Cassazione Penale, Sentenza n. 15124/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha riconosciuto la sussistenza di un'associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) e ha confermato misure cautelari nei confronti del Cristello. Il ricorrente ha censurato la mancanza di prove della sua appartenenza stabile al sodalizio (assenza di partecipazione a molti incontri chiave, nessun beneficio economico percepito, assenza di operatività nelle società richiamate, unica intercettazione nella quale millantava qualifiche) e ha sostenuto l'assenza dell'elemento soggettivo e l'insussistenza delle esigenze cautelari.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha ritenuto che, in sede di legittimità, non è consentito rivalutare invece i fatti e le prove se non in presenza di manifesta illogicità della motivazione; ha confermato che il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione rafforzata e complessiva, valorizzando numerosi elementi indiziari (frequenza di summit intercettati, apporto a cassa comune per i detenuti, modalità estorsive intimidatorie, precedenti condanne irrevocabili di vari indagati, conversazioni in cui il Cristello viene indicato come parte della locale di Legnano, partecipazione a summit, riferimenti a disponibilità di armi e coinvolgimento in attività di narcotraffico). Ne consegue che sussistono gravi indizi per il 416 bis e che le esigenze cautelari erano adeguatamente motivate.
Norme richiamate
La qualificazione dell'associazione come di tipo mafioso richiede elementi quali fama criminale autonoma, capacità intimidatoria esternalizzata e percepita nel territorio, e la capacità di produrre assoggettamento omertoso; tali elementi possono emergere da un complesso sistema indiziario anche se l'associazione è 'atipica' o composta trasversalmente.
Principio giurisprudenziale sul sindacato in Cassazione (Sez. 5, n. 51604/2017 e altri riferimenti)
In cassazione non è consentito rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti o compiere una diversa valutazione delle prove salvo che si denunci la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione; il controllo è limitato alla corrispondenza fra motivazione e decisione.
Principio della motivazione rafforzata in caso di overturning (Sez. 1, n. 47361/2022)
Quando il tribunale di appello riforma in senso sfavorevole all'indagato una decisione precedente, è richiesto un onere motivazionale rafforzato per giustificare la diversa scelta, confrontandosi espressamente con le ragioni del provvedimento riformato.
Criteri giurisprudenziali per apprezzare la mafiosità (Sez. 6, n. 18125/2019, Bolla)
Per riconoscere una formazione criminale come autonoma ai fini del 416 bis occorre verificare: a) fama e prestigio criminale autonomi; b) concreta capacità di intimidazione anche senza violenza esplicita; c) percezione della forza intimidatrice e assoggettamento omertoso nel territorio.
Elementi idonei a dimostrare la partecipazione al sodalizio (Sez. 2, n. 18559/2019; Sez. 1, n. 4937/2012)
Per integrare la partecipazione non è necessario che il membro compia atti esecutivi specifici: è sufficiente che abbia il ruolo riconosciuto nel gruppo, conoscenza dell'organigramma, partecipazione a incontri 'del gruppo' o contributi alla cassa comune o altri indici di appartenenza.
Massime di principio
- In sede di impugnazione in Cassazione non è possibile chiedere semplicemente una diversa valutazione delle prove: bisogna dimostrare la manifesta illogicità o la violazione di norme nella motivazione del giudice di merito.
- Per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) non serve che ogni componente compia materialmente azioni esecutive: la partecipazione può essere desunta da ruoli riconosciuti, partecipazione a incontri, contributi economici, disponibilità di mezzi e dalla condivisione dell'affectio societatis.
- Una singola intercettazione nella quale un soggetto millanta titoli o la partecipazione a pochi episodi isolati, se presa da sola, può essere debole; tuttavia può concorrere insieme ad altri elementi (incontri, cassa comune, modalità intimidatorie, rapporti con esponenti noti) a formare gravi indizi.
- La presenza di contrasti interni al gruppo non esclude automaticamentela associatività: se i dissidi vengono ricomposti nell'interesse comune e si osservano atti volti al raggiungimento di profitti comuni, il vincolo associativo può comunque sussistere.
- Nel caso di riforma in appello in senso sfavorevole all'indagato, il giudice d'appello deve fornire una motivazione più solida e confrontarsi con le ragioni del provvedimento originario; una motivazione dettagliata e coerente limita le possibilità di successo del ricorso per cassazione.
- Le esigenze cautelari devono essere adeguatamente motivate; la semplice assenza di argomentazioni nel provvedimento di primo grado può essere superata da una motivazione rafforzata in sede di riesame/appello se fondata su un compendio indiziario complessivo.
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