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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34191/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale con censure articolate in più motivi: 1) violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990 e alla sua partecipazione, lamentando che il Tribunale non avrebbe indicato elementi idonei a dimostrare l'elemento organizzativo e la consapevolezza della partecipazione al sodalizio, avendo fondato la decisione su contatti telefonici e geolocalizzazioni che, a suo dire, sarebbero compatibili anche con semplici rapporti di fornitura; 2) violazione di legge e carenza motivazionale sulle esigenze cautelari, sostenendo che le ragioni per il mantenimento della custodia cautelare fossero genericamente argomentate e basate su mere presunzioni; 3) violazione di legge e insufficiente motivazione sull'adeguatezza della misura, deducendo che il Tribunale non avrebbe motivato la non idoneita' degli arresti domiciliari con le procedure di controllo previste dall'art. 275-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Nel provvedimento ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi di appartenenza all'associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990) mediante un compendio indiziario fatto di intercettazioni telefoniche e ambientali, monitoraggi, sequestri, dichiarazioni di collaboratori, ripetute condotte di spaccio, tecniche operative condivise, incontri e gestione di risorse; ha ritenuto altresì adeguatamente motivate le esigenze cautelari in presenza della gravità dei fatti, della continuità dell'attività del ricorrente, della sua rilevanza nel sodalizio e di precedenti condanne. Conseguenze pratiche: è rimasta confermata la custodia cautelare in carcere disposta dal Tribunale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 D.P.R. n. 309/1990 (Testo unico stupefacenti)

    La Corte ricorda che la fattispecie richiede un patto associativo tra almeno tre persone con affectio societatis, disponibilita' stabile di risorse umane e materiali e adesione stabile degli associati. L'elemento organizzativo puo' essere rudimentale; la prova puo' emergere da facta concludentia come contatti continui, strumenti operativi condivisi, luoghi d'incontro, divisione di ruoli e commissione ripetuta di reati scopo.

  • art. 73 D.P.R. n. 309/1990

    Norma sui reati scopo (detenzione e traffico di stupefacenti). Nella motivazione e' richiamata come riferimento ai singoli episodi di spaccio che concorrono a dimostrare l'operativita' del sodalizio e la ripetitivita' delle condotte.

  • art. 274 c.p.p.

    Regola il pericolo di reiterazione del reato come presupposto della misura cautelare; la Corte conferma che la valutazione prognostica deve considerare sia la personalita' dell'imputato (precedenti, comportamenti) sia condizioni oggettive di contesto, per verificare un pericolo attuale e concreto di recidiva.

  • art. 275 c.p.p. (in particolare comma 3)

    Il comma 3 contiene la presunzione che, per determinati reati gravi, sussista pericolo di fuga o di reiterazione; nel caso la presunzione non e' stata vinta e il Tribunale l'ha richiamata come elemento a fondamento della misura, integrandola con ulteriori indici sintomatici di pericolosita'.

  • art. 275-bis c.p.p. comma 1

    Prevede le modalita' di detenzione alternativa con controlli tecnici (es. arresti domiciliari con controlli). Il ricorso lamentava che il Tribunale non avesse motivato la non idoneita' di tale misura; la Corte ha ritenuto che il Giudice del riesame abbia osservato e motivato la non idoneita' alla luce della gravita' dei fatti e della personalita' dell'indagato.

  • art. 616 c.p.p.

    Stabilisce la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilita' del ricorso per cassazione; la Corte ha altresi' irrogato la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, in mancanza di ragioni di esonero.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. c.p.p.

    Prevede adempimenti della Cancelleria a seguito del provvedimento; la Corte ha disposto che la Cancelleria esegua gli adempimenti indicati.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro misure cautelari e' ammissibile solo per violazione di norme specifiche o per manifesta illogicita' della motivazione; non e' consentito un semplice riesame del merito o una diversa valutazione dei fatti.
  • Per la configurabilita' dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90) non e' necessario un elevato grado di organizzazione: sono sufficienti indizi sintetici e facta concludentia (intercettazioni, incontri, tecnica operativa condivisa, disponibilita' di mezzi) per dimostrare l'accordo e la stabilita' del vincolo.
  • La qualifica di fornitore o acquirente stabile puo' integrare la partecipazione al sodalizio quando emergano continuita' negli approvvigionamenti, rilevanza economica per il gruppo e rapporti con i vertici; la mancanza di esclusivita' non esclude automaticamente l'adesione al programma criminoso.
  • La misura cautelare e la sussistenza di pericolo di reiterazione si valutano con riferimento alla gravita' del fatto, alla personalita' dell'imputato (precedenti, pervicacia) e alle condizioni ambientali: la mera contestazione astratta delle circostanze non basta a impugnare la decisione se il giudice di merito ha fornito motivazione coerente.
  • Per impugnare con successo la misura cautelare occorre dimostrare specifici vizi di diritto o di logica della motivazione, non limitarsi a proporre una diversa lettura degli stessi fatti; le deduzioni difensive che svolgono mera critica valutativa sono inammissibili in sede di legittimita'.

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