Regolamento (UE) 2026/1864
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1864 della Commissione, del 29 luglio 2026, che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità per l’organizzazione di un’indagine per campione nel dominio utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per l’anno di riferimento 2027 a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione stabilisce le specifiche tecniche necessarie per l’indagine campionaria 2027 sul dominio dell’uso delle TIC, disciplinando struttura del set di dati, variabili, codifiche, filtri e formati di scambio con Eurostat. Definisce inoltre i periodi di riferimento, le regole di correzione/imputazione, i termini di trasmissione dei microdati e dei metadati, nonché contenuto e modalità della relazione annuale sulla qualità. Il quadro è costruito in coerenza con il regolamento (UE) 2019/1700 e con l’infrastruttura di trasmissione attraverso il punto unico di accesso.
Definizione del set di dati, dei formati tecnici di trasmissione e delle relazioni sulla qualità per l’indagine campionaria 2027 sull’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri tenuti a trasmettere a Eurostat, nell’ambito del regolamento (UE) 2019/1700, i dati dell’indagine per campione sul dominio "utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione" per l’anno di riferimento 2027. Riguarda le famiglie e gli individui con dimora abituale nel territorio dello Stato membro, con rilevazione principale per gli individui tra 16 e 74 anni e per le famiglie con almeno un membro tra 16 e 74 anni residente nel territorio nazionale; i dati sugli individui al di fuori di tale fascia possono essere forniti su base volontaria. La trasmissione dei dati e della relazione sulla qualità avviene attraverso il punto unico di accesso. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1864: specifiche tecniche per l’indagine 2027 sull’utilizzo delle TIC
Il regolamento attua il regolamento (UE) 2019/1700 nel dominio statistico "utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione", con l’obiettivo di standardizzare il set di dati, la trasmissione elettronica a Eurostat e la rendicontazione sulla qualità. I considerando evidenziano la necessità di formati tecnici uniformi, di una trasmissione tramite punto unico di accesso e di un allineamento tra domini statistici anche attraverso eventuali modifiche univoche degli identificativi variabili.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le regole si applicano agli Stati membri che conducono e trasmettono l’indagine campionaria 2027 sul dominio TIC. Il perimetro statistico comprende le famiglie e gli individui residenti abitualmente nello Stato membro; per la parte principale dell’indagine le informazioni sono raccolte su famiglie con almeno un membro tra 16 e 74 anni e su individui tra 16 e 74 anni. I dati sugli individui fuori da tale fascia possono essere forniti volontariamente. La rilevazione avviene su campioni di famiglie o di persone appartenenti a famiglie come unità di osservazione.
Definizioni e struttura tecnica del dataset
Ai sensi dell’articolo 2, il "periodo di rilevazione sul campo" è il periodo in cui i dati sono raccolti presso i rispondenti; il "periodo di riferimento" è il periodo cui si riferisce una specifica informazione; il "punto unico di accesso" è lo spazio comune di ricezione dei dati statistici destinati a Eurostat. L’articolo 3 rinvia all’allegato per la descrizione delle variabili, che include identificativo, nome e descrizione, codici ed etichette, filtro e tipo di variabile.
Popolazioni di riferimento, unità di osservazione e regole sui rispondenti
L’articolo 4 delimita la popolazione di riferimento alle famiglie e agli individui con dimora abituale nel territorio dello Stato membro. Per le variabili sulle famiglie, il riferimento è alle famiglie con almeno un membro di età compresa tra 16 e 74 anni; per le variabili sugli individui, ai residenti tra 16 e 74 anni. Le informazioni relative a minori di 16 anni e ultra-settantaquattrenni possono essere fornite su base volontaria. L’indagine si fonda su un campione di famiglie o di persone appartenenti a famiglie.
Periodi di riferimento e rilevazione
L’articolo 5 distingue due blocchi temporali. Per la tematica dettagliata "interazione con le amministrazioni pubbliche" il periodo di riferimento comprende gli ultimi tre trimestri del 2026 e il primo trimestre del 2027. Per tutte le altre tematiche della tematica 06 "partecipazione alla società dell’informazione" il periodo di riferimento è il primo trimestre del 2027. La data di riferimento è quella della prima intervista. L’articolo 6 stabilisce invece che, per i dati forniti direttamente dai rispondenti, la raccolta sul campo avviene nel secondo trimestre del 2027.
Correzione, imputazione e stima dei dati
L’articolo 7 prevede l’uso di imputazione, modellizzazione o ponderazione in presenza di dati mancanti, non validi o incoerenti. Per le tematiche "accesso alle TIC" e "competenze digitali" è possibile applicare metodi di imputazione statistica. Il regolamento privilegia metodi che preservino la variabilità e la correlazione tra le variabili, e considera preferibili gli approcci che introducono componenti di errore rispetto alla mera imputazione di un valore previsto, nonché quelli che tengono conto della struttura congiunta delle variabili anziché trattarle in modo marginale o univariato.
