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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-104/22

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 aprile 2023. — Lännen MCE Oy contro Berky GmbH e Senwatec Gmbh & Co. Kg. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Markkinaoikeus. — Rinvio pregiudiziale – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 125, paragrafo 5 – Competenza internazionale – Azione per contraffazione – Competenza degli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso – Pubblicità visualizzata da un motore di ricerca che utilizza un nome di dominio di primo livello nazionale – Pubblicità che non precisa l’area geografica di consegna – Elementi da prendere in considerazione. — Causa C-104/22

Giurisprudenza europea62022CJ0104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta l’articolo 125, paragrafo 5, del regolamento sul marchio UE in materia di competenza internazionale per azioni di contraffazione online. Stabilisce che il collegamento con lo Stato membro del giudice può risultare da una pubblicità o offerta di vendita online mirata ai consumatori/professionisti di quello Stato, anche se l’area di consegna non è indicata espressamente, quando l’inserzionista usa indicizzazione a pagamento su un motore di ricerca con dominio nazionale di tale Stato. Per contro, la sola indicizzazione naturale con meta tag su un sito a dominio generico non è sufficiente. La decisione si colloca nel solco della sentenza AMS Neve e richiama i criteri elaborati in materia di attività dirette verso uno Stato membro.

Competenza internazionale del tribunale dei marchi UE ex articolo 125, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 in caso di pubblicità online e offerte di vendita rivolte a uno Stato membro.

La questione giuridica

Se, ai fini della competenza ex articolo 125, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, una pubblicità online possa considerarsi diretta a consumatori o professionisti di uno Stato membro quando l’area geografica di consegna non è indicata espressamente; se rilevi la visualizzazione della pubblicità su un motore di ricerca con dominio di primo livello nazionale dello Stato membro; e quali ulteriori elementi possano incidere sulla verifica del collegamento territoriale, in particolare in presenza di indicizzazione a pagamento o di indicizzazione naturale mediante meta tag.

Principio di diritto

L’articolo 125, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 consente al titolare di un marchio UE di agire davanti al tribunale dei marchi UE dello Stato membro nel cui territorio si trovano i destinatari della pubblicità o delle offerte online quando il terzo ha posto in essere un comportamento attivo idoneo a rivolgere tali contenuti a quel pubblico: ciò avviene, in particolare, se ricorre a indicizzazione a pagamento su un motore di ricerca con dominio di primo livello nazionale di quello Stato membro. Non basta invece, da solo, il fatto che i contenuti siano accessibili online o che vi sia indicizzazione naturale di immagini tramite meta tag su un sito con dominio generico, in assenza di ulteriori elementi che dimostrino la destinazione a quel pubblico.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 122, paragrafo 2, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 123, paragrafo 1, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 124, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 125, paragrafi 1 e 5, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 126, regolamento (UE) 2017/1001
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 17, paragrafo 1, lettera c), regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 66, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012

Competenza internazionale in caso di pubblicità online e marchio UE

La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche, Finlandia) in una controversia tra la titolare del marchio UE WATERMASTER e due società tedesche del medesimo gruppo, accusate di contraffazione mediante pubblicità e risultati di ricerca online. La Corte chiarisce i criteri per determinare quando gli atti di presunta contraffazione si considerino commessi nel territorio di uno Stato membro ai fini dell’articolo 125, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento principale

La Lännen MCE Oy, società finlandese titolare del marchio UE WATERMASTER, ha agito contro Berky GmbH e Senwatec GmbH & Co. KG. La controversia riguarda due condotte online distinte:

  • la Senwatec avrebbe ottenuto, tramite indicizzazione a pagamento in un motore di ricerca operante con dominio di primo livello nazionale finlandese, la visualizzazione di un annuncio pubblicitario per i propri prodotti in risposta alla ricerca del termine "Watermaster";
  • la Berky avrebbe utilizzato un meta tag contenente la parola chiave "Watermaster" per favorire l’indicizzazione naturale di immagini di propri macchinari su Flickr.com.

