Sentenza del 13/11/2019 n. 29406 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che aveva parzialmente ridotto gli accertamenti relativi all'anno d'imposta 2006, contestando: l'ammissibilità dell'appello dei contribuenti; la motivazione e la valutazione delle prove; l'annullamento del recupero di componenti negative per Euro 437.768,83; e il riconoscimento della detrazione IVA derivante da note di credito e variazioni in diminuzione. I contribuenti hanno proposto ricorso incidentale contro i recuperi rimasti confermati, relativi a perdite su operazioni finanziarie, compensi agli amministratori, trasferte, interessi su finanziamenti infruttiferi, svalutazione delle rimanenze e ulteriori detrazioni IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente sia il ricorso principale dell'Agenzia sia quello incidentale dei contribuenti. Ha confermato, da un lato, l'annullamento dei recuperi relativi al bonifico e alla scrittura rettificativa per Euro 437.768,83 e alle note di credito IVA, ritenendo insufficienti le prove dell'Ufficio; dall'altro, ha confermato i recuperi relativi alle perdite su operazioni in valuta, non provate come operazioni di copertura inerenti all'attività, ai compensi degli amministratori dedotti per competenza anziché per cassa, alle trasferte prive di dimostrata utilità aziendale, agli interessi su finanziamenti infruttiferi non supportati da documentazione con data certa e alla svalutazione delle rimanenze non adeguatamente documentata. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate. I contribuenti, soccombenti sul ricorso incidentale, devono versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53, comma 2, e 22
Il deposito di copia dell'appello può avvenire anche a mezzo posta, con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto.
L'omesso deposito brevi manu presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale non comporta automaticamente l'inammissibilità, se il deposito è effettuato per posta secondo le modalità riconosciute dalla giurisprudenza.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 5 e 109
I redditi delle società di persone sono imputati ai soci e i costi d'impresa sono deducibili solo se inerenti, ossia compatibili, coerenti e correlati all'oggetto dell'attività esercitata.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 112, già art. 103-bis
La disciplina fiscale degli strumenti finanziari derivati può applicarsi anche a soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari, ma la deducibilità delle perdite richiede comunque la prova dell'inerenza e della concreta funzione di copertura.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 95, comma 5
I compensi agli amministratori sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, in applicazione del principio di cassa, anche quando il rapporto abbia natura parasubordinata.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 26
La detrazione IVA relativa a variazioni in diminuzione richiede la sussistenza e la prova dei presupposti sostanziali dell'operazione, compreso l'accordo tra le parti e la corretta documentazione della variazione.
Codice civile, artt. 1815, 2702 e 2704
Il mutuo si presume oneroso salvo prova di una diversa volontà; la documentazione privata deve offrire adeguata certezza quanto alla provenienza e alla data per essere opponibile e probante.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso incidentale, il ricorrente incidentale è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Chi deduce un costo o una perdita fiscale deve dimostrarne non solo l'esistenza contabile, ma anche l'inerenza concreta all'attività d'impresa, la coerenza economica e, quando necessario, la congruità.
- Le operazioni finanziarie qualificate come strumenti di copertura devono essere documentate con riferimento al rischio specifico coperto, alla correlazione tra operazione e rischio e all'intento di copertura; la mera dichiarazione del contribuente non è sufficiente.
- I costi sostenuti per attività personali o associative dell'amministratore non sono deducibili in assenza di prova di un vantaggio, anche indiretto, per la società.
- I compensi agli amministratori seguono il principio di cassa: sono deducibili nell'esercizio del pagamento e non in quello della sola imputazione contabile.
- Per finanziamenti infruttiferi o operazioni economicamente anomale è necessaria una documentazione attendibile, preferibilmente con data certa, che dimostri la reale volontà delle parti e la ragione economica dell'operazione.
- In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti: se la motivazione del giudice di merito è logica e non presenta errori giuridici decisivi, la decisione resta ferma.
- L'Amministrazione finanziaria deve provare adeguatamente i recuperi contestati; presunzioni o mere anomalie contabili non bastano quando il giudice di merito le ritenga non sufficientemente riscontrate.
- Le variazioni IVA in diminuzione richiedono una prova documentale dell'accordo commerciale e della corretta contabilizzazione, ma possono essere riconosciute anche se effettuate in un periodo successivo, quando la legge non imponga uno specifico limite temporale.
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