Cassazione Penale, Sentenza n. 25296/2024 del 26/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che aveva confermato la misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per 3 anni con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e la confisca di beni mobili e immobili. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva: 1) violazione e vizio di motivazione rispetto agli artt. 1 e 4 d.lgs. n.159/2011, sostenendo che non vi erano profitti illeciti e le società erano "scatole vuote"; 2) violazioni degli artt. 16, 20, 22, 24 d.lgs. 159/2011 e vizio di motivazione sulla confisca di vari beni (terreni, auto, conti, titoli), allegando documentazione contabile che proverebbe la lecita origine dei beni; 3) mancata assunzione di prove decisive (perizia contabile, audizione del commercialista Sorichilli e dei legali rappresentanti delle società); 4) violazione degli artt. 12 e 75 d.lgs. 159/2011 circa l'aggravamento della misura per inosservanza delle prescrizioni, con doglianza anche sulla mancata notifica in lingua madre e sulla mancata indicazione dei giorni di firma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il ricorso in materia di prevenzione è ammissibile solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011; entro questo perimetro è escluso il sindacato sull'illogicità manifesta della motivazione (art. 606, lett. e) c.p.p.) salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. Le censure sulla motivazione della misura personale e patrimoniale sono state ritenute non consentite o generiche; la Corte ha ritenuto che la valutazione delle emergenze probatorie (intercettazioni, sequestri di stupefacenti, ruolo apicale, incongruenze contabili e assenza di giustificazione della provvista per gli acquisti) sia stata adeguatamente motivata dai giudici di merito. La richiesta di acquisizione di prove decisive è inammissibile nel rito camerale della prevenzione (tale rimedio vale solo nel dibattimento, art. 495 c.p.p.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3000.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011 (codice delle misure di prevenzione)
La Corte richiama l'art. 10, comma 3, come limite all'impugnazione in Cassazione (solo per violazione di legge). Gli artt. 1 e 4 sono invocati dal ricorrente per contestare la pericolosità sociale: la Corte ha ritenuto fondata la valutazione dei giudici di merito sulla base delle emergenze istruttorie. Gli artt. 12 e 75 (aggravamenti e prescrizioni) non sono stati ritenuti fondati per genericità delle doglianze. Gli artt. 16, 20, 22, 24 (riguardanti sequestro e confisca patrimoniale) sono stati interpretati alla luce dell'onere di dimostrare la lecita provenienza: l'assenza di prove della provvista ha giustificato la confisca.
art. 10, comma 3 d.lgs. n. 159/2011
Limita il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione alla sola deduzione di violazione di legge; questo vincola la Corte di Cassazione ad un sindacato giuridico e non a una rivalutazione ampia del merito.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Il vizio di "illogicità manifesta" della motivazione non è sindacabile nel ricorso per cassazione in materia di prevenzione se si tratta di mere sottovalutazioni di argomenti difensivi già considerati o assorbiti; può rilevare solo il vizio di motivazione inesistente o meramente apparente.
art. 495, comma 2 cod. proc. pen.
La norma delimita la fattispecie per cui è possibile denunciare la mancata assunzione di una prova decisiva: tale rimedio opera limitatamente al dibattimento. Nel procedimento di prevenzione, che si svolge con rito camerale, la doglianza è inammissibile.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art.10, comma 3 d.lgs. 159/2011): evitare censure meramente valutative o generiche della motivazione.
- Le doglianze sulla motivazione devono essere puntuali: contestazioni generiche o non riferite specificamente ai passaggi decisivi del provvedimento di merito rischiano l'inammissibilità.
- Per ottenere l'annullamento di confische occorre fornire prova precisa e documentata della lecita provenienza della provvista che ha consentito gli acquisti; semplici allegazioni di redditi leciti o riferimenti generici alle contabilità non superano la valutazione di incongruità contabile e di inattendibilità delle scritture.
- Nel rito camerale della prevenzione non è possibile invocare la mancata assunzione di "prove decisive" come rimedio tipico del dibattimento: le richieste probatorie vanno formulate e strumentate già in sede di merito.
- Le censure relative a inosservanze formali (es. notifica in lingua madre, mancata indicazione di giorni di firma) devono essere specificamente allegati e provati; la sola deduzione generica non è sufficiente per ribaltare un aggravamento della misura.
- Quando si impugnano misure personali e patrimoniali connesse a procedimenti penali (es. indagini DDA, intercettazioni, sequestri), è necessario confrontare in modo dialettico e puntuale le risultanze probatorie addotte dai giudici di merito, indicando espressamente i punti in cui si ritiene che la valutazione tecnica o contabile sia errata.
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