Regolamento (UE) 2026/1825
Regolamento (UE) 2026/1825 della Commissione, del 29 luglio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD), 3-MCPD esteri degli acidi grassi e glicidil esteri degli acidi grassi in alcuni alimenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro europeo sui contaminanti alimentari modificando il regolamento (UE) 2023/915. In base a nuovi dati di occorrenza e a considerazioni scientifiche dell’EFSA, introduce o abbassa i limiti massimi per 3-MCPD, 3-MCPD esteri e glicidil esteri in diversi alimenti, con particolare attenzione ai prodotti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. Inoltre chiarisce alcune regole applicative per gli alimenti composti, estende l’interpretazione dei glicidil esteri a 3-MBPD e 3-MIPD ai fini del controllo e prevede un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2027 per alcune nuove soglie.
Modifica il regolamento (UE) 2023/915 aggiornando i tenori massimi di 3-MCPD, 3-MCPD esteri degli acidi grassi e glicidil esteri degli acidi grassi in specifici alimenti e oli.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare, ai laboratori ufficiali e alle autorità di controllo nell’Unione europea, con effetto diretto in tutti gli Stati membri. Riguarda in particolare oli e grassi vegetali, oli di pesce e oli di altri organismi marini, formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, alimenti per la prima infanzia e alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, nonché alimenti composti contenenti oltre il 5 % di grassi e aggiunta di tali oli e grassi. Sono espressamente escluse o non soggette a nuovi tenori massimi alcune categorie, tra cui gli oli di oliva vergini per specifiche voci, mentre per il pesce e la carne impanati precotti e fritti non vengono fissati nuovi limiti in attesa di ulteriori determinazioni tecniche previste non prima del 2027.
Modifica dei tenori massimi di 3-MCPD e glicidil esteri negli alimenti
Il regolamento aggiorna il regolamento (UE) 2023/915 in materia di contaminanti alimentari, in particolare per 3-monocloropropandiolo (3-MCPD), 3-MCPD esteri degli acidi grassi e glicidil esteri degli acidi grassi. La revisione è motivata dai pareri scientifici EFSA, che hanno evidenziato preoccupazioni per la salute in relazione a tali sostanze, e dalla disponibilità di nuovi dati di occorrenza per alimenti destinati alla prima infanzia.
Base normativa e finalità dell’intervento
La Commissione adotta il regolamento ai sensi del regolamento (CEE) n. 315/93, in particolare dell’articolo 2, paragrafo 3. L’obiettivo è aggiornare i livelli massimi fissati dal regolamento (UE) 2023/915, rendendoli più coerenti con il rischio sanitario, con i dati di esposizione disponibili e con le esigenze di applicazione pratica nei controlli ufficiali.
Tenori massimi per oli e grassi destinati a specifiche produzioni alimentari
Per gli oli e grassi vegetali, gli oli di pesce e gli oli di altri organismi marini destinati alla produzione di alimenti per la prima infanzia e di alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, il regolamento riduce i limiti a decorrere dal 1o gennaio 2027:
- la somma di 3-MCPD e 3-MCPD esteri, espressa come 3-MCPD, passa da 750 a 500 μg/kg;
- i glicidil esteri degli acidi grassi, espressi come glicidolo, passano da 500 a 250 μg/kg.
Tali limiti si applicano anche alle miscele, con la regola che gli ingredienti impiegati devono rispettare i rispettivi tenori massimi. Se la composizione quantitativa della miscela non è nota all’autorità competente e all’operatore che non produce la miscela, si applica comunque un limite massimo assoluto di 2 500 μg/kg per la somma di 3-MCPD e derivati nel caso previsto.
Limiti per alimenti per la prima infanzia, cereali trasformati e formule
Per gli alimenti per la prima infanzia e gli alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, il regolamento introduce nuovi tenori massimi dal 1o gennaio 2027:
- 50 μg/kg per la somma di 3-MCPD e 3-MCPD esteri;
- 25 μg/kg per i glicidil esteri degli acidi grassi.
Per questi prodotti il tenore massimo si applica al prodotto come immesso sul mercato. Il regolamento conferma inoltre limiti specifici per formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia e formule per bambini nella prima infanzia:
- 80 μg/kg in polvere e 12 μg/kg allo stato liquido per la somma di 3-MCPD e 3-MCPD esteri;
- 50 μg/kg in polvere e 6,0 μg/kg allo stato liquido per i glicidil esteri.
Alimenti composti contenenti oltre il 5 % di grassi
Per gli alimenti composti contenenti oltre il 5 % di grassi e con aggiunta di oli e grassi vegetali e/o oli di pesce e/o oli di altri organismi marini, il regolamento mantiene una disciplina specifica. I limiti sono riferiti al contenuto di grassi dichiarato in ეტichetta o, in assenza di tale indicazione, al grasso estratto per l’analisi.
Per la somma di 3-MCPD e 3-MCPD esteri, i limiti principali sono:
- 1 250 μg/kg di grasso per i prodotti contenenti solo gli oli e grassi di cui al punto 5.3.1.1;
- 2 500 μg/kg di grasso per i prodotti contenenti solo gli oli e grassi di cui al punto 5.3.1.2;
- per le miscele, il limite si ricava in base alla conformità degli ingredienti; se la composizione non è nota, non si può superare 2 500 μg/kg.
Per i glicidil esteri il limite per i prodotti corrispondenti è 1 000 μg/kg di grasso.
