Sentenza n. 9503/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’ottemperanza della sentenza n. 1009/2025 pubbl. il 28/01/2025, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, al termine del procedimento RG n. 30961/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma n. 1009/2025, notificata e passata in giudicato, con cui era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per un importo nominale di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all'effettiva attribuzione. La domanda si fondava sull'inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni circa l'avvenuta o corretta esecuzione della sentenza. È stata inoltre proposta domanda di condanna al pagamento di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo accertato l'inadempimento dell'Amministrazione e precisando che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono più sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, attribuendo alla ricorrente la Carta docente per i due anni indicati, secondo il sistema proprio del beneficio e per il valore corrispondente, oltre agli accessori riconosciuti nel titolo esecutivo. È stato nominato, per l'eventuale persistente inerzia, il Direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla direzione competente quale Commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi previa richiesta della ricorrente e con ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. La domanda di astreinte è stata respinta: nell'esercizio della discrezionalità prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina del Commissario ad acta è stata ritenuta ragione esimente sufficiente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 400 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La condanna al pagamento di astreintes nel giudizio di ottemperanza è oggetto di valutazione discrezionale e può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative; nel caso concreto, la nomina del Commissario ad acta è stata ritenuta ragione esimente.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
"Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche"
Costituisce la base normativa del beneficio riconosciuto dal giudicato presupposto.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
È richiamato nel titolo esecutivo per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, i presupposti sostanziali della pretesa definitivamente riconosciuta dal giudicato non possono essere nuovamente sindacati, dovendo l'Amministrazione limitarsi a dare integrale esecuzione al titolo.
- Quando l'Amministrazione, a fronte dell'allegato inadempimento, non fornisce chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione del giudicato, la domanda di ottemperanza può essere accolta secondo la regola dell'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un Commissario ad acta, destinato a operare in caso di persistente inerzia e previa richiesta dell'interessato.
- La condanna a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: il giudice deve valutare discrezionalmente la sussistenza di ragioni ostative e può escluderla quando la nomina del Commissario ad acta costituisca misura adeguata a garantire l'esecuzione del giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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