Corte di giustizia, Sentenza C-528/21
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 aprile 2023. — M.D. contro Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság& — xd; Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága& — xd; . — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Articolo 20 TFUE – Godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino dell’Unione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articoli 5, 11 e 13 – Effetto diretto – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Decisione di divieto d’ingresso e di soggiorno adottata nei confronti di un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino europeo minorenne – Minaccia per la sicurezza nazionale – Omessa considerazione della situazione individuale di tale cittadino di un paese terzo – Rifiuto di eseguire una decisione giurisdizionale che ha sospeso l’efficacia di tale decisione di divieto – Conseguenze. — Causa C-528/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che un divieto d’ingresso nell’Unione adottato nei confronti di un familiare di cittadino dell’Unione deve rispettare sia l’articolo 20 TFUE sia le garanzie della direttiva 2008/115. Nel caso di specie, le autorità nazionali avrebbero dovuto esaminare il rapporto di dipendenza con il figlio minore e considerare le circostanze personali e familiari prima di adottare la misura. Inoltre, il giudice nazionale deve disapplicare la normativa interna incompatibile e l’amministrazione non può ignorare una sospensione giudiziale per la sola esistenza di una segnalazione SIS.
Divieto d’ingresso UE nei confronti di un cittadino di paese terzo familiare di cittadino dell’Unione: obbligo di valutare il rapporto di dipendenza ex articolo 20 TFUE, di considerare vita familiare e interesse superiore del minore ex articolo 5 della direttiva 2008/115, e di rispettare la sospensione giudiziale nonostante la segnalazione SIS.
La questione giuridica
Se l’articolo 20 TFUE, gli articoli 5, 11, 13 e 47 della Carta e la direttiva 2008/115 ostino a: 1) una decisione di divieto d’ingresso adottata verso un familiare di cittadino dell’Unione senza verificare il rapporto di dipendenza con il familiare cittadino UE; 2) un provvedimento fondato su sicurezza nazionale che non consideri la situazione personale e familiare dell’interessato; 3) l’applicazione della normativa nazionale successiva anziché di quella anteriore o, in mancanza, dell’articolo 5 della direttiva direttamente; 4) il rifiuto dell’amministrazione di eseguire una decisione giudiziaria definitiva di sospensione per il solo fatto della segnalazione SIS.
Principio di diritto
Uno Stato membro non può imporre a un cittadino di un paese terzo, familiare di un proprio cittadino dell’Unione, un divieto d’ingresso nel territorio dell’Unione senza avere previamente verificato se tra i due esista un rapporto di dipendenza tale da costringere il cittadino UE a lasciare l’Unione; inoltre, quando opera la direttiva 2008/115, il divieto d’ingresso deve rispettare l’articolo 5 e quindi richiede la previa considerazione della salute dell’interessato, della vita familiare e dell’interesse superiore del minore. L’articolo 5 è direttamente invocabile se la trasposizione nazionale è incompleta o scorretta, e l’articolo 13, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, vieta che l’amministrazione disattenda una decisione giudiziale definitiva di sospensione del divieto solo perché la misura è stata segnalata nel SIS.
Norme richiamate
- Articolo 20 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 2008/115/CE
- Articoli 5, 6, 7, 8, 11 e 13 della direttiva 2008/115/CE
- Considerando 22 e 24 della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 34 del regolamento (CE) n. 1987/2006
- Articolo 25 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen
- Articolo 267 TFUE
Divieto d’ingresso per un familiare di cittadino dell’Unione e tutela contro il rimpatrio
La causa C‑528/21 riguarda un rinvio pregiudiziale della Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria) in una controversia tra M.D., cittadino di un paese terzo, e l’autorità ungherese di polizia per gli stranieri. La Corte è chiamata a interpretare l’articolo 20 TFUE, la Carta dei diritti fondamentali e la direttiva 2008/115/CE in relazione a un divieto d’ingresso e di soggiorno adottato per motivi di sicurezza nazionale.
Contesto fattuale e procedimentale
M.D. viveva in Ungheria da molti anni con la madre, la compagna e un figlio minore, tutti cittadini ungheresi. Dopo la revoca del suo diritto di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, l’autorità ungherese ha adottato nei suoi confronti un divieto autonomo d’ingresso e di soggiorno della durata di tre anni, con segnalazione nel SIS. Il giudice del rinvio rileva anche che l’autorità amministrativa ha rifiutato di eseguire una decisione giudiziaria definitiva che sospendeva gli effetti del divieto.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 20 TFUE, sul godimento effettivo dei diritti connessi alla cittadinanza dell’Unione;
- gli articoli 5, 6, 7, 11 e 13 della direttiva 2008/115/CE;
- i considerando 22 e 24 della direttiva 2008/115/CE;
- l’articolo 47 della Carta;
- l’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1987/2006 sul SIS;
- l’articolo 25 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen.