Trasmissione dei microdati e dei metadati
L’articolo 8 impone agli Stati membri la trasmissione dei dati definitivi entro il 5 ottobre 2027. La trasmissione deve avvenire in forma di file di microdati, comprensivi dei pesi, e dopo controlli e validazioni integrali, utilizzando il formato comune di scambio di dati e metadati statistici attraverso il punto unico di accesso. I metadati devono essere trasmessi entro il 5 gennaio 2028 nella struttura standard definita da Eurostat e sempre tramite il punto unico di accesso.
Relazione annuale sulla qualità
L’articolo 9 disciplina la relazione annuale sulla qualità relativa al dominio statistico istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2180. La relazione deve essere inviata a Eurostat secondo le norme tecniche da essa definite entro il 5 gennaio 2028 e presentata attraverso il punto unico di accesso. Il regolamento collega quindi la qualità del dato sia a standard tecnici di rendicontazione sia a un canale elettronico unico di trasmissione.
Allegato tecnico: contenuti informativi rilevati
L’allegato costituisce il cuore operativo del regolamento. Definisce le variabili da trasmettere per molteplici aree: dati tecnici della rilevazione, identificazione del nucleo familiare e dell’individuo, pesi, caratteristiche dell’intervista, localizzazione geografica, demografia, cittadinanza e origine migratoria, composizione familiare, partecipazione al mercato del lavoro, istruzione, reddito, partecipazione alla società dell’informazione, commercio elettronico, competenze digitali e aspetti di sicurezza, privacy e fiducia.
Tra i principali blocchi informativi figurano:
- Aspetti tecnici: anno dell’indagine, data della prima intervista, strato, unità primaria di campionamento, ID famiglia, ID individuo, ID della famiglia di appartenenza e pesi di famiglia/individuo.
- Intervista e localizzazione: durata dell’intervista, tipo di intervista (PAPI, CAPI, CATI, web, altro), paese di residenza, regione NUTS 1/2/3, grado di urbanizzazione e ubicazione come regione meno sviluppata/in transizione/più sviluppata.
- Demografia e contesto familiare: sesso, anno di nascita, età, cittadinanza, paese di nascita, dimensione del nucleo, composizione per fasce d’età e presenza di minori.
- Lavoro e istruzione: condizione lavorativa principale, posizione nella professione, attività economica, professione ISCO, qualificazione TIC/manuale, tempo pieno/part time, stabilità del contratto, titolo di studio ISCED dettagliato e aggregato.
- Reddito: collocazione della famiglia in quintili di reddito mensile netto equivalente.
Partecipazione alla società dell’informazione, e-ID e IA generativa
La sezione più ampia riguarda l’uso di Internet e delle TIC: accesso domestico a Internet, frequenza d’uso, dispositivi utilizzati, e attività svolte online per e-mail, comunicazioni, social media, informazione, salute, ricerca di beni/servizi, sicurezza dei prodotti, partecipazione politica e civica, ricerca di lavoro, vendita di beni o servizi, home banking, formazione online e utilizzo di strumenti di IA generativa. Il regolamento distingue inoltre l’uso dell’e-ID per accedere a servizi online privati, pubblici nazionali, pubblici di altri paesi europei e imprese private, nonché le ragioni del mancato uso dell’e-ID, tra cui mancanza di necessità, assenza di consapevolezza, problemi tecnici e timori di sicurezza o privacy.
Commercio elettronico, ostacoli e problemi
L’allegato disciplina in modo molto dettagliato gli acquisti online: tipi di beni e servizi acquistati, abbonamenti digitali, servizi finanziari, acquisti da privati e problemi riscontrati. Sono previsti indicatori su difficoltà di navigazione dei siti, carenza di informazioni sui diritti, ritardi di consegna, costi finali superiori al previsto, merce danneggiata o errata, frodi, difficoltà nei reclami, rivenditori stranieri che non servono il paese del rispondente e assenza di problemi. Sono inoltre raccolti i motivi del mancato utilizzo di Internet e i problemi incontrati nel commercio elettronico.
Competenze digitali, verifica delle informazioni e tutela da contenuti ostili
La parte sulle competenze digitali include attività come spostamento di file, installazione di software o app, modifica di impostazioni, uso di elaboratori di testo, creazione di file multimediali, fogli di calcolo, editing di foto/video/audio e programmazione. È poi prevista la rilevazione sulla valutazione dell’attendibilità di informazioni online, sui metodi di verifica e sulla capacità di riconoscere contenuti dubbiosi. Ulteriori variabili riguardano contenuti ostili o offensivi online e i gruppi presi di mira per ragioni politiche, sessuali, di genere, razziali, religiose, di disabilità, età o altre caratteristiche personali.
