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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25296/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che aveva confermato la misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per 3 anni con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e la confisca di beni mobili e immobili. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva: 1) violazione e vizio di motivazione rispetto agli artt. 1 e 4 d.lgs. n.159/2011, sostenendo che non vi erano profitti illeciti e le società erano "scatole vuote"; 2) violazioni degli artt. 16, 20, 22, 24 d.lgs. 159/2011 e vizio di motivazione sulla confisca di vari beni (terreni, auto, conti, titoli), allegando documentazione contabile che proverebbe la lecita origine dei beni; 3) mancata assunzione di prove decisive (perizia contabile, audizione del commercialista Sorichilli e dei legali rappresentanti delle società); 4) violazione degli artt. 12 e 75 d.lgs. 159/2011 circa l'aggravamento della misura per inosservanza delle prescrizioni, con doglianza anche sulla mancata notifica in lingua madre e sulla mancata indicazione dei giorni di firma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il ricorso in materia di prevenzione è ammissibile solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011; entro questo perimetro è escluso il sindacato sull'illogicità manifesta della motivazione (art. 606, lett. e) c.p.p.) salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. Le censure sulla motivazione della misura personale e patrimoniale sono state ritenute non consentite o generiche; la Corte ha ritenuto che la valutazione delle emergenze probatorie (intercettazioni, sequestri di stupefacenti, ruolo apicale, incongruenze contabili e assenza di giustificazione della provvista per gli acquisti) sia stata adeguatamente motivata dai giudici di merito. La richiesta di acquisizione di prove decisive è inammissibile nel rito camerale della prevenzione (tale rimedio vale solo nel dibattimento, art. 495 c.p.p.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3000.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011 (codice delle misure di prevenzione)

    La Corte richiama l'art. 10, comma 3, come limite all'impugnazione in Cassazione (solo per violazione di legge). Gli artt. 1 e 4 sono invocati dal ricorrente per contestare la pericolosità sociale: la Corte ha ritenuto fondata la valutazione dei giudici di merito sulla base delle emergenze istruttorie. Gli artt. 12 e 75 (aggravamenti e prescrizioni) non sono stati ritenuti fondati per genericità delle doglianze. Gli artt. 16, 20, 22, 24 (riguardanti sequestro e confisca patrimoniale) sono stati interpretati alla luce dell'onere di dimostrare la lecita provenienza: l'assenza di prove della provvista ha giustificato la confisca.

  • art. 10, comma 3 d.lgs. n. 159/2011

    Limita il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione alla sola deduzione di violazione di legge; questo vincola la Corte di Cassazione ad un sindacato giuridico e non a una rivalutazione ampia del merito.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Il vizio di "illogicità manifesta" della motivazione non è sindacabile nel ricorso per cassazione in materia di prevenzione se si tratta di mere sottovalutazioni di argomenti difensivi già considerati o assorbiti; può rilevare solo il vizio di motivazione inesistente o meramente apparente.

  • art. 495, comma 2 cod. proc. pen.

    La norma delimita la fattispecie per cui è possibile denunciare la mancata assunzione di una prova decisiva: tale rimedio opera limitatamente al dibattimento. Nel procedimento di prevenzione, che si svolge con rito camerale, la doglianza è inammissibile.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art.10, comma 3 d.lgs. 159/2011): evitare censure meramente valutative o generiche della motivazione.
  • Le doglianze sulla motivazione devono essere puntuali: contestazioni generiche o non riferite specificamente ai passaggi decisivi del provvedimento di merito rischiano l'inammissibilità.
  • Per ottenere l'annullamento di confische occorre fornire prova precisa e documentata della lecita provenienza della provvista che ha consentito gli acquisti; semplici allegazioni di redditi leciti o riferimenti generici alle contabilità non superano la valutazione di incongruità contabile e di inattendibilità delle scritture.
  • Nel rito camerale della prevenzione non è possibile invocare la mancata assunzione di "prove decisive" come rimedio tipico del dibattimento: le richieste probatorie vanno formulate e strumentate già in sede di merito.
  • Le censure relative a inosservanze formali (es. notifica in lingua madre, mancata indicazione di giorni di firma) devono essere specificamente allegati e provati; la sola deduzione generica non è sufficiente per ribaltare un aggravamento della misura.
  • Quando si impugnano misure personali e patrimoniali connesse a procedimenti penali (es. indagini DDA, intercettazioni, sequestri), è necessario confrontare in modo dialettico e puntuale le risultanze probatorie addotte dai giudici di merito, indicando espressamente i punti in cui si ritiene che la valutazione tecnica o contabile sia errata.

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