Cassazione Civile, Ordinanza n. 19952/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di avviso di accertamento notificato per il recupero di maggiori IRES, IRAP e IVA, l'Ufficio aveva ricostruito in via induttiva pura i ricavi di una società poi incorporata nella ricorrente, ritenendo inattendibile la contabilità e contestando redditi non dichiarati, con irrogazione di sanzioni. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo parzialmente, riconoscendosi la deducibilità del costo del lavoro e dei contributi previdenziali; in appello, invece, la decisione favorevole era stata riformata. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto, da un lato, la violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, nel caso di accertamento induttivo puro, l'Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere una deduzione forfettaria percentuale dei costi di produzione; dall'altro lato, la violazione dell'art. 53 Cost. per vizio motivazionale sulla medesima questione, ritenendo illogica e contraddittoria la sentenza impugnata per aver negato tale abbattimento dei costi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la sentenza d'appello nella parte in cui, pur avendo qualificato l'accertamento come induttivo puro, non ha riconosciuto la necessaria deduzione forfettaria dei costi di produzione. Ha ribadito che, in caso di accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, l'Ufficio deve determinare induttivamente non solo i ricavi ma anche i corrispondenti costi, eventualmente anche in via percentuale forfettaria. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, anche per la regolazione delle spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
accertamento induttivo "puro"
in caso di accertamento induttivo puro l'Ufficio deve determinare induttivamente anche i costi di produzione e riconoscere una deduzione, anche forfettaria percentuale, dei costi sostenuti
art. 2697 c.c.
richiamato quale parametro sulla ripartizione dell'onere probatorio, ma la Corte ribadisce che nel caso di accertamento induttivo puro l'onere di ricostruire anche i costi grava sull'Ufficio
art. 53 Cost.
richiamato in relazione al rispetto della capacità contributiva; la soluzione accolta è letta come coerente con un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina dell'accertamento induttivo
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973
letto in senso costituzionalmente orientato, nel senso che, quando la contabilità è complessivamente inattendibile o non ricostruibile, l'Ufficio deve determinare induttivamente anche i costi di produzione
Massime di principio
- In caso di accertamento induttivo puro, l'Amministrazione finanziaria non può limitarsi a ricostruire i soli ricavi: deve determinare anche i corrispondenti costi di produzione, riconoscendone la deduzione, anche in misura percentuale forfettaria.
- La regola del riconoscimento forfettario dei costi vale soltanto nell'accertamento induttivo puro; negli accertamenti analitici o analitico-presuntivi, invece, spetta al contribuente provare l'esistenza di costi deducibili afferenti ai maggiori ricavi.
- Quando la contabilità è impossibile da ricostruire o è globalmente inattendibile, una lettura costituzionalmente orientata della disciplina impone di evitare la tassazione di un reddito lordo fittizio e di tenere conto, almeno in via presuntiva, dei costi inerenti alla produzione del reddito.
- Se il giudice di merito qualifica l'accertamento come induttivo puro ma non applica la conseguente deduzione dei costi, la decisione è censurabile per violazione della disciplina dell'accertamento e dei principi di capacità contributiva.
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