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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15124/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha riconosciuto la sussistenza di un'associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) e ha confermato misure cautelari nei confronti del Cristello. Il ricorrente ha censurato la mancanza di prove della sua appartenenza stabile al sodalizio (assenza di partecipazione a molti incontri chiave, nessun beneficio economico percepito, assenza di operatività nelle società richiamate, unica intercettazione nella quale millantava qualifiche) e ha sostenuto l'assenza dell'elemento soggettivo e l'insussistenza delle esigenze cautelari.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha ritenuto che, in sede di legittimità, non è consentito rivalutare invece i fatti e le prove se non in presenza di manifesta illogicità della motivazione; ha confermato che il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione rafforzata e complessiva, valorizzando numerosi elementi indiziari (frequenza di summit intercettati, apporto a cassa comune per i detenuti, modalità estorsive intimidatorie, precedenti condanne irrevocabili di vari indagati, conversazioni in cui il Cristello viene indicato come parte della locale di Legnano, partecipazione a summit, riferimenti a disponibilità di armi e coinvolgimento in attività di narcotraffico). Ne consegue che sussistono gravi indizi per il 416 bis e che le esigenze cautelari erano adeguatamente motivate.

Norme richiamate

  • art. 416 bis cod. pen.

    La qualificazione dell'associazione come di tipo mafioso richiede elementi quali fama criminale autonoma, capacità intimidatoria esternalizzata e percepita nel territorio, e la capacità di produrre assoggettamento omertoso; tali elementi possono emergere da un complesso sistema indiziario anche se l'associazione è 'atipica' o composta trasversalmente.

  • Principio giurisprudenziale sul sindacato in Cassazione (Sez. 5, n. 51604/2017 e altri riferimenti)

    In cassazione non è consentito rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti o compiere una diversa valutazione delle prove salvo che si denunci la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione; il controllo è limitato alla corrispondenza fra motivazione e decisione.

  • Principio della motivazione rafforzata in caso di overturning (Sez. 1, n. 47361/2022)

    Quando il tribunale di appello riforma in senso sfavorevole all'indagato una decisione precedente, è richiesto un onere motivazionale rafforzato per giustificare la diversa scelta, confrontandosi espressamente con le ragioni del provvedimento riformato.

  • Criteri giurisprudenziali per apprezzare la mafiosità (Sez. 6, n. 18125/2019, Bolla)

    Per riconoscere una formazione criminale come autonoma ai fini del 416 bis occorre verificare: a) fama e prestigio criminale autonomi; b) concreta capacità di intimidazione anche senza violenza esplicita; c) percezione della forza intimidatrice e assoggettamento omertoso nel territorio.

  • Elementi idonei a dimostrare la partecipazione al sodalizio (Sez. 2, n. 18559/2019; Sez. 1, n. 4937/2012)

    Per integrare la partecipazione non è necessario che il membro compia atti esecutivi specifici: è sufficiente che abbia il ruolo riconosciuto nel gruppo, conoscenza dell'organigramma, partecipazione a incontri 'del gruppo' o contributi alla cassa comune o altri indici di appartenenza.

Massime di principio

  • In sede di impugnazione in Cassazione non è possibile chiedere semplicemente una diversa valutazione delle prove: bisogna dimostrare la manifesta illogicità o la violazione di norme nella motivazione del giudice di merito.
  • Per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) non serve che ogni componente compia materialmente azioni esecutive: la partecipazione può essere desunta da ruoli riconosciuti, partecipazione a incontri, contributi economici, disponibilità di mezzi e dalla condivisione dell'affectio societatis.
  • Una singola intercettazione nella quale un soggetto millanta titoli o la partecipazione a pochi episodi isolati, se presa da sola, può essere debole; tuttavia può concorrere insieme ad altri elementi (incontri, cassa comune, modalità intimidatorie, rapporti con esponenti noti) a formare gravi indizi.
  • La presenza di contrasti interni al gruppo non esclude automaticamentela associatività: se i dissidi vengono ricomposti nell'interesse comune e si osservano atti volti al raggiungimento di profitti comuni, il vincolo associativo può comunque sussistere.
  • Nel caso di riforma in appello in senso sfavorevole all'indagato, il giudice d'appello deve fornire una motivazione più solida e confrontarsi con le ragioni del provvedimento originario; una motivazione dettagliata e coerente limita le possibilità di successo del ricorso per cassazione.
  • Le esigenze cautelari devono essere adeguatamente motivate; la semplice assenza di argomentazioni nel provvedimento di primo grado può essere superata da una motivazione rafforzata in sede di riesame/appello se fondata su un compendio indiziario complessivo.

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