Cassazione Civile, Ordinanza n. 01186/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di compenso per prestazioni professionali relative alla presentazione della domanda di sanatoria edilizia di due immobili. La corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto la domanda del professionista, ritenendo provato il rapporto professionale sulla base della sottoscrizione degli elaborati tecnici da parte dei committenti come richiedenti e del professionista come tecnico. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato la violazione dell'art. 2233 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ravvisato un incarico conferito direttamente al professionista, mentre questi avrebbe operato solo sotto la direzione di altro tecnico incaricato; con il secondo hanno dedotto vizio di motivazione, lamentando che il giudice di merito non avesse valorizzato le prove testimoniali asseritamente confermative dell'incarico a favore di un diverso professionista.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi. Ha osservato che la corte di merito aveva valutato l'intero compendio istruttorio, incluse le prove orali, e aveva formulato un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, fondato sulla firma degli elaborati tecnici e sull'assenza di elementi univoci che dimostrassero una mera attività collaborativa. Ha inoltre rilevato che il secondo motivo prospettava un vizio motivazionale non più deducibile nei termini invocati, e comunque privo della necessaria specificità perché non riproduceva testualmente le risultanze testimoniali asseritamente trascurate. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa degli intimati, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2233 c.c.
richiamato dai ricorrenti come norma sulla determinazione del compenso professionale e sull'esistenza del rapporto di incarico; la Corte non ne approfondisce il contenuto sostanziale, ma ritiene che la relativa censura miri a sollecitare un riesame di fatto non consentito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indica il vizio di violazione di legge invocato per contestare la ricostruzione del rapporto professionale; la censura è dichiarata inammissibile perché, in realtà, contesta l'accertamento di fatto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che il vizio motivazionale è oggi circoscritto nei limiti tassativi previsti dalla norma e non consente una nuova valutazione del merito; inoltre esige specificità e puntuale trascrizione delle prove asseritamente trascurate.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato nella proposta del relatore per la definizione camerale del ricorso in termini di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro di commisurazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza dell'esito del giudizio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare un nuovo giudizio sul merito dei fatti o una diversa lettura delle prove quando il giudice di merito abbia motivatamente selezionato gli elementi ritenuti decisivi.
- L'accertamento dell'esistenza, dell'oggetto e dell'esecuzione di un incarico professionale può essere desunto dal complesso delle risultanze istruttorie, inclusa la sottoscrizione degli elaborati tecnici e la valutazione della portata delle prove orali.
- Il motivo di ricorso che denunci il vizio di motivazione è inammissibile se si limita a prospettare una diversa ricostruzione fattuale, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e senza specifica trascrizione delle prove asseritamente omesse o travisate.
- Quando il giudice di merito espone le ragioni del proprio convincimento, non è tenuto a confutare singolarmente ogni deduzione difensiva o ogni elemento probatorio incompatibile con la decisione adottata, potendo ritenersi implicitamente disattesi i rilievi incompatibili con la statuizione.
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