con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/978, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 528/2012, con numero EU-0023860-0000. La richiesta di revoca è stata iscritta nel registro per i biocidi con il numero BC-GQ091762-19 e, secondo quanto dichiarato dal titolare, è stata presentata per motivi commerciali.

Effetti giuridici della revoca

Con l’articolo 1 il regolamento revoca formalmente l’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi indicata. L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/978, eliminando così dal diritto dell’Unione l’atto che aveva originariamente concesso l’autorizzazione.

Periodo di tolleranza per le scorte

In applicazione dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 528/2012, l’articolo 3 prevede un periodo transitorio per le scorte già presenti: la messa a disposizione sul mercato è consentita solo fino al 26 gennaio 2025, mentre l’utilizzo delle scorte è consentito solo fino al 25 luglio 2025. Dopo tali date, la famiglia di biocidi non potrà più essere commercializzata né utilizzata.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Revoca dell’autorizzazione dell’Unione

L’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "Lyso IPA Surface Disinfection", rilasciata a Schuelke & Mayr GmbH con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/978 e numero EU-0023860-0000, è revocata. La revoca avviene in applicazione dell’articolo 49 del regolamento (UE) n. 528/2012, su richiesta del titolare.

Abrogazione del precedente atto di autorizzazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/978 della Commissione è abrogato come conseguenza della revoca dell’autorizzazione.

Periodo di tolleranza per scorte e commercializzazione

I biocidi della famiglia "Lyso IPA Surface Disinfection" non possono più essere messi a disposizione sul mercato dal 26 gennaio 2025. Le scorte già esistenti non possono più essere utilizzate dal 25 luglio 2025. Il periodo di tolleranza è concesso in conformità all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 528/2012.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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