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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1872

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872 della Commissione, del 29 luglio 2026, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione per quanto riguarda i portafogli di riferimento, i modelli e le istruzioni per la presentazione delle informazioni da applicare nell’Unione per le comunicazioni di cui all’articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R1872

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo puntuale gli allegati tecnici del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 per allinearli alle modifiche della direttiva 2013/36/UE introdotte nel 2024, con particolare attenzione ai nuovi profili ESG e alla disciplina dell’analisi comparativa. Interviene anche sul perimetro temporaneo dei dati da raccogliere per il rischio di mercato, in ragione del rinvio al 1° gennaio 2027 del nuovo quadro CRR sul portafoglio di negoziazione. Le modifiche riguardano soprattutto portafogli di riferimento, modelli di reporting, date di esercizio, istruzioni operative e tabelle di mapping tra strumenti, classi di rischio e portafogli.

Modifica le norme tecniche di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 sui modelli, portafogli di riferimento e istruzioni di segnalazione per le comunicazioni di analisi comparativa prudenziale ex articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti creditizi e, più in generale, agli enti autorizzati a utilizzare i metodi interni ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, per la trasmissione delle informazioni all’ABE e alle autorità competenti nell’ambito dell’esercizio di analisi comparativa a fini di vigilanza. Incide sui portafogli di riferimento per il rischio di credito e il rischio di mercato, sui modelli e sulle istruzioni di compilazione degli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, con effetti diretti in tutti gli Stati membri e rilevanza SEE. Per il rischio di mercato, fino al 1° gennaio 2027 l’ambito resta temporaneamente limitato agli enti che utilizzano i metodi interni, e la raccolta dati è limitata agli elementi del metodo standardizzato alternativo; ciò è giustificato dal rinvio dell’applicazione dei nuovi principi del riesame approfondito del portafoglio di negoziazione nel CRR.

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872 della Commissione

Il regolamento modifica le norme tecniche di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 in materia di analisi comparativa a fini di vigilanza ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE. La revisione recepisce le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2024/1619, in particolare sul versante dei rischi ambientali, sociali e di governance, e tiene conto del rinvio dell’applicazione del nuovo quadro del rischio di mercato nel CRR.

Contesto e finalità

La Commissione richiama l’esigenza di allineare l’impianto tecnico di reporting ai nuovi requisiti prudenziali e di assicurare comparabilità, coerenza e utilità dei dati raccolti dalle autorità di vigilanza. Per il rischio di mercato, la raccolta resta, in via temporanea, calibrata sul quadro vigente prima dell’entrata a regime delle nuove disposizioni del CRR relative al portafoglio di negoziazione.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si rivolge agli enti creditizi e agli enti autorizzati a utilizzare i metodi interni di cui all’articolo 78, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE. Esso disciplina la struttura dei portafogli di riferimento, i modelli di segnalazione e le istruzioni operative per l’esercizio di benchmarking sia per il rischio di credito sia per il rischio di mercato, con effetti diretti in tutti gli Stati membri e rilevanza SEE.

Modifiche ai portafogli di riferimento per il rischio di credito

Gli allegati II, VI e VII del regolamento 2016/2070 sono sostituiti per aggiornare i portafogli LDP e HDP. Le nuove istruzioni definiscono con maggiore precisione le informazioni da segnalare sulle controparti, i codici identificativi, il settore economico, la zona geografica, il tipo e la classe di esposizione, lo status di default, il trattamento delle garanzie, le dimensioni della controparte, il codice NACE e il range di loan-to-value indicizzato.

Particolare rilievo assume l’allineamento delle classi di esposizione alla ripartizione utilizzata dai modelli IRB del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117. Sono inoltre previste regole specifiche per la Banca europea per gli investimenti, che è assegnata alla classe delle amministrazioni pubbliche ai fini del settore della controparte.

Definizione dei portafogli HDP e IFRS 9

Per gli High default portfolios, il regolamento distingue portafogli corporate, SME, retail SME, mortgage SME/non SME e QRRE, con ulteriori sottoclassificazioni per default/non-default. È disciplinato anche il portafoglio relativo allo status di garanzia ai fini IFRS 9: le esposizioni sono classificate come garantite, non garantite o non pertinenti, secondo l’effetto delle garanzie sulla misurazione delle perdite attese ex IFRS 9 B5.5.55.

Portafogli e strumenti per il rischio di mercato

L’allegato V viene riscritto in modo estensivo e contiene la struttura completa dell’esercizio per il rischio di mercato. Sono elencati strumenti standardizzati e portafogli di riferimento per azioni, tassi, cambi, merci e spread creditizio, oltre ai portafogli del correlation trading portfolio e dell’ACTP.

Tra i contenuti più rilevanti vi sono:

  • le definizioni di IMV, PV, VaR, sVaR, IRC, CTP, APR, SBM, DRC e RRAO;
  • le date dell’esercizio di benchmarking;
  • le regole per la valorizzazione degli strumenti, la gestione delle opzioni, dei CDS, dei forward e degli swap, nonché per la conversione valutaria al tasso BCE;
  • le specifiche aggiuntive per alcuni strumenti, in particolare per il cross currency swap EUR/USD a valore di mercato, che richiede revisione periodica del nozionale e un’articolata disciplina dei flussi di pagamento.

