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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-352/21

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 aprile 2023. — A1 e A2 contro I. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret. — Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Norme sulla competenza in materia di assicurazioni - Articolo 15, punto 5 - Possibilità di derogare a tali norme sulla competenza mediante convenzioni - Articolo 16, punto 5 - Direttiva 2009/138/CE - Articolo 13, punto 27 - Nozione di “grandi rischi” - Contratto di assicurazione su corpi di imbarcazioni - Clausola attributiva di competenza conclusa tra l’assicuratore e l’assicurato - Opponibilità di tale clausola all’assicurato - Imbarcazione da diporto utilizzata a fini non commerciali. — Causa C-352/21

Giurisprudenza europea62021CJ0352

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito i confini della deroga alle norme speciali di competenza in materia di assicurazioni prevista dal regolamento n. 1215/2012. Ha stabilito che l’assicurazione su corpi di una barca a vela da diporto utilizzata solo per fini privati non integra un "grande rischio" ai sensi del rinvio alla direttiva Solvibilità II. Di conseguenza, la clausola attributiva di competenza non può prevalere sulle norme protettive che consentono all’assicurato di agire davanti ai giudici del proprio domicilio.

Competenza giurisdizionale in materia assicurativa: una clausola attributiva di competenza in un contratto di assicurazione su corpi di imbarcazioni relativo a una barca da diporto non commerciale può derogare alle norme protettive del regolamento n. 1215/2012 solo se il rischio rientra nei "grandi rischi"; qui la Corte esclude che vi rientri.

La questione giuridica

Se l’articolo 15, punto 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012, in combinato disposto con l’articolo 16, punto 5, dello stesso regolamento, debba essere interpretato nel senso che un’assicurazione su corpi di imbarcazioni da diporto non utilizzate a fini commerciali rientra nei "grandi rischi" e, quindi, consente la validità di una clausola attributiva di competenza in deroga alle norme speciali sulla competenza in materia di assicurazioni.

Principio di diritto

L’articolo 15, punto 5, del regolamento n. 1215/2012, in combinato disposto con l’articolo 16, punto 5, va interpretato restrittivamente: un contratto di assicurazione su corpi di imbarcazioni relativo a un’imbarcazione da diporto utilizzata a fini non commerciali non rientra tra i contratti che coprono "grandi rischi" e, pertanto, non consente di derogare, mediante clausola di scelta del foro, alle norme speciali di competenza protettiva della sezione 3 del capo II del regolamento.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 10 regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 11 regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 15, punto 5, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 16, punti 1-5, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Direttiva 2009/138/CE
  • Articolo 13, punto 27, direttiva 2009/138/CE
  • Allegato I, parte A, punto 6, direttiva 2009/138/CE
  • Decisione 2014/887/UE
  • Convenzione dell’Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro

Competenza giurisdizionale in materia assicurativa e barca da diporto non commerciale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Østre Landsret (Danimarca) in una controversia tra due assicurati domiciliati in Danimarca e una compagnia assicurativa olandese. Il problema era se una clausola attributiva di competenza inserita in un contratto di assicurazione su corpi di imbarcazioni potesse derogare alle norme speciali di competenza previste dal regolamento (UE) n. 1215/2012.

Fatti e procedimento principale

A1 e A2 avevano acquistato una barca a vela d’occasione e stipulato con la compagnia I un’assicurazione di responsabilità civile e su corpi di imbarcazioni. Nel modulo assicurativo avevano dichiarato che l’imbarcazione sarebbe stata usata solo a fini privati e di diporto, senza locazione o noleggio. La polizza prevedeva una clausola che attribuiva competenza ai giudici dei Paesi Bassi. Dopo un arenamento in Finlandia e il successivo rifiuto dell’assicuratore di coprire i danni, gli assicurati agirono in Danimarca; il primo giudice accolse l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’assicuratore proprio sulla base della clausola di foro.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se:

  • l’articolo 15, punto 5, del regolamento n. 1215/2012 consenta di derogare alle norme speciali sulla competenza in materia di assicurazioni;
  • un’assicurazione su corpi di imbarcazioni da diporto non usate commercialmente rientri tra i contratti relativi ai "grandi rischi" di cui all’articolo 16, punto 5;
  • di conseguenza, la clausola attributiva di competenza sia valida ed opponibile agli assicurati.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (UE) n. 1215/2012, specie gli articoli 10, 11, 15 e 16;
  • la direttiva 2009/138/CE, articolo 13, punto 27, e allegato I, parte A, punto 6;
  • la decisione 2014/887/UE e la dichiarazione dell’Unione relativa alla convenzione dell’Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro.

Ragionamento della Corte

La Corte parte dalla struttura della sezione 3 del capo II del regolamento n. 1215/2012, che tutela la parte considerata più debole nei contratti di assicurazione. In linea di principio, l’assicuratore può essere convenuto, tra l’altro, davanti al giudice del domicilio dell’assicurato; la deroga mediante clausola è ammessa solo per i contratti che coprono uno o più rischi elencati nell’articolo 16.

Sul piano letterale, la Corte osserva che l’articolo 16, punto 5, rinvia ai "grandi rischi" definiti dalla direttiva 2009/138/CE. Tra le categorie di rischio richiamate da tale direttiva, nel caso concreto può venire in rilievo solo il punto 6 dell’allegato I, parte A, relativo ai danni subiti da veicoli marittimi, lacustri e fluviali. Tuttavia, né tale punto né l’articolo 13, punto 27, lettera a), contengono indicazioni che limitino la nozione ai soli usi commerciali.

La Corte esamina però il contesto sistematico e la genesi della norma: se tutti i danni subiti da veicoli marittimi fossero sempre "grandi rischi", l’articolo 16, punti 1-4, perderebbe sostanza, soprattutto perché il punto 1, lettera a), disciplina specificamente i danni alle navi causati da eventi connessi alla loro utilizzazione a fini commerciali. Inoltre, i punti 1-4 furono introdotti nel testo normativo proprio per precisare la nozione di rischio e non per essere svuotati dall’interpretazione del punto 5.

La Corte richiama anche la logica complessiva della disciplina: le deroghe alle norme protettive in materia assicurativa devono essere interpretate restrittivamente; esse sono giustificate perché nei "grandi rischi" le parti si trovano in sostanziale parità. Questa logica non vale, invece, per i contraenti privati che stipulano un’assicurazione su una barca da diporto utilizzata per fini privati e ricreativi.

Infine, la soluzione adottata è coerente con la dichiarazione dell’Unione allegata alla decisione 2014/887/UE sulla convenzione dell’Aia: l’Unione applica la convenzione ai contratti di assicurazione solo per i rischi qualificati come grandi rischi, inclusi quelli relativi all’uso commerciale delle navi, non a quelli connessi all’uso non commerciale.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 15, punto 5, del regolamento n. 1215/2012, in combinato disposto con l’articolo 16, punto 5, deve essere interpretato nel senso che un contratto di assicurazione su corpi di imbarcazioni avente ad oggetto un’imbarcazione da diporto utilizzata a fini non commerciali non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

Principio affermato

Per un’assicurazione nautica su una barca da diporto non impiegata commercialmente non opera la deroga ai fori protettivi prevista per i contratti relativi ai "grandi rischi": la clausola di scelta del foro non può quindi sottrarre l’assicurato alle norme speciali sulla competenza previste dal regolamento n. 1215/2012.

Come è indicizzato

Materiecompetenza giurisdizionaleassicurazioniassicurazione nauticagrandi rischiclausole attributive di competenza

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