Chiarimenti applicativi e controlli ufficiali
Il regolamento chiarisce che il limite per la somma di 3-MCPD e 3-MCPD esteri applicabile agli altri oli e grassi vegetali comprende anche l’olio di oliva raffinato; nelle voci pertinenti sono richiamati anche gli oli di sansa di oliva. Inoltre, per i glicidil esteri, il testo precisa che il tenore massimo comprende anche gli esteri degli acidi grassi di 3-MBPD e 3-MIPD, tenuto conto delle conversioni analitiche che si verificano nei metodi indiretti e, in particolare, negli oli marini.
Regime transitorio e prodotti già commercializzati
Per consentire agli operatori economici di adeguarsi ai nuovi limiti, è previsto un periodo transitorio. Gli alimenti legalmente immessi sul mercato prima del 1o gennaio 2027 possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza, per le categorie interessate dai nuovi limiti.
Esclusione di taluni prodotti dalla fissazione immediata di nuovi limiti
Il regolamento non introduce, al momento, nuovi tenori massimi per il pesce e la carne impanati precotti e fritti. La scelta è motivata dall’esistenza di contaminazione ulteriore a seguito della frittura e dalla mancanza, al momento, di fattori determinanti per applicare buone pratiche e fissare limiti adeguati al livello più basso ragionevolmente ottenibile; tali elementi non sono attesi prima del 2027.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Aggiornamento del regolamento (UE) 2023/915
Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2023/915 sui tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti, sulla base dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 315/93. La modifica riguarda in particolare i contaminanti 3-MCPD, 3-MCPD esteri degli acidi grassi e glicidil esteri degli acidi grassi.
Proroga del regime di commercializzazione per i prodotti già immessi sul mercato
All’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/915 è aggiunta la lettera r), che consente ai prodotti legalmente immessi sul mercato prima del 1o gennaio 2027 di rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza, per i nuovi tenori massimi relativi ai punti 5.3.2 e 5.3.4 e ai punti 5.4.2 e 5.4.4 dell’allegato I.
Nuovi limiti per oli e grassi destinati all’alimentazione infantile
Per gli oli e grassi vegetali, gli oli di pesce e gli oli di altri organismi marini destinati alla produzione di alimenti per la prima infanzia e di alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, il tenore massimo della somma di 3-MCPD e 3-MCPD esteri, espresso come 3-MCPD, passa da 750 a 500 μg/kg dal 1o gennaio 2027; per i glicidil esteri degli acidi grassi, espressi come glicidolo, il tenore massimo passa da 500 a 250 μg/kg dal 1o gennaio 2027.
Nuovi limiti per alimenti per la prima infanzia e cereali trasformati
Per gli alimenti per la prima infanzia e gli alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, il tenore massimo della somma di 3-MCPD e 3-MCPD esteri degli acidi grassi è fissato a 50 μg/kg dal 1o gennaio 2027; il tenore massimo dei glicidil esteri degli acidi grassi è fissato a 25 μg/kg dal 1o gennaio 2027. In entrambi i casi il limite si applica al prodotto come immesso sul mercato.
Conferma e dettaglio dei limiti per formule e alimenti speciali
Per formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e formule per bambini nella prima infanzia, sono confermati limiti specifici: 80 μg/kg in polvere e 12 μg/kg allo stato liquido per la somma di 3-MCPD e 3-MCPD esteri; 50 μg/kg in polvere e 6,0 μg/kg allo stato liquido per i glicidil esteri.
Regole per alimenti composti con oltre il 5 % di grassi
Per gli alimenti composti contenenti oltre il 5 % di grassi e con aggiunta di oli e grassi vegetali e/o oli di pesce e/o oli di altri organismi marini, i tenori massimi sono espressi in μg/kg di grasso. Per 3-MCPD la soglia è 1 250 μg/kg di grasso per i prodotti contenenti solo gli oli e grassi di cui al punto 5.3.1.1, 2 500 μg/kg di grasso per quelli contenenti solo gli oli e grassi di cui al punto 5.3.1.2, e per le miscele si applica il principio di conformità degli ingredienti con possibilità di limite massimo assoluto di 2 500 μg/kg se la composizione quantitativa non è nota. Per i glicidil esteri il limite è 1 000 μg/kg di grasso per i prodotti di cui al punto 5.4.5.
Chiarimento sull’olio di oliva raffinato e sugli oli di sansa
Nelle osservazioni relative ai limiti per altri oli e grassi vegetali, oli di pesce e oli di altri organismi marini, viene chiarito che il tenore massimo per la somma di 3-MCPD e 3-MCPD esteri si applica anche all’olio di oliva raffinato; nelle voci pertinenti sono inoltre richiamati gli oli di sansa di oliva.
Estensione del parametro analitico per i glicidil esteri
Per i glicidil esteri degli acidi grassi, il tenore massimo comprende anche la somma degli esteri degli acidi grassi di 3-monobromopropandiolo (3-MBPD) e di 3-monoiodopropandiolo (3-MIPD). In caso di metodo diretto, i limiti si riferiscono alle concentrazioni lower bound.
Esclusione temporanea di alcuni prodotti
Non vengono fissati nuovi tenori massimi per il pesce e la carne impanati precotti e fritti, poiché la determinazione dei fattori di formazione della contaminazione non è ancora disponibile e non è prevista prima del 2027.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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