Regolamento (UE) 2026/1860
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1860 della Commissione, del 29 luglio 2026, relativo all’autorizzazione di un preparato di narasina (Monteban G100) come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione: Elanco GmbH) e che abroga il regolamento (CE) n. 1464/2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza il preparato di narasina (Monteban G100) come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso, sulla base della rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003 e dei pareri EFSA. L’autorizzazione è accompagnata da condizioni d’impiego, prescrizioni di etichettatura, obblighi di monitoraggio post-commercializzazione e misure di protezione per gli utilizzatori. Contestualmente, viene abrogato il regolamento (CE) n. 1464/2004, con previsione di un regime transitorio per le scorte esistenti.
Autorizzazione, per i polli da ingrasso, del preparato di narasina (Monteban G100) come additivo per mangimi e abrogazione del previgente regolamento di autorizzazione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai titolari dell’autorizzazione e, in concreto, alla produzione, etichettatura, immissione sul mercato e uso di un additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso. Riguarda il preparato di narasina (Monteban G100), classificato nella categoria dei "coccidiostatici e istomonostatici", e si estende alle premiscele, ai mangimi composti e alle materie prime per mangimi contenenti tale additivo. Le misure si applicano nell’Unione e sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri; sono previste esclusioni/limitazioni sostanziali quanto all’uso contemporaneo con altri coccidiostatici e con determinate sostanze medicamentose, nonché quanto ai prodotti immessi sul mercato prima delle date transitorie stabilite.
Autorizzazione del preparato di narasina (Monteban G100) come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1860 disciplina la rivalutazione e la nuova autorizzazione del preparato di narasina, commercializzato come Monteban G100, per l’impiego nei mangimi dei polli da ingrasso. Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale, in particolare della procedura di autorizzazione e rivalutazione degli additivi già esistenti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2.
Le valutazioni dell’EFSA richiamate nei considerando concludono per la sicurezza del preparato per specie bersaglio, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso indicate, oltre che per l’efficacia nel controllo della coccidiosi ai livelli autorizzati. La Commissione, sulla base di tali pareri, ritiene soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e dispone l’autorizzazione, accompagnandola con prescrizioni specifiche su uso, monitoraggio e tutela degli utilizzatori.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’autorizzazione riguarda il preparato di narasina nella categoria dei "coccidiostatici e istomonostatici" ed è limitata ai polli da ingrasso. L’ambito operativo comprende l’additivo, le premiscele, i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo, nonché gli operatori del settore dei mangimi e il titolare dell’autorizzazione, Elanco GmbH.
Il regolamento ha efficacia nell’ordinamento dell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Restano rilevanti, ai fini pratici, le limitazioni imposte dall’allegato: divieto di uso contemporaneo con altri coccidiostatici, obbligo di incorporazione nei mangimi composti tramite premiscela, e avvertenze specifiche per specie sensibili e per l’uso concomitante con talune sostanze medicamentose, tra cui la tiamulina.
Valutazioni scientifiche e motivazione dell’autorizzazione
Nei considerando la Commissione richiama tre pareri dell’EFSA, del 3 ottobre 2018, del 30 gennaio 2024 e del 28 gennaio 2026. L’Autorità ha concluso che il preparato è sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente se impiegato nei polli da ingrasso fino a 70 mg/kg di mangime. Ha altresì indicato che l’uso a 60 mg/kg è efficace nel controllo della coccidiosi.
L’EFSA ha segnalato che la narasina è tossica per cavalli, tacchini e conigli a livelli inferiori rispetto a quelli usati per la prevenzione della coccidiosi nei polli e che l’uso contemporaneo con alcuni antibiotici, in particolare la tiamulina, è controindicato. Sul piano della sicurezza per gli operatori, il preparato è stato qualificato come irritante per gli occhi, non irritante per la pelle ma potenzialmente sensibilizzante cutaneo; inoltre, l’esposizione per inalazione comporta un rischio per chi manipola l’additivo. È stato inoltre ritenuto necessario un monitoraggio post-immissione sul mercato della resistenza di Eimeria spp. alla narasina.
