Sentenza del 31/03/2015 n. 689 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Notificazioni - Fusione per incorporazione - Cartella di pagamento notificata alla società incorporata - Inesistenza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato dieci cartelle di pagamento relative a carichi fiscali intestati alle società incorporate, sostenendo di averne avuto conoscenza solo successivamente e che le notifiche fossero inesistenti perché eseguite, dopo la fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, nei confronti delle società incorporate ormai estinte, anziché nei confronti della società incorporante. Equitalia ha sostenuto la validità delle notifiche e la definitività delle cartelle per mancata impugnazione nei termini.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto inesistenti le notifiche effettuate alle società incorporate dopo la loro estinzione, poiché esse avevano perso la propria autonoma legittimazione processuale e non potevano più ricevere né impugnare atti. La notifica avrebbe dovuto essere eseguita nei confronti della società incorporante, subentrata universalmente nei rapporti, anche processuali, delle società estinte. Le cartelle sono state quindi dichiarate nulle per inesistenza della notifica. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
La ricorrente ha dedotto che la sentenza di primo grado avesse deciso su questioni diverse dalla regolarità della notifica, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La decisione d’appello ha però fondato l’accoglimento principalmente sull’inesistenza della notifica.
Disciplina della fusione per incorporazione e della cancellazione dal registro delle imprese
La fusione per incorporazione comporta successione universale della società incorporante nei rapporti della società incorporata, inclusi quelli processuali. Tuttavia, con la cancellazione dal registro delle imprese, la società incorporata si estingue e perde la legittimazione autonoma a ricevere o impugnare nuovi atti.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione della società incorporata dal registro delle imprese, gli atti tributari e della riscossione devono essere notificati alla società incorporante, anche se riguardano debiti originariamente riferibili alla società estinta.
- La notifica eseguita a una società già estinta non è validamente sostituita dalla successione della società incorporante, perché il destinatario indicato nell’atto non ha più autonoma capacità o legittimazione processuale.
- La società incorporante subentra nei rapporti sostanziali e processuali dell’incorporata, ma deve essere direttamente destinataria degli atti affinché possa adempiere oppure contestare la pretesa.
- In caso di contestazione, è essenziale verificare le date della fusione, della cancellazione dal registro delle imprese e della notifica: se la notifica è successiva all’estinzione ed è indirizzata solo alla società incorporata, può essere dedotta l’inesistenza o nullità della notifica.
- La mancata impugnazione nei termini non rende automaticamente definitiva una cartella mai validamente notificata al soggetto legittimato.
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