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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1890

Regolamento (UE) 2026/1890 della Commissione, del 29 luglio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi della somma di furano, 2-metilfurano e 3-metilfurano negli alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e negli alimenti per la prima infanzia

Normativa europea32026R1890

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce nel quadro dei tenori massimi di contaminanti del regolamento (UE) 2023/915 nuovi limiti per la somma di furano, 2-metilfurano e 3-metilfurano in talune categorie di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. La misura si fonda sui dati scientifici EFSA, sulle evidenze di monitoraggio e sulle notifiche RASFF che hanno evidenziato un rischio per la salute pubblica. L'applicazione decorre dal 1° gennaio 2028, con un periodo transitorio per i prodotti già legalmente immessi sul mercato prima di tale data.

Modifica il regolamento (UE) 2023/915 introducendo tenori massimi per la somma di furano, 2-metilfurano e 3-metilfurano in specifiche categorie di alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato nell'Unione alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e alimenti per la prima infanzia rientranti nelle nuove voci dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/915. Le nuove prescrizioni riguardano i contaminanti da processo furano, 2-metilfurano e 3-metilfurano, espressi come furano, con effetto dal 1° gennaio 2028; è previsto un regime transitorio per gli alimenti legalmente immessi sul mercato prima di tale data, che possono restare sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Non disciplina altri settori oltre ai contaminanti negli alimenti e non introduce esclusioni ulteriori rispetto alla disciplina transitoria.

Tenori massimi di furano e metilfurani negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

Il regolamento (UE) 2026/1890 della Commissione interviene sul regolamento (UE) 2023/915 sui tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti, introducendo limiti specifici per la somma di furano, 2-metilfurano e 3-metilfurano, espressa come furano. La misura è motivata dal parere scientifico EFSA/CONTAM del 2017, dalle attività di monitoraggio avviate dalla Commissione nel 2022 e dalle notifiche RASFF del 2024, che hanno evidenziato una preoccupazione per la salute pubblica, in particolare per i prodotti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.

Contesto scientifico e finalità della modifica

Il considerando rileva che il furano e gli alchil furani sono contaminanti da processo che si formano durante il trattamento termico degli alimenti. Il gruppo CONTAM dell'EFSA ha concluso che i livelli attuali di esposizione al furano destano preoccupazione per la salute e che i metilfurani possono aumentare significativamente l'esposizione complessiva al furano e agli alchil furani. Poiché nel 2017 mancavano dati sufficienti sulla presenza dei metilfurani negli alimenti, la Commissione ha promosso successivamente un monitoraggio specifico e, alla luce dei risultati disponibili e delle notifiche RASFF, ha ritenuto opportuno fissare nuovi tenori massimi per categorie di alimenti particolarmente sensibili.

Ambito materiale della disciplina

La modifica riguarda esclusivamente il quadro dei contaminanti negli alimenti e, più precisamente, i contaminanti da processo furano, 2-metilfurano e 3-metilfurano. Le nuove soglie sono inserite nell'allegato I, sezione 5 ('Contaminanti da processo'), del regolamento (UE) 2023/915, mediante la voce 5.6 'Somma di furano, 2-metilfurano e 3-metilfurano, espressa come furano'. La disciplina si concentra su tre categorie di prodotti:

  • alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia;
  • alimenti per la prima infanzia a base di prodotti lattiero-caseari e a base di frutta, inclusi quelli costituiti da una miscela di prodotti lattiero-caseari e frutta;
  • altri alimenti per la prima infanzia.

Limiti massimi fissati dall'allegato

I tenori massimi introdotti sono i seguenti:

  • 40 μg/kg per gli alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia;
  • 30 μg/kg per gli alimenti per la prima infanzia a base di prodotti lattiero-caseari e a base di frutta, nonché per gli alimenti per la prima infanzia costituiti da una miscela di prodotti lattiero-caseari e frutta;
  • 80 μg/kg per gli altri alimenti per la prima infanzia. Per questa seconda categoria, il regolamento precisa che il limite si applica agli alimenti contenenti almeno l'80% di prodotti lattiero-caseari, frutta o una miscela di prodotti lattiero-caseari e frutta.

Criterio di calcolo e osservazioni tecniche

Il regolamento specifica che i tenori massimi si riferiscono a concentrazioni 'lower bound', cioè calcolate ipotizzando che tutti i valori inferiori al limite di quantificazione siano pari a zero. Inoltre, per esprimere la somma come furano, si applica un fattore di 0,83 al 2-metilfurano e al 3-metilfurano, secondo la formula: furano + 0,83 × 2-metilfurano + 0,83 × 3-metilfurano. Tale precisazione è rilevante ai fini dei controlli ufficiali e della conformità dei prodotti immessi sul mercato.

Regime transitorio e decorrenza

Per consentire agli operatori economici di adeguarsi, il regolamento modifica anche l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/915. La nuova lettera s) prevede che, per i tenori massimi relativi alla somma di furano, 2-metilfurano e 3-metilfurano di cui all'allegato I, punto 5.6, gli alimenti legalmente immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2028 possano rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2028. La combinazione tra entrata in vigore anticipata e applicazione differita realizza un periodo di preparazione per gli operatori e un regime transitorio per le scorte già commercializzate. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica del regolamento (UE) 2023/915

L'atto modifica il regolamento (UE) 2023/915, che disciplina i tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti, inserendo nell'allegato I la nuova voce 5.6 relativa alla somma di furano, 2-metilfurano e 3-metilfurano, espressa come furano.

Nuovi tenori massimi per alimenti destinati alla prima infanzia

Nell'allegato I, sezione 5 ('Contaminanti da processo'), sono fissati i limiti massimi di 40 μg/kg per gli alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia; 30 μg/kg per gli alimenti per la prima infanzia a base di prodotti lattiero-caseari e a base di frutta, nonché per quelli costituiti da una miscela di prodotti lattiero-caseari e frutta contenenti almeno l'80% di tali componenti; 80 μg/kg per gli altri alimenti per la prima infanzia.

Metodo di espressione del tenore massimo

I tenori massimi si riferiscono alle concentrazioni lower bound, calcolate ipotizzando pari a zero tutti i valori inferiori al limite di quantificazione. Per la somma complessiva si applica un fattore di 0,83 al 2-metilfurano e al 3-metilfurano; il calcolo avviene quindi come furano + 0,83 × 2-metilfurano + 0,83 × 3-metilfurano.

Regime transitorio per i prodotti già immessi sul mercato

L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/915 è modificato per chiarire che gli alimenti legalmente immessi sul mercato anteriormente alle date applicabili possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Per i nuovi limiti relativi a furano e metilfurani è introdotta una data specifica: 1° gennaio 2028.

Entrata in vigore e data di applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2028. È dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontaminanti negli alimentitutela dei consumatoridiritto alimentare

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