Ricevibilità
La Corte respinge in parte le obiezioni di irricevibilità del governo ungherese: le questioni sono rilevanti nella misura in cui riguardano il divieto d’ingresso impugnato. L’eventuale inapplicabilità della direttiva 2008/115 alla fattispecie non incide sulla ricevibilità, ma sul merito.
Articolo 20 TFUE: rapporto di dipendenza e cittadinanza dell’Unione
La Corte ricorda la giurisprudenza Ruiz Zambrano e successiva: il diritto dell’Unione osta a misure nazionali che privino un cittadino dell’Unione del godimento effettivo del nucleo essenziale dei suoi diritti. Questo accade quando tra il cittadino UE e il familiare cittadino di paese terzo esiste un rapporto di dipendenza tale da costringere il cittadino UE a lasciare l’Unione.
Nel caso di un divieto d’ingresso con effetti su tutto il territorio dell’Unione, le autorità nazionali devono verificare previamente:
- se esista un rapporto di dipendenza tra il cittadino di paese terzo e il familiare cittadino UE;
- se, in caso positivo, i motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale giustifichino una deroga al diritto derivato di soggiorno.
La Corte sottolinea che la valutazione deve essere concreta e includere, se del caso, l’interesse superiore del figlio minore cittadino dell’Unione.
Direttiva 2008/115: applicabilità al divieto d’ingresso
La Corte afferma che un divieto d’ingresso come quello in causa rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/115 anche se adottato dopo l’uscita dell’interessato dal territorio dello Stato membro e anche se non è stata formalmente adottata, in precedenza, una decisione di rimpatrio. La direttiva si applica a qualsiasi cittadino di paese terzo il cui soggiorno sia irregolare, salvo deroghe non pertinenti nel caso di specie.
Articolo 5 della direttiva 2008/115: obbligo di considerare situazione personale e familiare
L’articolo 5 impone agli Stati membri di tenere nella debita considerazione:
- l’interesse superiore del bambino;
- la vita familiare;
- le condizioni di salute del cittadino di paese terzo;
- il principio di non-refoulement.
La Corte precisa che tale obbligo vale anche per il divieto d’ingresso ex articolo 11. Ne deriva che una misura adottata per motivi di sicurezza nazionale non può essere disposta senza previa considerazione di tali elementi, compreso il caso in cui il destinatario sia il padre di un minore cittadino dell’Unione.
Effetto diretto e primato
La Corte ritiene che l’articolo 5 della direttiva 2008/115 abbia contenuto sufficientemente preciso e incondizionato da produrre effetto diretto. Se la normativa nazionale non consente un’interpretazione conforme, il giudice nazionale deve disapplicarla nella parte incompatibile e, se necessario, applicare direttamente l’articolo 5. Non è invece imposto di applicare una disciplina nazionale precedente che offrisse garanzie più ampie.
Articolo 13 della direttiva 2008/115 e tutela giurisdizionale effettiva
La Corte afferma che è contrario all’articolo 13 della direttiva, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, il comportamento dell’amministrazione che rifiuta di eseguire una decisione giudiziaria definitiva di sospensione del divieto d’ingresso. La circostanza che la misura sia già stata segnalata nel SIS non giustifica l’inosservanza del provvedimento giurisdizionale, anche perché lo Stato membro può cancellare o modificare i dati immessi nel SIS ai sensi dell’articolo 34 del regolamento n. 1987/2006.
Dispositivo
La Corte dichiara, in sintesi, che:
- l’articolo 20 TFUE osta a un divieto d’ingresso adottato senza verificare il rapporto di dipendenza con il familiare cittadino dell’Unione;
- l’articolo 5 della direttiva 2008/115 osta a un divieto d’ingresso adottato senza considerare salute, vita familiare e interesse superiore del minore;
- il giudice nazionale deve disapplicare la normativa incompatibile e, se necessario, applicare direttamente l’articolo 5;
- l’articolo 13 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, osta al rifiuto amministrativo di eseguire una sospensione giudiziale definitiva per il solo motivo della segnalazione SIS.
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