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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-628/21

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 aprile 2023. — TB contro Castorama Polska Sp. z o.o. e «Knor» Sp. z o.o. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Misure, procedure e mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Diritto d’informazione – Legittimazione ad agire – Necessità di accertare preliminarmente l’esistenza di un diritto di proprietà intellettuale. — Causa C-628/21

Giurisprudenza europea62021CJ0628

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE sul diritto d’informazione in materia di proprietà intellettuale. Stabilisce che, per ottenere le informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione, non è indispensabile un previo accertamento giudiziale della titolarità del diritto, ma il richiedente deve fornire prove ragionevolmente accessibili idonee a convincere il giudice, con sufficiente certezza, della propria titolarità. La valutazione deve tener conto della natura del diritto invocato e delle eventuali formalità richieste, oltre che della proporzionalità e dell’assenza di abuso.

Direttiva 2004/48/CE: per ottenere il diritto d’informazione il richiedente deve provare o solo rendere verosimile la titolarità del diritto di proprietà intellettuale invocato

La questione giuridica

Se l’articolo 8, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE debba essere interpretato nel senso che il diritto di informazione presuppone che la titolarità del diritto di proprietà intellettuale sia già stata accertata in un altro o nello stesso procedimento, oppure se sia sufficiente che il richiedente ne renda verosimile l’esistenza, in particolare quando la domanda di informazioni precede l’azione di risarcimento danni.

Principio di diritto

Nel procedimento di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE, il richiedente non deve necessariamente aver già ottenuto un accertamento formale della titolarità del diritto di proprietà intellettuale; deve però presentare elementi di prova ragionevolmente accessibili, adeguati alla natura del diritto invocato e alle eventuali formalità applicabili, sufficienti a consentire al giudice di acquisire con sufficiente certezza la convinzione che egli è titolare del diritto. Il giudice nazionale deve inoltre verificare giustificazione, proporzionalità ed eventuale abuso della richiesta di informazioni.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2004/48/CE
  • Articolo 1 della direttiva 2004/48/CE
  • Articolo 3 della direttiva 2004/48/CE
  • Articolo 4 della direttiva 2004/48/CE
  • Articolo 6 della direttiva 2004/48/CE
  • Articolo 7 della direttiva 2004/48/CE
  • Articolo 8 della direttiva 2004/48/CE
  • Articolo 9 della direttiva 2004/48/CE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Diritto d’informazione e prova della titolarità del diritto di proprietà intellettuale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Warszawie sulla portata dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE. Il contesto è una domanda di informazioni proposta da TB contro Castorama Polska e Knor, in relazione alla presunta violazione di diritti d’autore su immagini decorative commercializzate online e nei negozi fisici.

Fatti e procedimento principale

TB, creatrice di tre immagini con grafica semplice e brevi frasi, ha sostenuto che le riproduzioni vendute da Castorama Polska e fornite da Knor violassero i suoi diritti d’autore patrimoniali e morali. Ha quindi chiesto al giudice nazionale di ordinare alle società interessate di fornire informazioni sull’origine, sui fornitori, sulle reti di distribuzione, sulle quantità acquistate e vendute e sui ricavi ottenuti.

Castorama Polska ha contestato la domanda, sostenendo, tra l’altro, che le immagini non fossero "opere" tutelate dal diritto d’autore, che TB non avesse provato la propria titolarità e che la richiesta fosse eccessiva e potenzialmente lesiva del segreto industriale. Il giudice del rinvio ha osservato che gli elementi di prova prodotti da TB erano limitati e ha chiesto alla Corte quale livello di prova fosse richiesto per l’esercizio del diritto di informazione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE, sul diritto d’informazione;
  • l’articolo 4 della stessa direttiva, sulla legittimazione ad agire;
  • gli articoli 3, 6, 7 e 9 della direttiva, per il confronto sul livello di prova richiesto nelle diverse misure di tutela;
  • i considerando 10, 13, 17 e 19 della direttiva;
  • gli articoli 47 e 17, paragrafo 2, della Carta, richiamati per il collegamento con la tutela giurisdizionale effettiva e il diritto di proprietà.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che il testo dell’articolo 8, paragrafo 1, non impone espressamente al richiedente di dimostrare già in modo pieno la titolarità del diritto di proprietà intellettuale. Tuttavia, l’articolo 4, lettera a), menziona i "titolari dei diritti di proprietà intellettuale", il che potrebbe far pensare a un requisito più rigoroso.

Per risolvere il dubbio, la Corte valorizza il contesto sistematico della direttiva: dagli articoli 6, 7 e 9 emerge che, per misure diverse, il legislatore utilizza standard probatori graduati, spesso fondati su elementi di prova "ragionevolmente accessibili" o tali da consentire un sufficiente grado di certezza. Ne deriva che anche per il diritto d’informazione non si richiede una prova piena in senso tecnico, ma un supporto probatorio adeguato.

La Corte sottolinea inoltre che il diritto d’informazione è una procedura autonoma e funzionale a consentire al titolare di identificare l’autore della violazione e di promuovere, se del caso, azioni di merito, cautelari o risarcitorie. Un’interpretazione troppo rigorosa, che esigesse già l’accertamento definitivo della titolarità, svuoterebbe di utilità pratica questo strumento.

Poiché nel caso di specie si discute di diritto d’autore, la Corte richiama anche il considerando 19 della direttiva 2004/48/CE, secondo cui il diritto d’autore sorge con la creazione dell’opera e non richiede registrazione formale. Il giudice nazionale dovrà dunque valutare se gli elementi prodotti da TB siano sufficienti tenendo conto della natura del diritto invocato e della nozione di "opera" rilevante alla luce della giurisprudenza sul diritto d’autore.

Infine, la Corte ricorda che l’articolo 3 della direttiva impone che le misure siano proporzionate, leali ed efficaci e che offrano salvaguardie contro gli abusi. Di conseguenza, il giudice del rinvio deve anche verificare che la richiesta di informazioni non sia abusiva e che sia giustificata e proporzionata rispetto alle circostanze del caso.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE dev’essere interpretato nel senso che, nel contesto di un procedimento riguardante la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, il richiedente della misura di informazione deve fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile che consenta al giudice di acquisire con sufficiente certezza la convinzione che egli è titolare del diritto invocato. La prova va calibrata sulla natura del diritto e sulle eventuali formalità speciali applicabili.

Principi affermati

  • Il diritto d’informazione ex articolo 8 della direttiva 2004/48/CE non richiede, di per sé, un previo accertamento definitivo della titolarità del diritto.
  • È però necessario che il richiedente produca elementi probatori ragionevolmente accessibili e sufficienti a rendere credibile, con sufficiente certezza, la sua titolarità.
  • Il giudice nazionale deve valutare anche proporzionalità, giustificazione e assenza di abuso della richiesta.
  • Nel diritto d’autore, l’assenza di formalità di registrazione rileva nella valutazione della prova della titolarità.

Come è indicizzato

Materieproprietà intellettualediritto d’informazionediritto d’autoretutela giurisdizionale effettivaabuso del diritto

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