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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-549/21

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 aprile 2023. — Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a. contro Commissione europea. — Impugnazione – Articolo 268 TFUE – Articolo 340, secondo comma, TFUE – Ricorso per risarcimento danni – Politica economica e monetaria – Articoli 107 e 108 TFUE – Fondo interbancario di tutela dei depositi – Intervento previsto – Salvataggio di Banca delle Marche – Lettere della Commissione europea – Qualificazione come “aiuti di Stato” non esclusa – Invito alle autorità nazionali a notificare alla Commissione il progetto di intervento – Insussistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione. — Causa C-549/21 P

Giurisprudenza europea62021CJ0549

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione proposta da alcuni azionisti e obbligazionisti subordinati di Banca delle Marche contro la sentenza del Tribunale che aveva negato il risarcimento dei danni. Secondo i giudici dell’Unione, la Commissione non aveva illegittimamente vietato il salvataggio tramite FITD, ma si era limitata a richiedere una notifica preventiva nell’ambito della disciplina sugli aiuti di Stato. La decisione di risolvere la banca è stata invece assunta autonomamente dalle autorità italiane, sulla base del dissesto dell’istituto, con conseguente insussistenza del nesso causale richiesto dall’articolo 340, secondo comma, TFUE.

Responsabilità extracontrattuale dell’Unione per presunte pressioni della Commissione che avrebbero impedito il salvataggio di Banca delle Marche tramite il FITD: la Corte esclude una violazione sufficientemente qualificata e un nesso causale diretto.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel respingere la domanda di risarcimento per asserito comportamento illegittimo della Commissione, che con lettere e pressioni sulle autorità italiane avrebbe impedito l’intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) a sostegno di Banca delle Marche; in particolare, se tali atti integrassero una qualificazione illegittima come aiuto di Stato, se sussistesse un nesso causale diretto tra il comportamento della Commissione e il danno allegato e se, in caso affermativo, vi fosse una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione.

Principio di diritto

La Corte conferma che, ai fini della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, il ricorrente deve provare un nesso di causalità sufficientemente diretto, cioè una causa determinante del danno, e una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione. Nel caso di specie, le lettere della Commissione non contenevano una qualificazione definitiva dell’intervento del FITD come aiuto di Stato ma si limitavano a sollecitare una notifica preventiva; inoltre, la decisione di avviare la risoluzione di Banca delle Marche è rimasta autonoma ed è dipesa in via determinante dallo stato di dissesto della banca, non da un blocco imposto dalla Commissione. Mancando sia l’illiceità sufficientemente grave sia il nesso causale diretto, la domanda risarcitoria è infondata.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 340, secondo comma, TFUE
  • Articoli 107 e 108 TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
  • Direttiva 2014/59/UE
  • Direttiva 2014/49/UE
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 4 del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articoli 184 e 138 del regolamento di procedura della Corte
  • Articoli 91 e 103 del regolamento di procedura del Tribunale

Responsabilità extracontrattuale per il mancato salvataggio di Banca delle Marche

Si tratta di un’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto un ricorso risarcitorio fondato sugli articoli 268 e 340, secondo comma, TFUE. Le ricorrenti sostenevano che la Commissione avesse impedito, con pressioni e lettere indirizzate alle autorità italiane, la ricapitalizzazione di Banca delle Marche mediante il FITD.

Fatti e procedimento principale

Le ricorrenti erano azioniste e obbligazioniste subordinate di Banca delle Marche. Dopo il deterioramento della situazione finanziaria della banca, si erano succeduti un primo progetto di sostegno tramite FITD, interlocuzioni con la Commissione e, infine, la decisione della Banca d’Italia di avviare la risoluzione il 21 novembre 2015. La Commissione, tra ottobre 2014 e novembre 2015, aveva inviato più lettere nelle quali affermava che non si poteva escludere che l’intervento del FITD costituisse un aiuto di Stato e invitava le autorità italiane a notificare l’eventuale misura ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Successivamente, il Tribunale aveva respinto la domanda di risarcimento, ritenendo non dimostrati né una violazione sufficientemente qualificata né il nesso causale.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare, l’articolo 340, secondo comma, TFUE sulla responsabilità extracontrattuale dell’Unione, gli articoli 107 e 108 TFUE in materia di aiuti di Stato, l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE sul divieto di esecuzione prima della notifica, la direttiva 2014/59/UE sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi, la direttiva 2014/49/UE sui sistemi di garanzia dei depositi e il regolamento (UE) 2015/1589, in particolare l’articolo 4 sul riesame preliminare delle notifiche.

Primo motivo di impugnazione: presunto snaturamento dei fatti

Le ricorrenti sostenevano che il Tribunale avesse travisato il contenuto delle quattro lettere controverse e del contesto complessivo, attribuendo alla Commissione una posizione che avrebbe qualificato l’intervento del FITD come aiuto di Stato e che avrebbe in concreto bloccato il salvataggio. La Corte respinge tale censura: rileva che nelle lettere la Commissione non aveva affermato in modo definitivo che l’intervento fosse un aiuto di Stato, ma aveva soltanto segnalato che non si poteva escluderlo e che occorreva una notifica preventiva.

Valutazione del contesto e autonomia delle autorità italiane

La Corte conferma l’impostazione del Tribunale secondo cui la decisione di avviare la risoluzione è stata assunta autonomamente dalla Banca d’Italia e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nell’esercizio delle rispettive competenze, ed è dipesa essenzialmente dallo stato di dissesto di Banca delle Marche. Anche considerando il contesto complessivo, la Commissione non aveva imposto un divieto o una minaccia di blocco idonei a rendere il suo comportamento causa determinante del danno.

Banca Tercas e irrilevanza ai fini dell’illiceità contestata

Le ricorrenti invocavano anche il nesso con la vicenda Banca Tercas, sostenendo che la posizione della Commissione in quel dossier avesse impedito in generale ulteriori interventi del FITD. La Corte osserva che l’illiceità di un atto va valutata alla luce degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento dell’adozione dell’atto stesso. Al momento delle lettere controverse, la successiva illegittimità della decisione relativa a Banca Tercas non era ancora stata accertata; pertanto, tali lettere non possono essere considerate illegali per effetto retroattivo di quella vicenda.

Secondo motivo di impugnazione: nesso causale e responsabilità

Quanto al nesso causale, la Corte chiarisce che non occorre una causalità “esclusiva”, ma un rapporto di causa-effetto sufficientemente diretto, tale che il comportamento contestato sia la causa determinante del danno. Nel caso di specie, il Tribunale non ha richiesto un nesso esclusivo, ma ha accertato che la causa determinante della risoluzione era la decisione autonoma delle autorità italiane basata sul dissesto della banca. Le argomentazioni delle ricorrenti, volte a rimettere in discussione tale apprezzamento in fatto, sono dichiarate irricevibili.

Esito e spese

Poiché nessuno dei motivi di impugnazione è accolto, la Corte respinge integralmente l’impugnazione. Le ricorrenti sono condannate alle spese, oltre che proprie, anche della Commissione europea.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che, in tema di responsabilità extracontrattuale dell’Unione, il ricorrente deve dimostrare cumulativamente una violazione sufficientemente qualificata, un danno e un nesso causale diretto tra la condotta dell’istituzione e il danno. Una mera richiesta di notifica preventiva, in assenza di un divieto o di una qualificazione definitiva come aiuto di Stato, non integra di per sé un comportamento illecito idoneo a fondare il risarcimento.

Come è indicizzato

Materieresponsabilità extracontrattuale dell’ueaiuti di statorisoluzione bancariasistemi di garanzia dei depositidiritto bancario e crisi finanziarie

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