Sentenza n. 676/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del decreto di revoca del nulla osta P-NA/L/Q/2023/107370, emesso dalla Prefettura di Napoli Sportello Unico Immigrazione e notificato al ricorrente in data 22.04.2025, nonché di ogni altro atto allo stesso presupposto, conseguente, consequenziale o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto un nulla osta al lavoro subordinato richiesto da un datore di lavoro, era entrato in Italia e, dopo l'irreperibilità e l'assenza di disponibilità del datore originario, aveva chiesto di essere convocato per ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, informando l'amministrazione di avere trovato una nuova occupazione. La Prefettura lo convocava insieme al datore originario, ma alla convocazione si presentava soltanto il lavoratore; successivamente emetteva preavviso di revoca e, nonostante le controdeduzioni e la documentazione prodotta, revocava il nulla osta per la mancata presentazione del datore di lavoro e per la carenza della documentazione necessaria. Il ricorrente deduceva l’illegittimità della revoca, evidenziando la propria buona fede, l’irreperibilità del datore originario, l’ingresso regolare in Italia, il reperimento di una nuova effettiva occupazione e il proprio inserimento lavorativo e sociale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla osta. Richiamando la propria giurisprudenza e pronunce del Consiglio di Stato, ha ritenuto che la buona fede del cittadino straniero, unita alla dimostrazione di una nuova effettiva occasione lavorativa, determini una particolare condizione soggettiva meritevole di tutela. L’amministrazione avrebbe dovuto considerare, secondo i principi di proporzionalità e ragionevolezza, il lungo tempo trascorso dall’ingresso in Italia, il rapporto di lavoro instaurato con altro datore e la documentazione relativa all’alloggio, elementi comprovanti l’inserimento economico e sociale dello straniero. La revoca fondata esclusivamente sulla mancata comparizione del datore originario e sulla carenza documentale è stata quindi annullata. Le spese sono state compensate, con restituzione del contributo unificato effettivamente versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Quando il nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato di un cittadino straniero viene revocato per circostanze riconducibili alla mancata reperibilità o mancata collaborazione del datore di lavoro originario, l’amministrazione non può prescindere dalla buona fede del lavoratore e dalla sua concreta condotta successiva.
- La dimostrazione di una nuova effettiva opportunità lavorativa, unitamente al regolare ingresso in Italia, al decorso significativo del tempo e all’inserimento economico e sociale comprovato anche da rapporto di lavoro e disponibilità di un alloggio, impone una valutazione individualizzata della posizione dello straniero.
- La revoca del nulla osta deve rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza; tali principi possono impedire l’adozione della misura quando la situazione concreta del lavoratore evidenzi una posizione soggettiva meritevole di tutela nonostante l’assenza o l’irreperibilità del datore originario.
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