Regolamento (UE) 2024/1947
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1947 della Commissione, dell'8 luglio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bursa Şeftalisi (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione della denominazione di origine protetta "Bursa Şeftalisi" nel registro UE delle DOP e IGP. La Commissione precisa che la domanda, presentata dalla Turchia, era stata pubblicata per l’opposizione e che non sono state notificate opposizioni motivate entro i termini previsti. L’atto è di applicazione diretta in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Bursa Şeftalisi" per un prodotto agricolo/alimentare.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome "Bursa Şeftalisi" come denominazione di origine protetta (DOP), con effetti per tutti gli Stati membri in quanto atto direttamente applicabile. Riguarda la procedura di registrazione avviata dalla Turchia e pubblicata per l’opposizione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012; non introduce un regime generale per nuove categorie di prodotti, ma produce effetti specifici sulla sola denominazione indicata. La disciplina transitoria richiamata nei considerando fa sì che continui ad applicarsi il regolamento (UE) n. 1151/2012 alle domande ricevute e pubblicate per l’opposizione prima del 13 maggio 2024.
Registrazione della DOP "Bursa Şeftalisi"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1947 della Commissione dispone l’iscrizione del nome "Bursa Şeftalisi" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Si tratta di un atto puntuale, relativo alla sola denominazione indicata, adottato all’esito della procedura di registrazione prevista dalla normativa UE sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Contesto normativo e disciplina applicabile
Nei considerando la Commissione richiama il regolamento (UE) 2024/1143, che ha abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012, ma ne preserva l’applicazione per le domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute dalla Commissione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale a fini di opposizione prima del 13 maggio 2024. In tale quadro transitorio, la domanda relativa a "Bursa Şeftalisi" resta disciplinata dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
Procedura di registrazione e assenza di opposizioni
La domanda di registrazione del nome "Bursa Şeftalisi" come denominazione di origine protetta è stata presentata dalla Turchia e pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione rileva che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento; di conseguenza, sussistono i presupposti per la registrazione definitiva del nome.
Effetti giuridici
L’articolo 1 registra formalmente "Bursa Şeftalisi" come DOP, con conseguente tutela del nome nel sistema europeo delle indicazioni geografiche. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre qualificato espressamente come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Registrazione della DOP "Bursa Şeftalisi"
L’articolo 1 stabilisce l’iscrizione nel registro del nome "Bursa Şeftalisi" come denominazione di origine protetta (DOP).
Base procedurale e disciplina transitoria
Nei considerando si richiama l’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143, che ha abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012, per precisare che quest’ultimo continua ad applicarsi alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute e pubblicate per l’opposizione prima del 13 maggio 2024.
Esito della fase di opposizione
La domanda di registrazione del nome "Bursa Şeftalisi" come DOP, presentata dalla Turchia e pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, non ha ricevuto dichiarazioni di opposizione motivate ai sensi dell’articolo 51; per questo motivo il nome deve essere registrato.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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