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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29008/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (medici)

La controversia

Due medici, dopo un primo giudizio conclusosi con il rigetto della domanda di pagamento dell'adeguata remunerazione per la frequenza di scuole di specializzazione medica, avevano promosso un nuovo giudizio contro alcune amministrazioni chiedendo il risarcimento del danno da tardiva attuazione della direttiva comunitaria che prevedeva tale remunerazione. La Corte d'appello di Genova aveva ritenuto che non vi fosse giudicato esterno sulla domanda risarcitoria, perché nel primo processo la domanda di risarcimento era stata considerata distinta da quella di pagamento diretto ed era stata espressamente rinunciata, e aveva quindi accolto la domanda liquidando il danno. In cassazione le amministrazioni hanno dedotto: 1) erroneo rigetto dell'eccezione di giudicato esterno, sostenendo che domanda di pagamento e domanda risarcitoria miravano al medesimo bene della vita e si fondavano sul medesimo fatto costitutivo; 2) erronea condanna al risarcimento nonostante i ricorrenti avessero frequentato la specializzazione in odontostomatologia, per la quale non vi sarebbe stato, secondo i ricorrenti, un obbligo comunitario di remunerazione nel periodo considerato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancata impugnazione dell'affermazione resa nel primo giudizio circa la diversità tra le domande e sulla conseguente assenza di decisione sulla domanda risarcitoria. Ha inoltre rigettato il secondo motivo, richiamando un precedente conforme secondo cui il diritto al risarcimento per tardiva attuazione delle direttive sulle scuole di specializzazione spetta anche a chi abbia frequentato odontostomatologia in base a iscrizione anteriore alla legge n. 14 del 2003. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; le spese sono state compensate integralmente per la novità della questione processuale del primo motivo.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    trattazione del ricorso fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha disciplinato la trattazione camerale del ricorso

  • Direttiva 1982/76/CEE

    adeguata remunerazione prevista dall'Allegato alla direttiva 1982/76/CEE

    fonte comunitaria posta a base della pretesa risarcitoria per tardiva attuazione

  • Direttive CEE 75/362, 75/363 e successive modificazioni

    direttive comunitarie 75/362, 75/363 e successive modificazioni

    riconoscono il diritto all'adeguata remunerazione dei medici specializzandi

  • L. n. 405 del 1985

    art. 1 della l. n. 405 del 1985

    richiamata per il quadro normativo interno relativo all'esercizio della professione di dentista, come modificato successivamente

  • L. n. 14 del 2003

    solo a seguito delle modifiche, apportate dall'art.13 di detta legge, all'art. 1 della l. n. 405 del 1985

    ha segnato il mutamento del regime interno sull'accesso/esercizio della professione odontoiatrica

  • art. 13 L. n. 14 del 2003

    ha modificato il quadro interno richiamato dalla Corte in tema di odontostomatologia

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a contestare un profilo diverso o soltanto apparente della motivazione.
  • Quando una precedente decisione abbia qualificato, anche erroneamente, le domande come distinte e tale qualificazione non sia stata impugnata, essa può assumere rilievo preclusivo nel giudizio successivo quanto all'assetto delle domande già introdotte e decise.
  • La rinuncia espressa a una domanda nel processo precedente impedisce che su di essa si formi una decisione di merito; di conseguenza, manca il presupposto per invocare il giudicato esterno su quella specifica pretesa.
  • Il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive sulle scuole di specializzazione medica può spettare anche ai frequentanti corsi di odontostomatologia, in presenza del quadro normativo e temporale indicato dalla giurisprudenza conforme richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civileFamigliaBancario e finanziarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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