Regole tecniche di segnalazione per il rischio di mercato

L’allegato VI riformula i modelli di reporting e le relative istruzioni. I modelli C 106.00 e C 106.01 disciplinano l’IMV e le sensibilità per strumento; i modelli C 106.02 e C 120.02 la composizione dell’OFR per portafoglio; i modelli C 107.01 e C 107.02 i dettagli e i risultati VaR/sVaR/PV; i modelli C 108.00, C 109.01, C 109.02, C 109.03, C 110.01, C 110.02 e C 110.03 riguardano rispettivamente serie storiche di profitti e perdite, IRC e CT/APR; i modelli C 120.01, C 120.04, C 120.05 e C 120.06 riguardano il nuovo quadro ASA, comprensivo di SBM, DRC e RRAO.

Le istruzioni specificano in modo puntuale:

  • i fattori di rischio e i relativi identificativi;
  • le categorie di rischio e le sottocategorie per CSR, EQ, CM, FX e GIRR;
  • le modalità di segnalazione di delta, vega e curvatura;
  • i coefficienti di ponderazione del rischio;
  • i criteri di conversione in valuta del portafoglio ABE;
  • i criteri di compilazione per strumenti con opzionalità, per strumenti cartolarizzati e per il portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo.

Portafogli di convalida SBM

L’allegato X elenca i portafogli di convalida SBM, costruiti combinando strumenti di tasso, cambio, equity, credito e commodity. Per tali portafogli gli enti devono trasmettere i risultati SBM con il modello C 106.02, seguendo le istruzioni specifiche e considerando, per gli strumenti relativi al rischio di curvatura, sia le posizioni upward sia downward quando previste.

Effetti operativi per gli enti

Per i professionisti bancari, il regolamento comporta un aggiornamento immediato delle matrici di reporting, delle anagrafiche dei portafogli di riferimento e delle procedure di raccolta dati. L’impatto operativo è rilevante soprattutto per gli enti che utilizzano i metodi interni, i quali devono assicurare coerenza tra i dati di front office, le segnalazioni prudenziali e i nuovi requisiti di benchmarking. La complessità delle istruzioni richiede una verifica puntuale di mapping, calendari, convenzioni di mercato, conversioni valutarie e classificazioni regolamentari.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei portafogli di riferimento per il rischio di credito

Sostituisce gli allegati II, V, VI, VII e X del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 con nuovi portafogli e istruzioni. Per il rischio di credito, i portafogli LDP e HDP sono ridefiniti e allineati ai modelli IRB del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117, con nuove regole di classificazione per classi di esposizione, settore della controparte, status di default, garanzie, dimensioni della controparte, codice NACE, tipo di esposizione e range loan-to-value indicizzato.

Portafogli di riferimento per il rischio di mercato

Aggiorna l’allegato V con strumenti e portafogli di riferimento per azioni, tassi di interesse, cambi, merci, spread creditizio e portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (ACTP). Introduce definizioni operative per IMV, VaR, sVaR, IRC, APR, SBM, DRC e RRAO, nonché regole sulla conversione valutaria, sui calendari di pagamento e sulle convenzioni di mercato, con un’articolazione molto dettagliata degli strumenti da utilizzare nei test di benchmarking.

Date di riferimento e calendario dell’esercizio

Stabilisce date precise per l’esercizio: inserimento in portafoglio il 19 febbraio 2026; data di riferimento dell’IMV e dell’SBM iniziale il 27 febbraio 2026 alle ore 17:30 CET; invio IMV/SBM iniziale e convalida SBM il 13 marzo 2026; inizio misure di rischio RM il 18 maggio 2026; data finale RM e ASA finale il 29 maggio 2026; invio RM e ASA finale il 26 giugno 2026.

Regole di compilazione delle segnalazioni sul rischio di mercato

Detta istruzioni dettagliate per i modelli C 106.00, C 106.01, C 106.02, C 107.01, C 107.02, C 108.00, C 109.01, C 109.02, C 109.03, C 110.01, C 110.02, C 110.03, C 120.01, C 120.02, C 120.04, C 120.05 e C 120.06, incluso l’uso di codici per fattori di rischio, categorie, identificativi aggiuntivi, valute, fattori di ponderazione, scenari di correlazione e valori da segnalare nella valuta dell’ente e nella valuta del portafoglio ABE.

Limitazione temporanea del perimetro per il rischio di mercato fino al 1° gennaio 2027

In considerazione del rinvio dell’applicazione dei principi del riesame approfondito del portafoglio di negoziazione, fino al 1° gennaio 2027 gli enti continuano ad applicare il quadro del rischio di mercato vigente all’8 luglio 2024. Ne deriva che l’esercizio di analisi comparativa resta temporaneamente limitato agli enti autorizzati a utilizzare i metodi interni e che, per tali enti, la raccolta dati è limitata agli elementi del metodo standardizzato alternativo.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materievigilanza prudenzialebanchesegnalazioni di vigilanzarischio di creditorischio di mercato

Testo integrale

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