Corte di giustizia, Sentenza C-537/20
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 aprile 2023. — L Fund contro Finanzamt D. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Imposta sulle società – Imposta sui redditi ricavati da beni immobili situati nel territorio di uno Stato membro – Differenza di trattamento tra i fondi residenti e i fondi non residenti – Esenzione dei soli fondi residenti – Comparabilità delle situazioni – Presa in considerazione del regime fiscale degli investitori – Insussistenza – Giustificazione – Necessità di preservare la coerenza del sistema fiscale nazionale – Necessità di preservare un’equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri – Insussistenza. — Causa C-537/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un rinvio del Bundesfinanzhof, ha esaminato il regime tedesco applicabile ai fondi immobiliari specializzati residenti e non residenti. Ha ritenuto che la diversa imposizione, con esenzione per i soli fondi residenti, costituisse una restrizione alla libera circolazione dei capitali. La Corte ha inoltre escluso che la differenza fosse giustificata dalla non comparabilità delle situazioni o da motivi imperativi di interesse generale. Ne è derivata la dichiarazione di incompatibilità della normativa tedesca con l’articolo 63 TFUE.
Libera circolazione dei capitali e imposizione societaria dei fondi immobiliari specializzati non residenti rispetto ai fondi residenti esenti
La questione giuridica
Se l’articolo 63 TFUE osti a una normativa nazionale che esenta dall’imposta sulle società i fondi immobiliari specializzati residenti, ma assoggetta parzialmente all’imposta sulle società i fondi immobiliari specializzati non residenti per i redditi da locazione di immobili situati nello Stato membro.
Principio di diritto
L’articolo 63 TFUE osta a una disciplina nazionale che riservi ai soli fondi immobiliari specializzati residenti l’esenzione dall’imposta sulle società sui redditi immobiliari prodotti nello Stato membro, assoggettando invece i fondi analoghi non residenti a imposizione parziale, quando la differenza di trattamento si fondi solo sulla residenza del fondo e non su una oggettiva non comparabilità; né la coerenza del sistema fiscale nazionale né la ripartizione equilibrata del potere impositivo tra Stati membri possono giustificare tale restrizione, soprattutto se l’obiettivo dichiarato di tassare una sola volta il reddito può essere raggiunto con misure meno restrittive.
Norme richiamate
- Articolo 63 TFUE
- Articolo 65 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Körperschaftsteuergesetz (KStG), articoli 1 e 2
- Investmentsteuergesetz 2004 (InvStG 2004), articoli 1, 2, 4, 7, 11 e 15
- Investmentgesetz (InvG), articolo 2
- Einkommensteuergesetz (EStG), articolo 20
- Convenzioni contro la doppia imposizione
Libera circolazione dei capitali e tassazione dei fondi immobiliari specializzati
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzhof in materia di imposta sulle società applicata ai redditi immobiliari percepiti in Germania da un fondo di investimento immobiliare specializzato lussemburghese. La questione centrale è se il diritto dell’Unione consenta una disciplina che esenta i fondi residenti e assoggetta invece, almeno in parte, i fondi non residenti.
Fatti e procedimento principale
L Fund è un fondo di investimento immobiliare costituito in Lussemburgo, privo di sede e amministrazione centrale in Germania, e qualificato nel diritto lussemburghese come fondo di investimento specializzato. Nel corso degli esercizi 2008-2010 ha percepito redditi da locazione e da vendita di immobili situati in Germania.
L’amministrazione fiscale tedesca ha ritenuto che il fondo fosse parzialmente assoggettato all’imposta sulle società ai sensi del diritto interno e ha emesso avvisi di accertamento. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, la controversia è giunta dinanzi al Bundesfinanzhof.
