Sentenza n. 6827/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento della determinazione dirigenziale di diniego per OSP in Roma via Lattanzio,27 – protocollo CT/2025/101195 del 27/10/2025 e notificato il 29/10/2025 con la quale Roma Capitale rigettava la richiesta di concessione di occupazione di suolo pubblico prot. CT/101195 del 08/08/2025 Via Lattanzio per smontaggio e rimozione Gru.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico per lo smontaggio e la rimozione di una gru
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario del mezzo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva chiesto una concessione temporanea, della durata di circa una settimana, per smontare e rimuovere una gru di sua proprietà collocata su area pubblica nell’ambito di precedenti lavori edili eseguiti da altra società, cui il mezzo era stato dato a noleggio. Roma Capitale aveva negato la concessione in ragione della controversia relativa al mancato pagamento dei canoni di occupazione di suolo pubblico maturati dalla società utilizzatrice e concessionaria dell’occupazione. La ricorrente ha dedotto: a) violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti, sostenendo che l’amministrazione aveva erroneamente considerato la società utilizzatrice quale proprietaria della gru e non avrebbe potuto porre a suo carico i canoni arretrati altrui, potendo eventualmente richiedere soltanto il canone relativo al periodo necessario allo smontaggio; b) violazione dei principi di collaborazione, buona fede e ragionevolezza, poiché la morosità della concessionaria non avrebbe potuto impedire alla proprietaria del mezzo di ottenere il titolo necessario alla sua rimozione. Roma Capitale ha eccepito il difetto di interesse, sostenendo che lo smontaggio avrebbe potuto essere effettuato anche senza preventiva concessione, e l’inammissibilità della domanda volta a ottenere direttamente il rilascio del titolo, ritenendola espressione di un sindacato di merito. Nel merito ha sostenuto che il diniego fosse necessitato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile sia quanto alla domanda di annullamento sia quanto alla richiesta di ordinare all’amministrazione il rilascio della concessione, poiché, alla luce dell’art. 23 del regolamento comunale, l’amministrazione aveva il dovere di attivarsi per rimuovere le occupazioni abusive e, secondo il Collegio, non residuavano margini di discrezionalità tali da impedire l’adozione della misura necessaria allo smontaggio. In sede cautelare il TAR aveva già evidenziato che l’amministrazione doveva favorire lo sgombero dell’area abusivamente occupata, che la morosità pregressa non era rilevante rispetto all’obbligo di rimuovere l’abuso e che, comunque, essa non riguardava la ricorrente proprietaria della gru. Nel merito, tuttavia, il giudizio è stato definito con cessazione della materia del contendere: dopo una nuova istanza, sollecitata dall’amministrazione e corredata dalla documentazione richiesta, Roma Capitale ha rilasciato una concessione temporanea con determinazione dirigenziale del 18 febbraio 2026; la gru è stata quindi smontata e il relativo basamento era in corso di demolizione. La ricorrente ha così conseguito il bene della vita perseguito, con effetti materiali tendenzialmente irreversibili. Le spese sono state poste a carico di Roma Capitale in base alla soccombenza virtuale, ritenendo fondate le censure già valutate favorevolmente in sede cautelare, per euro 3.500 oltre IVA, CPA e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 34, comma 1, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie a soddisfare la pretesa dedotta in giudizio, compreso l’ordine all’amministrazione di rilasciare il titolo quando non residuino margini di discrezionalità.
art. 23 del Regolamento di Roma Capitale di cui alla DAC n. 21/2021
L’Ufficio competente procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità della stessa o per la quale non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico dei soggetti che hanno effettuato l’occupazione abusiva
La norma configura un dovere dell’ufficio competente di attivarsi anche d’ufficio per eliminare gli effetti dell’occupazione abusiva e impone di favorire lo sgombero dell’area, senza che la morosità pregressa della concessionaria possa impedire la rimozione della gru di proprietà di un soggetto diverso.
art. 17, comma 1, lettera d), del Regolamento di Roma Capitale di cui alla DAC n. 21/2021
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione è richiamata, insieme all’art. 23 del regolamento, quale base dell’obbligo dell’amministrazione di favorire lo sgombero delle aree abusivamente occupate.
Massime di principio
- Quando un’occupazione di suolo pubblico è ritenuta abusiva e deve essere rimossa, l’amministrazione ha il dovere di attivarsi per favorire lo sgombero dell’area, anche mediante il rilascio del titolo temporaneo necessario alle operazioni di rimozione, qualora non residuino margini di discrezionalità ostativi.
- La morosità relativa ai canoni di occupazione maturati da un precedente occupante o concessionario non può essere automaticamente opposta al proprietario del mezzo che chieda una concessione temporanea finalizzata esclusivamente alla rimozione del manufatto, quando il debito non è a lui imputabile.
- È ammissibile la domanda con cui il ricorrente chiede al giudice amministrativo, oltre all’annullamento del diniego, l’adozione dell’ordine di rilascio del titolo amministrativo, quando l’attività richiesta all’amministrazione sia vincolata e non residuino margini di discrezionalità.
- La sopravvenuta adozione autonoma del titolo amministrativo richiesto, seguita dalla realizzazione dell’intervento e dal conseguimento del bene della vita, determina la cessazione della materia del contendere, anche se il titolo non menziona l’ordine cautelare di riesame precedentemente adottato.
- In caso di cessazione della materia del contendere per conseguimento del bene della vita, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza della domanda alla luce delle ragioni già esaminate dal giudice nella fase cautelare.
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