Sicurezza, privacy, cookie e gestione degli account
L’allegato include indicatori sulle pratiche di protezione dei dati personali: lettura dell’informativa privacy, limitazione dell’accesso alla posizione geografica, gestione della visibilità sui social, rifiuto del consenso a fini pubblicitari, verifica della sicurezza dei siti, richiesta di accesso/aggiornamento/cancellazione dei propri dati presso motori di ricerca o siti web. Sono inoltre previsti elementi su impostazioni del browser per limitare i cookie, timori per il tracciamento delle attività online, utilizzo di strumenti anti-tracciamento o VPN, apertura e cancellazione di account gratuiti e problemi incontrati nella cancellazione.
Rinvii e armonizzazione con altri atti UE
Il regolamento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2019/1700 e richiama il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2180 per la relazione sulla qualità. Nell’allegato si richiamano inoltre il regolamento (UE) n. 910/2014 sull’identificazione elettronica e i servizi fiduciari e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 per i livelli di garanzia eIDAS, nonché le classificazioni NUTS, ISCED, ISCO e NACE per l’armonizzazione delle categorie statistiche.
Entrata in vigore e valore giuridico
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità tecniche
L’articolo 1 precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, i formati tecnici per la trasmissione delle informazioni dagli Stati membri a Eurostat e le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità nel dominio "utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione".
Definizioni operative
L’articolo 2 definisce il "periodo di rilevazione sul campo", il "periodo di riferimento" e il "punto unico di accesso", inteso come spazio comune di ricezione dei dati statistici trasmessi a Eurostat.
Variabili e struttura del dataset
L’articolo 3 rinvia all’allegato per le caratteristiche tecniche delle variabili, includendo identificativo, nome e descrizione, codici ed etichette, filtro e tipo di variabile.
Popolazioni di riferimento e unità di osservazione
L’articolo 4 individua come popolazioni di riferimento le famiglie e gli individui residenti abitualmente nello Stato membro. Le informazioni sulle famiglie riguardano famiglie con almeno un membro tra 16 e 74 anni; quelle sugli individui riguardano persone tra 16 e 74 anni. I dati sugli individui sotto i 16 anni o sopra i 74 anni possono essere forniti volontariamente. La rilevazione è effettuata su un campione di famiglie o di persone appartenenti a famiglie come unità di osservazione.
Periodi e date di riferimento
L’articolo 5 stabilisce che per la tematica dettagliata "interazione con le amministrazioni pubbliche" il periodo di riferimento copre gli ultimi tre trimestri del 2026 e il primo trimestre del 2027; per tutte le altre tematiche della tematica 06 "partecipazione alla società dell’informazione" il periodo di riferimento è il primo trimestre del 2027. La data della prima intervista costituisce la data di riferimento.
Raccolta dei dati
L’articolo 6 prevede che, per i dati forniti direttamente dai rispondenti, il periodo di rilevazione sul campo sia il secondo trimestre del 2027.
Correzione, imputazione e stima
L’articolo 7 dispone che i dati siano soggetti a imputazione, modellizzazione o ponderazione in caso di informazioni mancanti, non valide o incoerenti. Per le tematiche "accesso alle TIC" e "competenze digitali" possono essere applicati metodi di imputazione statistica; sono preferiti i metodi che preservano variazione e correlazione tra variabili e che incorporano componenti di errore o tengono conto della distribuzione congiunta delle variabili.
Trasmissione di dati e metadati
L’articolo 8 impone la trasmissione dei dati definitivi entro il 5 ottobre 2027 sotto forma di file di microdati con i pesi adeguati, controllati e validati prima dell’invio tramite il formato comune di scambio di dati e metadati statistici attraverso il punto unico di accesso. I metadati devono essere trasmessi nella struttura standard definita da Eurostat entro il 5 gennaio 2028, sempre tramite il punto unico di accesso.
Relazione annuale sulla qualità
L’articolo 9 richiede la trasmissione della relazione annuale sulla qualità per il dominio istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2180. La relazione deve essere trasmessa secondo le norme tecniche definite da Eurostat entro il 5 gennaio 2028 e presentata attraverso il punto unico di accesso.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 10 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Allegato tecnico: variabili e codifiche
L’allegato dettaglia le variabili da rilevare per le tematiche tecniche, demografiche, lavorative, istruzione, reddito, partecipazione alla società dell’informazione, commercio elettronico, competenze digitali, sicurezza/privacy/fiducia e altri indicatori. Per ciascuna variabile sono indicati codici, etichette, filtri e tipo di variabile, con possibilità per Eurostat di suggerire modifiche univoche di identificativi o codici per armonizzazione tra domini e per evitare ostacoli tecnici.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 29 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1872
- Regolamento · 29 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1825
- Regolamento · 29 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1859
- Regolamento · 29 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1860
- Regolamento · 29 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1865
- Regolamento · 29 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1890
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →