Cassazione Penale, Sentenza n. 18249/2025 del 14/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la decisione di consegna sostenendo la violazione dell'art. 18-bis, comma 2, legge n. 69/2005: pur avendo la residenza anagrafica in Italia formalizzata solo dal 2023, egli sostiene di avervi dimorato stabilmente sin dal 2014 e produce contratti di lavoro a sostegno del radicamento. Contesta che la Corte d'appello abbia considerato solo i certificati anagrafici, rilevando una soluzione di continuità tra il 2019 e il 2023, e che abbia travisato le sue dichiarazioni, omettendo la valutazione comparativa prevista dall'art. 18-bis, comma 2-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: le censure attaccano esclusivamente l'apprezzamento delle risultanze probatorie e la motivazione della Corte d'appello, mentre il rimedio in Cassazione per le questioni relative al mandato d'arresto europeo è ammesso soltanto per violazione di legge (art. 22, comma 1, legge n. 69/2005). Inoltre il ricorso è risultato generico, non confutando punto per punto la valutazione della Corte d'appello circa l'insufficienza documentale a provare la stabile permanenza in Italia. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è stato inoltre disposto l'inoltro degli adempimenti alla cancelleria ai sensi dell'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Norme richiamate
legge n. 69 del 2005, art. 18-bis, comma 2
art. 18-bis, comma 2, legge n. 69 del 2005
La norma è invocata per valutare il 'radicamento' del consegnando nel territorio italiano: richiede che il giudice consideri elementi idonei a dimostrare la stabile permanenza nel Paese quando rilevanti ai fini della decisione sulla consegna.
legge n. 69 del 2005, art. 18-bis, comma 2-bis
art. 18-bis, comma 2-bis, legge n. 69/2005
Impone al giudice una valutazione comparativa e motivata degli elementi indicati dalle parti circa il radicamento e i legami con l'Italia, valutazione che può influire sull'eventuale diniego o sulla misura della consegna.
legge n. 69 del 2005, art. 22, comma 1
art. 22, comma 1, legge n. 69/2005
Delimita l'ambito del ricorso per cassazione nei procedimenti relativi al mandato d'arresto europeo: il rimedio è ammesso principalmente per violazione di legge, non per semplici censure sul apprezzamento probatorio.
codice di procedura penale, art. 616
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di condannare il proponente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile, salvo l'assenza di colpa, non riscontrata nel caso.
legge n. 69 del 2005, art. 22, comma 5
art. 22, comma 5, legge n. 69/2005
Regola gli adempimenti amministrativi/cancellieri successivi alla pronuncia della Corte di Cassazione in materia di mandato d'arresto europeo.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Citata come principio secondo cui l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità può escludere la sanzione: nel caso la Corte ha ritenuto invece presente colpa dell'odierno ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso decisioni su mandato d'arresto europeo è ammesso principalmente per violazione di legge: censure basate sul merito probatorio sono, di regola, inammissibili a meno che non dimostrino un palese travisamento probatorio.
- Quando si contesta in Cassazione l'apprezzamento del radicamento (art. 18-bis), è necessario indicare con precisione quale norma è stata violata e perché la valutazione probatoria conduce inevitabilmente a diversa conclusione: argomentazioni generiche non sono sufficienti.
- Per provare una stabile presenza/radicamento in Italia è fondamentale produrre documentazione continua e riconoscibile (contratti di lavoro, versamenti fiscali, utenze, iscrizioni anagrafiche coerenti) e spiegare in che modo eventuali discontinuità anagrafiche non pregiudicano il complesso quadro probatorio.
- La Corte riterrà rilevanti i certificati anagrafici e le evidenze ufficiali sulla continuità della presenza; se la prova documentale è contraddittoria o incompleta, la valutazione di merito resta in gran parte in capo al giudice del merito e difficilmente impugnabile in Cassazione.
- Esiste il rischio di condanna alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili (art. 616 c.p.p.): valutare la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso alla Suprema Corte.
- Se la legge impone una valutazione comparativa (art. 18-bis, comma 2-bis), il difensore deve strutturare le deduzioni in modo da mettere in evidenza gli elementi comparativi e dimostrare come il loro esame avrebbe dovuto determinare una diversa conclusione di diritto.
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