Corte di giustizia, Sentenza C-492/21
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 27 aprile 2023. — Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Servizi sanitari – Sovvenzioni dirette concesse agli ospedali pubblici nella Regione Lazio (Italia) – Decisione che accerta l’insussistenza di un aiuto di Stato – Articoli 106 e 107 TFUE – Nozioni di “impresa” e di “attività economica”. — Causa C-492/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge integralmente l’impugnazione della Casa Regina Apostolorum contro la sentenza del Tribunale relativa ai presunti aiuti di Stato agli ospedali pubblici del Lazio. Conferma che la Commissione poteva escludere l’esistenza di un aiuto perché l’assistenza sanitaria prestata nell’ambito del SSN non è, in questo contesto, attività economica di impresa. Viene inoltre ribadito che non occorreva esaminare il caso alla luce dell’articolo 106 TFUE, dei SIEG o della sentenza Altmark.
Impugnazione respinta: la Corte conferma che i finanziamenti regionali agli ospedali pubblici del SSN in Lazio non integrano aiuti di Stato perché l’attività sanitaria svolta nel quadro del SSN non è, nel caso di specie, attività economica svolta da un’impresa.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nel confermare la decisione della Commissione che escludeva l’esistenza di un aiuto di Stato, in particolare: (i) per insufficiente motivazione sul mancato esame del regime SIEG e delle condizioni Altmark; (ii) per avere ritenuto che le prestazioni sanitarie rese dagli ospedali pubblici nell’ambito del SSN non costituiscano attività economica e che gli ospedali pubblici non siano imprese ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE; (iii) per avere escluso l’applicazione degli articoli 106 TFUE e 107 TFUE alle misure controverse.
Principio di diritto
La Corte ribadisce che, ai fini dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la qualificazione di un’attività come economica dipende dalla natura concreta del sistema di prestazioni; nel caso del SSN italiano, come descritto nella decisione e valutato dal Tribunale, la fornitura di cure ospedaliere pubbliche rimane ancorata ai principi di universalità e solidarietà, con prestazioni gratuite o quasi gratuite per gli assistiti e finanziamento mediante contributi e risorse pubbliche. Di conseguenza, gli ospedali pubblici che erogano tali prestazioni non sono imprese per tale attività e i finanziamenti controversi non possono essere qualificati come aiuti di Stato; perciò non era necessario applicare l’articolo 106 TFUE, il regime SIEG o la giurisprudenza Altmark. Le censure fondate su insufficienza di motivazione, su omesso esame di elementi di fatto o su contestazioni che miravano a una nuova valutazione dei fatti sono state dichiarate, in tutto o in parte, irricevibili o infondate.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 106 TFUE
- Articolo 107 TFUE
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00
- Sentenza Commissione e Repubblica slovacca/Dôvera zdravotná poisťovňa, C-262/18 P e C-271/18 P
- Sentenza Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C-74/16
- Sentenza Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, C-404/04 P
- Sentenza Germania e Danimarca/Commissione, C-465/02 e C-466/02
- Sentenza Hamas/Consiglio, C-386/19 P
- Sentenza Marine Harvest/Commissione, C-10/18 P
- Sentenza Agria Polska e a./Commissione, C-373/17 P
- Sentenza Yieh United Steel/Commissione, C-79/20 P
- Sentenza Deza/ECHA, C-419/17 P
- Sentenza Spagna e a./Commissione, C-649/20 P, C-658/20 P e C-662/20 P
Aiuti di Stato ai servizi sanitari nel SSN del Lazio
La pronuncia è resa in sede di impugnazione contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione di respingere una denuncia per presunti aiuti di Stato a favore degli ospedali pubblici della Regione Lazio. La questione centrale riguarda se i finanziamenti regionali agli ospedali pubblici che operano nell’ambito del Servizio sanitario nazionale italiano costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE.
Fatti e procedimento amministrativo
La ricorrente, un ospedale privato accreditato nella Regione Lazio, aveva denunciato alla Commissione che le riforme sanitarie del 1992 e del 1999 avrebbero trasformato le strutture sanitarie pubbliche in imprese e creato un mercato concorrenziale tra operatori pubblici e privati. A suo avviso, la Regione Lazio avrebbe finanziato i disavanzi degli ospedali pubblici e remunerato in modo insufficiente gli ospedali privati accreditati.