Condizioni tecniche di impiego
L’allegato fissa per i polli da ingrasso un tenore minimo di 60 mg/kg di mangime completo al 12% di umidità e un tenore massimo di 70 mg/kg. Il preparato deve essere incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono contenere le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
È vietato l’uso contemporaneo con altri coccidiostatici. Inoltre, l’etichettatura e le istruzioni per l’uso di additivo, premiscele e mangimi devono riportare l’avvertenza che il prodotto è pericoloso per equini, tacchini e conigli e che, trattandosi di un mangime contenente uno ionoforo, l’uso contemporaneo con determinate sostanze medicamentose, tra cui la tiamulina, è controindicato.
Tutela della salute degli utilizzatori e monitoraggio post-commercializzazione
La Commissione impone che gli operatori del settore dei mangimi adottino procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Qualora tali rischi non possano essere eliminati con misure organizzative, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.
Il titolare dell’autorizzazione deve pianificare ed eseguire un programma di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato relativo alla resistenza di Eimeria spp. alla narasina, in conformità al regolamento (CE) n. 429/2008. La misura risponde alla raccomandazione dell’EFSA di effettuare un monitoraggio sul campo preferibilmente nella fase finale del periodo di autorizzazione.
Abrogazione del precedente regolamento e regime transitorio
Con l’autorizzazione del preparato nel nuovo quadro normativo, il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 1464/2004, che aveva autorizzato il preparato per dieci anni ai sensi della previgente disciplina sulla direttiva 70/524/CEE.
Per evitare effetti immediati sulle scorte già immesse nel circuito commerciale, il regolamento prevede un regime transitorio. L’additivo e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 19 febbraio 2027, in conformità alle norme applicabili prima del 19 agosto 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Analogamente, i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo, prodotti ed etichettati prima del 19 agosto 2027 secondo le norme previgenti, possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Residui, metodi di analisi e durata dell’autorizzazione
L’allegato prevede un limite massimo di residui pari a 50 μg di narasina/kg per tutti i tessuti in condizione umida. Sono inoltre indicati i metodi analitici di riferimento per la determinazione della narasina nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti e nei tessuti: HPLC-PCD-UV-Vis, anche secondo EN ISO 14183, e LC-MS/MS, con specifica EN 17299 per i mangimi composti.
Il periodo di autorizzazione termina il 19 agosto 2036. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Autorizzazione del preparato
Il preparato di narasina (Monteban G100), appartenente alla categoria "coccidiostatici e istomonostatici", è autorizzato come additivo per l’alimentazione animale destinato ai polli da ingrasso alle condizioni indicate nell’allegato. L’autorizzazione riguarda il titolare Elanco GmbH e si fonda sull’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Abrogazione del precedente regime autorizzativo
È abrogato il regolamento (CE) n. 1464/2004, che aveva autorizzato per dieci anni il preparato ai sensi della direttiva 70/524/CEE.
Misure transitorie per le scorte esistenti
L’additivo e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 19 febbraio 2027, conformemente alle norme applicabili prima del 19 agosto 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo, prodotti ed etichettati prima del 19 agosto 2027 secondo le norme previgenti, possono anch’essi essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Condizioni d’uso e dosi autorizzate
Per i polli da ingrasso è fissato un tenore minimo di 60 mg e massimo di 70 mg di narasina per kg di mangime completo al 12% di umidità. L’additivo deve essere incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela e non deve essere utilizzato contemporaneamente ad altri coccidiostatici.
Prescrizioni di etichettatura e avvertenze
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo, della premiscela e dei relativi mangimi devono figurare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Deve inoltre essere riportata l’avvertenza: "Pericoloso per gli equini, i tacchini e i conigli. Mangime contenente uno ionoforo: l’uso contemporaneo con determinate sostanze medicamentose, tra cui la tiamulina, è controindicato."
Sicurezza, protezione degli utilizzatori e monitoraggio
Il titolare dell’autorizzazione deve pianificare ed eseguire un programma di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato sulla resistenza di Eimeria spp. alla narasina, in conformità al regolamento (CE) n. 429/2008. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.
Residui e metodo di analisi
L’allegato prevede un LMR di 50 μg di narasina/kg per tutti i tessuti in condizione umida, con fine del periodo di autorizzazione fissato al 19 agosto 2036. Sono indicati metodi analitici HPLC-PCD-UV-Vis ed LC-MS/MS per additivo, premiscele, mangimi composti e tessuti.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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