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Sentenza

Sentenza n. 9503/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza della sentenza n. 1009/2025 pubbl. il 28/01/2025, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, al termine del procedimento RG n. 30961/2024

Giustizia amministrativa202511243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma n. 1009/2025, notificata e passata in giudicato, con cui era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per un importo nominale di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all'effettiva attribuzione. La domanda si fondava sull'inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni circa l'avvenuta o corretta esecuzione della sentenza. È stata inoltre proposta domanda di condanna al pagamento di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo accertato l'inadempimento dell'Amministrazione e precisando che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono più sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, attribuendo alla ricorrente la Carta docente per i due anni indicati, secondo il sistema proprio del beneficio e per il valore corrispondente, oltre agli accessori riconosciuti nel titolo esecutivo. È stato nominato, per l'eventuale persistente inerzia, il Direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla direzione competente quale Commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi previa richiesta della ricorrente e con ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. La domanda di astreinte è stata respinta: nell'esercizio della discrezionalità prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina del Commissario ad acta è stata ritenuta ragione esimente sufficiente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 400 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La condanna al pagamento di astreintes nel giudizio di ottemperanza è oggetto di valutazione discrezionale e può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative; nel caso concreto, la nomina del Commissario ad acta è stata ritenuta ragione esimente.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    "Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche"

    Costituisce la base normativa del beneficio riconosciuto dal giudicato presupposto.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    È richiamato nel titolo esecutivo per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, i presupposti sostanziali della pretesa definitivamente riconosciuta dal giudicato non possono essere nuovamente sindacati, dovendo l'Amministrazione limitarsi a dare integrale esecuzione al titolo.
  • Quando l'Amministrazione, a fronte dell'allegato inadempimento, non fornisce chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione del giudicato, la domanda di ottemperanza può essere accolta secondo la regola dell'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un Commissario ad acta, destinato a operare in caso di persistente inerzia e previa richiesta dell'interessato.
  • La condanna a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: il giudice deve valutare discrezionalmente la sussistenza di ragioni ostative e può escluderla quando la nomina del Commissario ad acta costituisca misura adeguata a garantire l'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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