Sentenza del 19/04/2017 n. 1474 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni, con cui l'Agenzia delle Entrate gli chiedeva il pagamento di 2.330 euro per la decadenza dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa. L'Ufficio riteneva che il contribuente avesse già usufruito del beneficio in occasione di un precedente acquisto. Il contribuente sosteneva invece che il precedente immobile, posseduto in comproprietà con il coniuge, fosse piccolo, vetusto, privo di adeguati servizi igienici e inidoneo a soddisfare le esigenze abitative familiari, sicché il nuovo acquisto avrebbe dovuto beneficiare nuovamente dell'agevolazione.
La decisione
La Commissione Provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente. In appello, però, la Commissione ha riformato la sentenza, ritenendo legittimo il recupero delle imposte ordinarie e degli accessori. È stato ritenuto decisivo il fatto che i coniugi avessero già usufruito delle agevolazioni prima casa per un precedente acquisto. La documentazione relativa alle ridotte dimensioni e alle condizioni dell'immobile preesistente è stata considerata insufficiente a superare la pretesa tributaria. L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato accolto e il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate complessivamente in 750 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
Normativa sulle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, comprese le disposizioni agevolative previgenti
Il contribuente deve dichiarare "di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo".
L'agevolazione non spetta, secondo la lettura applicata dalla Commissione, quando il contribuente o il coniuge abbia già acquistato un'abitazione usufruendo del medesimo beneficio, anche se il precedente immobile è posseduto soltanto in quota.
Disposizione sanzionatoria richiamata in materia di dichiarazione mendace
In caso di dichiarazione mendace sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.
La dichiarazione non veritiera o incompatibile con i requisiti per l'agevolazione comporta il recupero delle imposte nella misura ordinaria e l'applicazione della sanzione prevista, oltre agli eventuali accessori.
Massime di principio
- Il fatto che l'immobile già posseduto sia piccolo, vecchio o inadeguato alle esigenze familiari non è automaticamente sufficiente a conservare o ottenere nuovamente l'agevolazione prima casa quando il contribuente o il coniuge abbia già beneficiato del regime agevolato.
- La comproprietà, anche per una quota, può rilevare ai fini della verifica dei requisiti; occorre quindi considerare non solo la titolarità esclusiva, ma anche i diritti immobiliari posseduti dal coniuge.
- In caso di contestazione, la documentazione prodotta deve dimostrare in modo giuridicamente rilevante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, non soltanto l'inadeguatezza materiale o abitativa dell'immobile.
- L'assenza dei requisiti dichiarati legittima il recupero delle imposte ordinarie, l'applicazione delle sanzioni e, in caso di soccombenza, la condanna alle spese processuali.
- La decisione riguarda i requisiti applicati nel caso concreto e va verificata alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza attuale, poiché le regole sulle agevolazioni prima casa possono essere state modificate nel tempo.
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