Il giudice del rinvio rileva che, nell’annuncio pubblicitario, non era indicata espressamente l’area geografica di consegna né la Finlandia; nel sito della Senwatec era però presente un planisfero che, secondo la ricorrente, mostrerebbe un mercato mondiale. La competenza del giudice finlandese dipendeva quindi dalla possibilità di ritenere che tali atti fossero diretti a consumatori o professionisti in Finlandia.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama innanzitutto il sistema di competenza del regolamento (UE) 2017/1001:

  • l’articolo 124 attribuisce ai tribunali dei marchi UE competenza esclusiva per le azioni in materia di contraffazione;
  • l’articolo 125, paragrafo 1, prevede il foro del domicilio del convenuto;
  • l’articolo 125, paragrafo 5, prevede un foro alternativo nel luogo in cui l’atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di esserlo;
  • l’articolo 126, paragrafo 2, limita la competenza territoriale del tribunale adito ex articolo 125, paragrafo 5 agli atti commessi o minacciati nel territorio dello Stato membro del foro.

La Corte sottolinea inoltre che il regolamento 2017/1001 costituisce lex specialis rispetto al regolamento (UE) n. 1215/2012, il cui articolo 17, paragrafo 1, lettera c), è tuttavia richiamato solo come criterio interpretativo analogico per le nozioni di attività dirette verso uno Stato membro.

Ragionamento della Corte

La Corte afferma che, nelle azioni per contraffazione di marchio UE, il ricorrente può scegliere il foro del domicilio del convenuto oppure quello del luogo in cui l’atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di esserlo. Questa seconda ipotesi presuppone un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito e non richiede un esame approfondito del merito, ma solo elementi che lascino ragionevolmente supporre una destinazione al pubblico di quello Stato.

Richiamando la giurisprudenza precedente, la Corte precisa che, quando la contraffazione dedotta consiste in pubblicità e offerte di vendita online di prodotti identici o simili, l’atto si considera commesso nel territorio in cui si trovano i consumatori o professionisti destinatari di tali contenuti. Sono particolarmente rilevanti gli indizi relativi alle aree geografiche di consegna, ma non esclusivamente quelli.

La Corte distingue due situazioni:

  • indicizzazione a pagamento su un motore di ricerca con dominio di primo livello nazionale: costituisce un comportamento attivo idoneo a dimostrare che l’impresa si rivolge al pubblico di quello Stato membro. Il fatto di pagare il gestore del motore di ricerca per far comparire un link destinato al pubblico locale integra un collegamento sufficiente con lo Stato membro interessato;
  • indicizzazione naturale di immagini mediante meta tag su un servizio con dominio generico: non basta, da sola, a fondare la competenza. La mera accessibilità del sito nello Stato membro non equivale a destinazione del contenuto a quel pubblico.

Quanto al fatto che nell’annuncio non fosse indicata l’area di consegna, la Corte osserva che l’assenza di indicazioni espresse non impedisce di per sé il foro, se altri elementi mostrano la direzione dell’offerta verso lo Stato membro interessato. Tuttavia, il planisfero sul sito della Senwatec non è sufficiente da solo a provare un collegamento con la Finlandia.

La Corte richiama anche, per analogia, i criteri elaborati in materia di contratti conclusi dai consumatori nella sentenza Pammer e Hotel Alpenhof, precisando che vari indizi possono essere considerati, ma che la mera accessibilità online non basta.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che il titolare di un marchio UE può agire davanti al tribunale dei marchi UE dello Stato membro in cui si trovano i destinatari della pubblicità o delle offerte online anche se il terzo non indica espressamente quello Stato tra le possibili destinazioni di consegna, purché il terzo abbia usato il segno mediante indicizzazione a pagamento su un motore di ricerca con dominio di primo livello nazionale di quello Stato membro.

Viceversa, la Corte esclude che la sola indicizzazione naturale delle immagini tramite meta tag, su un servizio di foto con dominio di primo livello generico, sia sufficiente a fondare la competenza ex articolo 125, paragrafo 5, in assenza di ulteriori elementi che dimostrino la destinazione del contenuto al pubblico di quello Stato membro.

Utilità pratica della pronuncia

La sentenza è rilevante per l’individuazione del foro competente nelle controversie di marchio UE legate al commercio e alla pubblicità online. Per gli operatori, il dato decisivo non è solo la visibilità del contenuto in uno Stato membro, ma la presenza di un comportamento attivo dell’inserzionista che mostri l’intenzione di rivolgersi a quel mercato.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell'unione europeacompetenza giurisdizionale internazionalecontraffazione onlinepubblicità su internettutela del marchio

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