Regolamento (UE) 2026/1865
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1865 della Commissione, del 29 luglio 2026, relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di timo ottenuto da Thymus vulgaris L. e/o Thymus zygis L. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, l’olio essenziale di timo ottenuto da Thymus vulgaris L. e/o Thymus zygis L. come additivo per mangimi nella categoria degli additivi organolettici, gruppo funzionale aromatizzanti. L’autorizzazione è accompagnata da condizioni tecniche e di uso, tra cui limiti massimi per specie, obbligo di impiego tramite premiscela, divieto di combinazione con altre fonti di timolo e prescrizioni di tutela degli utilizzatori. Sono inoltre previste misure transitorie per la commercializzazione e l’utilizzo delle scorte prodotte ed etichettate secondo la disciplina previgente.
Autorizzazione dell’olio essenziale di timo ottenuto da Thymus vulgaris L. e/o Thymus zygis L. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con condizioni d’uso e misure transitorie.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea, in relazione alla produzione, immissione sul mercato e utilizzo dell’additivo "olio essenziale di timo" e delle premiscele, mangimi composti e materie prime che lo contengono. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali, ma con condizioni differenziate per categoria/specie e con limiti massimi espressi in mg/kg di mangime completo al 12% di umidità. Restano esclusi l’uso nell’acqua di abbeveraggio, non consentito, e l’impiego in combinazione con altre fonti di timolo. Sono previste misure transitorie per prodotti fabbricati ed etichettati prima di specifiche date del 2027 e 2028. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Autorizzazione dell’olio essenziale di timo come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1865 autorizza l’olio essenziale di timo ottenuto da Thymus vulgaris L. e/o Thymus zygis L. come additivo per mangimi, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti. Il provvedimento dà seguito alla procedura di rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003 per gli additivi già autorizzati in base alla direttiva 70/524/CEE e successivamente iscritti nel registro come prodotti esistenti.
Contesto e valutazione scientifica
La Commissione richiama il parere EFSA del 18 novembre 2025, secondo cui l’olio essenziale è sicuro, entro determinate concentrazioni massime, per le specie animali interessate, nonché per i consumatori e per l’ambiente alle condizioni d’uso proposte. L’Autorità segnala tuttavia che il prodotto è irritante per pelle e occhi e sensibilizzante per pelle e vie respiratorie, con rischio di esposizione per gli utilizzatori. È inoltre precisato che non è necessaria una nuova dimostrazione di efficacia, poiché le foglie di Thymus vulgaris L. e/o Thymus zygis L. e le loro preparazioni sono già riconosciute come aromi alimentari e svolgono nei mangimi una funzione sostanzialmente analoga.
Presupposti giuridici dell’autorizzazione
La Commissione ritiene che la sostanza soddisfi le condizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e ne dispone l’autorizzazione nell’allegato. Viene però escluso l’uso nell’acqua di abbeveraggio, poiché il regime degli aromatizzanti non lo consente. Inoltre, in ragione del contenuto di timolo, la Commissione impone un limite massimo nel mangime completo e vieta l’associazione con altre fonti di timolo.
Caratteristiche dell’additivo
L’allegato identifica l’additivo con il numero 2b456-eo e ne descrive la composizione come olio essenziale ottenuto dalle parti aeree fiorite di Thymus vulgaris L. e/o Thymus zygis L., in forma liquida. La sostanza attiva è definita mediante riferimento alle specifiche del Consiglio d’Europa e al processo di estrazione per distillazione in corrente di vapore e successiva condensazione. Sono indicati i principali parametri compositivi: timolo 35-60%, p-cimene 13-28%, γ-terpinene 4-13%, linalolo 0,5-6,5% e canfora massimo 0,7%.
