Sentenza del 11/09/2018 n. 2107 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Indagini bancarie - conto corrente utilizzato promiscuamente - esigenze di impresa - esigenze personali - distinzione - prova - incombe al contribuente. Costo - deducibilità fiscale - quantificazione - datio in solutum - prova dell'effettuazione della controprestazione - spetta al contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava, da un lato, l’utilizzo di un conto corrente promiscuamente impiegato per esigenze d’impresa e personali. Il contribuente sosteneva che le movimentazioni personali non potessero essere considerate ai fini della presunzione di maggiori ricavi o utili occultati. Dall’altro lato, contestava la determinazione di un costo fiscalmente deducibile, sostenendo che fosse stato regolato in parte mediante pagamento monetario e in parte mediante prestazioni rese in datio in solutum. Il contribuente doveva quindi dimostrare sia la natura non imprenditoriale delle movimentazioni personali sia l’effettiva esecuzione delle prestazioni poste a compensazione del costo.
La decisione
La presunzione derivante dalle indagini bancarie può operare anche quando il conto corrente sia utilizzato promiscuamente per esigenze aziendali e personali. In tale situazione spetta al contribuente, nel contraddittorio con l’Ufficio, individuare e provare quali movimentazioni siano estranee all’attività economica. Inoltre, chi invoca la deducibilità di un costo sostenendo che il relativo corrispettivo sia stato pagato anche mediante prestazioni in datio in solutum deve dimostrare concretamente tali prestazioni e la loro effettiva esecuzione. In assenza di prova specifica, la contestazione dell’Amministrazione e la quantificazione fiscale del costo restano confermate.
Massime di principio
- Quando un conto corrente aziendale è utilizzato anche per spese o esigenze personali, non è sufficiente affermare genericamente che alcune operazioni siano estranee all’impresa: il contribuente deve identificarle analiticamente e fornire documentazione idonea a dimostrarne la natura personale.
- Le indagini bancarie possono fondare la presunzione di ricavi o utili non dichiarati anche in presenza di un conto promiscuo; l’onere di superare la presunzione grava sul contribuente per ciascuna movimentazione contestata.
- La deducibilità di un costo richiede la prova della sua effettività, inerenza e quantificazione. Se il pagamento è asseritamente avvenuto anche tramite una prestazione, occorre dimostrare la prestazione, il suo contenuto, il valore e la concreta esecuzione.
- La datio in solutum non può essere invocata sulla base di mere dichiarazioni o registrazioni contabili prive di riscontri: servono elementi oggettivi che provino l’avvenuta controprestazione.
- In sede di contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria è opportuno predisporre una riconciliazione completa delle movimentazioni bancarie, distinguendo quelle aziendali da quelle personali e allegando documenti giustificativi per ogni operazione.
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