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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43890/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha riconosciuto il vincolo della continuazione per taluni reati e ha determinato specifici aumenti di pena. Il ricorrente ha dedotto: 1) vizi nella esclusione del vincolo di continuazione tra i fatti oggetto della sentenza "sub 5" e quelli di altre sentenze (contestando che il GIP non abbia valutato la novità rappresentata dalla sentenza "sub 3"), e 2) insufficiente motivazione e mancato dettaglio nel calcolo e nella motivazione degli aumenti di pena applicati ai reati satellite (art. 81 c.p. e criteri di determinazione della pena). Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio per carenza motivazionale in ordine alla sussistenza di elementi unificanti e ai criteri di calcolo degli aumenti.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al secondo motivo e lo ha respinto nel resto. In particolare: 1) ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che l'esclusione del vincolo di continuazione già operata in sede di cognizione tra i reati sub 4) e sub 5) ostacola il riconoscimento della continuazione anche con fatti successivamente richiamati che fossero stati a loro volta unificati con i reati sub 4) (principio di efficacia preclusiva del giudicato); 2) ha ritenuto fondato il secondo motivo perché il GIP non ha dato idonea e controllabile motivazione sulla misura degli aumenti di pena attribuiti ai reati satellite, omettendo il calcolo e la giustificazione peculiare per ciascun aumento. Pertanto l'ordinanza è annullata limitatamente alla misura dell'aumento di pena a titolo di continuazione e rinviata per nuovo giudizio sul punto al GIP del Tribunale di Bologna (in diversa persona fisica); il ricorso è rigettato per il resto.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalle censure del ricorrente per vizio di motivazione e erronea applicazione della normativa; la Corte ha esaminato i motivi di impugnazione ai sensi delle lettere b) ed e).

  • art. 81 c.p.

    Richiamato in relazione al divieto di cumulo surrettizio e alla necessità che l'aumento complessivo per continuazione rispetti il rapporto di proporzione tra le pene; la Corte ha richiamato la necessità di motivare gli aumenti in modo verificabile.

  • art. 416‑bis c.p.

    Fattispecie di associazione mafiosa indicata tra i reati oggetto delle sentenze valutate; rilevante per la ricostruzione del vincolo di continuazione e del giudicato formato in sede di cognizione.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e art. 7 l. n. 203/1991

    Norme sul traffico di stupefacenti e relative aggravazioni citate per identificare le fattispecie penali richiamate nelle sentenze sub 5) e altre.

  • art. 133 c.p.

    Norma richiamata implicitamente nella motivazione giurisprudenziale: il giudice deve valutare gli elementi che incidono sulla gravità dei singoli reati unificati "quoad poenam" e motivare gli aumenti in relazione a tali elementi.

  • Giurisprudenza (Sez. 1, n. 35460 dell'11/05/2021)

    «in tema di continuazione in sede esecutiva, l'efficacia preclusiva del giudicato di esclusione del vincolo tra due reati si estende a tutti gli altri reati già ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione con i primi.»

    Principio applicato per escludere che una nuova valutazione in sede esecutiva possa superare una precedente esclusione della continuazione già decisa in sede di cognizione tra reati connessi.

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021; Sez. 2, n. 25273 dell'11/04/2024)

    «...il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite...»

    Giurisprudenza consolidata che impone al giudice di quantificare e motivare separatamente gli aumenti di pena per i singoli reati satelliti, con un grado di dettaglio proporzionale all'entità degli aumenti.

Massime di principio

  • Se in sede di cognizione una corte irrevocabile ha escluso il vincolo di continuazione tra due reati, tale esclusione impedisce che, in sede esecutiva, si riconnetta uno dei reati con altri già unificati a quello escluso: il giudicato ha efficacia preclusiva estesa.
  • La presenza di una nuova sentenza (fatto "nuovo") non è efficace a superare il giudicato di esclusione tra reati, se i nuovi fatti sono giuridicamente collegati a reati già oggetto di giudicato.
  • Nel riconoscere la continuazione il giudice dell'esecuzione deve identificare il reato più grave, determinare la pena base e poi calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite; la motivazione deve essere sufficientemente dettagliata da permettere il controllo sulla proporzione delle pene e sull'assenza di cumulo materiale.
  • La qualità della motivazione richiesta è correlata all'entità dell'aumento: maggiori aumenti richiedono argomentazioni più puntuali e riferimenti ai criteri dell'art. 133 c.p.
  • In caso di carenza motivazionale sulla misura degli aumenti, la Corte annulla limitatamente a quella parte e rinvia per nuovo giudizio (spesso ad altro giudice dell'esecuzione) perché la valutazione sia rifatta con motivazione compiuta.

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