La Commissione, dopo uno scambio di informazioni con le autorità italiane e con la denunciante, ha concluso che le misure contestate non costituivano aiuti di Stato. Secondo l’istituzione, il SSN conserva carattere solidale e universale; l’assistenza sanitaria erogata nel suo ambito non sarebbe attività economica e gli ospedali pubblici non sarebbero imprese ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Decisione del Tribunale
Il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento. Ha ritenuto che la decisione della Commissione fosse sufficientemente motivata e che quest’ultima non fosse incorsa in errore nel considerare che il SSN continua a basarsi sui principi di universalità e solidarietà. Ha inoltre osservato che la presenza di concorrenza limitata, del principio di libera scelta del paziente e della pratica dell’ALPI non basta, di per sé, a trasformare il servizio sanitario pubblico in un’attività economica. Per l’ALPI, il Tribunale ha sottolineato che si tratta di un’attività distinta, che può coesistere con attività non economiche purché vi sia separazione contabile.
Motivi dell’impugnazione
In impugnazione la ricorrente ha dedotto due motivi principali:
- insufficiente motivazione e omesso esame di taluni elementi, compreso il mancato ricorso all’articolo 106 TFUE, al regime SIEG e alla sentenza Altmark;
- errata applicazione degli articoli 106 e 107 TFUE, con contestazione della qualificazione non economica dell’attività sanitaria nel SSN.
Valutazione della Corte sulla motivazione
La Corte ricorda che la Commissione non è tenuta a rispondere a tutti gli argomenti, ma solo ai fatti e alle considerazioni giuridiche essenziali per la decisione. Pertanto, le censure della ricorrente che si limitavano a riproporre gli stessi argomenti già dedotti in primo grado, o a contestare la valutazione di merito della Commissione senza indicare un errore di diritto del Tribunale, sono state dichiarate irricevibili. Analogamente, sono state dichiarate irricevibili le doglianze prive di un collegamento preciso con i passaggi della sentenza impugnata.
Valutazione della Corte sulla natura economica del SSN
Sul merito, la Corte conferma il ragionamento del Tribunale: il SSN persegue un obiettivo sociale ed è strutturato secondo un principio di solidarietà, caratterizzato da iscrizione obbligatoria, contributi calcolati in base al reddito e prestazioni identiche per tutti gli assicurati. La circostanza che esista una certa concorrenza tra strutture o che il paziente possa scegliere la struttura di cura non basta a mutare la natura del sistema.
La Corte approva anche l’analisi relativa all’ALPI, ritenendo corretta la distinzione tra l’attività libero-professionale intramuraria e il servizio sanitario reso nel quadro del SSN. In presenza di attività diverse, alcune economiche e altre non economiche, la separazione contabile consente di non confondere i rispettivi regimi giuridici.
Articolo 106 TFUE, SIEG e sentenza Altmark
La Corte respinge l’idea che la Commissione dovesse esaminare il caso sotto il profilo dell’articolo 106 TFUE o della disciplina dei servizi di interesse economico generale. Poiché l’attività di assistenza sanitaria nel SSN non è stata qualificata come economica, manca il presupposto per applicare il regime SIEG e la giurisprudenza Altmark. La verifica delle quattro condizioni Altmark è quindi irrilevante quando non si è in presenza di un’impresa che svolge un’attività economica.
Esito
Poiché nessuno dei motivi di impugnazione è stato accolto, la Corte respinge integralmente l’impugnazione. La ricorrente è condannata alle spese della Commissione; la Repubblica di Finlandia, interveniente, sopporta le proprie spese.
Principi affermati
- Ai fini dell’articolo 107 TFUE, non ogni attività sanitaria è automaticamente economica: occorre guardare alla struttura concreta del sistema.
- Un sistema sanitario pubblico fondato su universalità e solidarietà, con prestazioni gratuite o quasi gratuite e finanziamento pubblico, può essere qualificato come non economico.
- La presenza di elementi di mercato o di scelta del paziente non è di per sé sufficiente a mutare tale qualificazione.
- In assenza di attività economica e di impresa, non si applicano l’articolo 106 TFUE, la disciplina SIEG e la sentenza Altmark.
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