Specie interessate e limiti di impiego
L’autorizzazione copre un ampio ventaglio di specie animali, con tenori massimi diversi a seconda della categoria. Tra i valori riportati figurano, a titolo principale, 64 mg/kg per i tacchini da ingrasso; 48 mg/kg per i polli da ingrasso e le specie avicole minori da ingrasso; 72 mg/kg per il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione; 100 mg/kg per suini da ingrasso, suini da ingrasso di specie minori di Suidae, suinetti lattanti e svezzati, Suidae destinati alla riproduzione, ovini e caprini, bovini e altri ruminanti/camelidi da ingrasso, equidi, cani e varie altre categorie; 86 mg/kg per i suinetti; 76 mg/kg per i leporidae; 38 mg/kg per gatti, pesci ornamentali e alcune altre categorie. Per alcune categorie di pesci e altre specie/categorie è previsto il valore di 100 mg/kg o 38 mg/kg, secondo l’allegato.
Prescrizioni tecniche, etichettatura e protezione degli utilizzatori
L’additivo deve essere impiegato sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre il rischio di esposizione; qualora tali misure non bastino, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Regime transitorio
Per evitare effetti immediati sulle attività economiche, il regolamento prevede un regime transitorio. Gli additivi e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 19 febbraio 2027 secondo la disciplina previgente possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, il termine rilevante è il 19 agosto 2027; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 19 agosto 2028.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti dell’Unione.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’olio essenziale di timo ottenuto da Thymus vulgaris L. e/o Thymus zygis L. è autorizzato come additivo per l’alimentazione animale nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti". L’autorizzazione riguarda la sostanza specificata nell’allegato e si fonda sulla valutazione di conformità ai requisiti dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Esclusione dell’uso nell’acqua di abbeveraggio
L’additivo non è autorizzato per l’utilizzo nell’acqua di abbeveraggio, poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’impiego di aromatizzanti in tale matrice.
Condizioni d’impiego e limiti massimi per specie
L’allegato fissa per ciascuna specie o categoria animale un tenore massimo dell’additivo nel mangime completo al 12% di umidità. Tra i principali valori figurano 64 mg/kg per tacchini da ingrasso; 48 mg/kg per polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso; 72 mg/kg per pollame allevato per uova o riproduzione; 100 mg/kg per suini da ingrasso, suini da ingrasso di specie minori di Suidae, suinetti e Suidae destinati alla riproduzione, ovini e caprini, bovini e altri ruminanti/camelidi da ingrasso, equidi, cani, salmonidi e alcune altre categorie; 86 mg/kg per suinetti lattanti e svezzati; 76 mg/kg per leporidae; 38 mg/kg per gatti, pesci ornamentali e altre specie/categorie; 100 mg/kg per alcune altre categorie indicate in allegato.
Composizione, identificazione e metodo di analisi
L’additivo è una forma liquida ottenuta dalle parti aeree fiorite fresche di Thymus vulgaris L. e/o Thymus zygis L. mediante distillazione in corrente di vapore e successiva condensazione dei costituenti volatili. L’allegato riporta i numeri CE, CAS, FEMA e CoE, nonché le specifiche compositive principali: timolo 35-60%, p-cimene 13-28%, γ-terpinene 4-13%, linalolo 0,5-6,5% e canfora massimo 0,7%. Il metodo di analisi per il marcatore timolo è la gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID), secondo ISO 19817.
Obblighi di formulazione, etichettatura e sicurezza per gli utilizzatori
L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi di esposizione degli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Divieto di combinazione con altre fonti di timolo
L’additivo non deve essere utilizzato con altre fonti di timolo. La Commissione motiva tale prescrizione richiamando la presenza di timolo, sostanza farmacologicamente attiva, in misura significativa nell’olio essenziale.
Misure transitorie
Gli additivi e le premiscele autorizzati in base alla direttiva 70/524/CEE, se prodotti ed etichettati prima del 19 febbraio 2027 in conformità alle norme previgenti al 19 agosto 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo, se destinati ad animali da produzione alimentare, il regime transitorio vale per i prodotti fabbricati ed etichettati prima del 19 agosto 2027; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, per i prodotti fabbricati ed etichettati prima del 19 agosto 2028.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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