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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1859

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1859 della Commissione, del 29 luglio 2026, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di taurina come additivo per mangimi destinati a Canidae, Felidae, Mustelidae, pesci pinnati carnivori e altre specie acquatiche carnivore e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/722

Normativa europea32026R1859

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione della taurina come additivo per mangimi, sulla base della valutazione EFSA e delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1831/2003. Conferma l’idoneità del preparato per le specie già autorizzate, introduce una descrizione più precisa della composizione del prodotto e stabilisce limiti massimi per alcune categorie di animali. Abroga inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2015/722 e prevede un periodo transitorio per l’adeguamento degli operatori.

Rinnovo dell’autorizzazione della taurina come additivo per mangimi, con aggiornamento delle condizioni d’uso, limiti massimi, misure di sicurezza e abrogazione della precedente autorizzazione del 2015.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea, con riguardo all’immissione sul mercato e all’utilizzo del preparato di taurina identificato con il numero 3a370 come additivo nutrizionale per mangimi. Riguarda in particolare i mangimi destinati a Canidae, Felidae, Mustelidae, pesci pinnati carnivori e altre specie acquatiche carnivore, ad eccezione dei mammiferi per alcune limitazioni specifiche; per i Felidae è ammesso anche l’uso nell’acqua di abbeveraggio. Sono previste misure transitorie per prodotti fabbricati ed ეტichettati prima di date diverse a seconda della categoria di destinazione (animali da produzione alimentare o non da produzione alimentare).

Rinnovo dell’autorizzazione della taurina come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1859 rinnova l’autorizzazione del preparato di taurina come additivo per mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione, richiamando il parere EFSA del 24 giugno 2025 e le valutazioni del laboratorio di riferimento, ritiene soddisfatte le condizioni per il rinnovo, con adeguamenti tecnici della descrizione del prodotto e delle condizioni d’impiego.

Contesto normativo e valutazione scientifica

La taurina era già autorizzata per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/722 per Canidae, Felidae, Mustelidae e pesci carnivori. La domanda di rinnovo, presentata ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003, includeva inizialmente anche nuove destinazioni per specie avicole e suine, poi ritirate dal richiedente. L’EFSA ha concluso che il preparato continua a essere sicuro per le specie autorizzate, per i consumatori e per l’ambiente; ha inoltre rilevato che la taurina è irritante per pelle e occhi e sensibilizzante cutaneo e respiratorio, con esposizione considerata rischiosa.

Ambito di autorizzazione e condizioni tecniche

L’allegato precisa che l’additivo 3a370 è un preparato di taurina contenente almeno il 97 % di taurina, in forma solida, con sostanza attiva taurina (C2H7NO3S), CAS 107-35-7, purezza minima 98 % e produzione per sintesi chimica. Sono stabiliti i metodi di analisi per il controllo nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti e nell’acqua di abbeveraggio. Per Felidae è consentito l’uso anche nell’acqua di abbeveraggio; per Canidae e Mustelidae sono fissati tenori massimi pari a 2 000 mg/kg di mangime completo al 12 % di umidità; per pesci pinnati carnivori e altre specie acquatiche carnivore, ad eccezione dei mammiferi, il limite è 25 000 mg/kg.

Obblighi di sicurezza e indicazioni operative

La Commissione impone agli operatori del settore mangimi l’adozione di procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Qualora tali rischi non possano essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie. Le istruzioni per l’uso devono inoltre riportare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e, per i Felidae, la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

Abrogazione e regime transitorio

Con il nuovo rinnovo, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/722 è abrogato. Tuttavia, per evitare discontinuità commerciali, sono previste disposizioni transitorie: l’additivo e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 19 febbraio 2027, nonché i mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 19 agosto 2027 o del 19 agosto 2028 a seconda che siano destinati ad animali da produzione alimentare o non da produzione alimentare, possono restare sul mercato fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione

L’autorizzazione del preparato di taurina, classificato nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale delle vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite, è rinnovata alle condizioni dell’allegato (articolo 1).

Composizione e identificazione dell’additivo

L’additivo 3a370 è descritto come preparato di taurina contenente almeno il 97 % di taurina in forma solida; la sostanza attiva è taurina (C2H7NO3S), CAS 107-35-7, con purezza minima del 98 % e produzione mediante sintesi chimica.

Specie destinatarie e tenori massimi

Per Felidae l’additivo può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio; per Canidae e Mustelidae è previsto un tenore massimo di 2 000 mg/kg di mangime completo al 12 % di umidità; per pesci pinnati carnivori e altre specie acquatiche carnivore, ad eccezione dei mammiferi, il tenore massimo è 25 000 mg/kg. Per i Felidae non è indicato un tenore massimo nell’allegato.

Prescrizioni di etichettatura, uso e protezione degli utilizzatori

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e, per i Felidae, la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.

Metodi di analisi

Sono indicati i metodi di analisi per la determinazione della taurina nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti e nell’acqua di abbeveraggio, basati su cromatografia a scambio ionico, HPLC e rivelazione UV/fluorescenza, con rinvio ai metodi Ph. Eur. e AOAC specificati nell’allegato.

Abrogazione del precedente regime

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/722 è abrogato a seguito del rinnovo dell’autorizzazione (articolo 2).

Misure transitorie

L’additivo e le premiscele conformi al regime previgente, destinati a Canidae, Felidae, Mustelidae e pesci carnivori, prodotti ed etichettati prima del 19 febbraio 2027, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte. Per i mangimi composti e le materie prime destinati ad animali da produzione alimentare il termine è il 19 agosto 2027; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare il termine è il 19 agosto 2028, sempre fino a esaurimento scorte.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (articolo 4).

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentaresanità animalesicurezza dei lavoratorimercato interno

Testo integrale

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