Normativa nazionale rilevante
Il giudice del rinvio ha richiamato, in particolare:
- l’articolo 2 KStG, che prevede l’assoggettamento parziale all’imposta sulle società per i soggetti privi di sede o amministrazione centrale in Germania, limitatamente ai redditi ivi percepiti;
- l’articolo 11, paragrafo 1, InvStG 2004, che equipara i fondi comuni di investimento aperti di diritto nazionale a patrimoni a destinazione vincolata esenti dall’imposta sulle società;
- l’articolo 15, paragrafo 2, InvStG 2004, relativo ai fondi immobiliari specializzati di diritto nazionale, per i quali i redditi immobiliari sono attribuiti direttamente agli investitori non residenti;
- le disposizioni che regolano la ritenuta alla fonte e la detrazione dell’imposta, nonché la disciplina dei fondi collettivi esteri ai sensi dell’InvG.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se l’articolo 63 TFUE osti a un sistema nel quale:
- i fondi immobiliari specializzati di diritto nazionale, anche quando partecipati esclusivamente da investitori esteri, sono esenti dall’imposta sulle società;
- i fondi immobiliari specializzati esteri, con investitori esclusivamente stranieri, sono invece parzialmente assoggettati a tale imposta sui redditi da locazione prodotti in Germania.
Il giudice nazionale sollevava dubbi su tre profili: esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali, comparabilità delle situazioni tra fondi residenti e non residenti, e possibile giustificazione della differenza di trattamento con la coerenza del sistema fiscale e la ripartizione del potere impositivo.
Ragionamento della Corte: esistenza di una restrizione
La Corte ha ricordato che gli Stati membri devono esercitare la fiscalità diretta nel rispetto delle libertà fondamentali e che l’articolo 63 TFUE vieta in generale le restrizioni ai movimenti di capitali. Una normativa che riservi un trattamento fiscale meno favorevole ai fondi non residenti è idonea a dissuadere sia tali fondi dall’investire in immobili nello Stato membro, sia gli investitori residenti dall’utilizzarli come veicolo di investimento.
Nel caso di specie, la differenza di trattamento derivava dal fatto che solo i fondi residenti beneficiavano dell’esenzione dall’imposta sulle società prevista dall’articolo 11, paragrafo 1, InvStG 2004, mentre i fondi non residenti rimanevano assoggettati a imposta. La Corte ha quindi qualificato la disciplina come restrizione vietata, in linea di principio, dall’articolo 63 TFUE.
Ragionamento della Corte: comparabilità delle situazioni
Quanto alla comparabilità, la Corte ha osservato che il criterio rilevante della normativa nazionale era la residenza del fondo. Tuttavia, un fondo non residente può avere investitori residenti in Germania, sui cui redditi lo Stato può esercitare il proprio potere impositivo; inoltre, l’obiettivo della disciplina era quello di far gravare l’imposta a livello degli investitori e non del fondo, secondo una logica di trasparenza fiscale.
In questa prospettiva, i fondi residenti e non residenti si trovano in una situazione comparabile rispetto all’obiettivo perseguito dalla normativa. La Corte ha quindi escluso che la differenza di trattamento potesse essere giustificata da una differenza oggettiva tra le due categorie.
Ragionamento della Corte: giustificazioni invocate
La Corte ha poi esaminato i due motivi imperativi di interesse generale invocati dalla Repubblica federale di Germania.
Coerenza del sistema fiscale nazionale
La Corte ha riconosciuto che, in astratto, può esistere un nesso tra l’esenzione accordata al fondo e la tassazione degli investitori. Tuttavia, nel caso concreto, la disciplina produceva una doppia imposizione economica dei redditi dei fondi non residenti quando vi fossero investitori residenti, e la sua eliminazione non era assicurata in modo certo dalla detrazione prevista dalla normativa interna.
Inoltre, la coerenza del sistema avrebbe potuto essere preservata con una misura meno restrittiva: consentire ai fondi non residenti di beneficiare dell’esenzione, subordinandola alla verifica, da parte delle autorità fiscali, che gli investitori siano effettivamente tassati in modo equivalente. La giustificazione fondata sulla coerenza fiscale è stata quindi respinta.
Ripartizione equilibrata del potere impositivo
La Corte ha ricordato che tale giustificazione può operare per evitare comportamenti idonei a pregiudicare la potestà impositiva degli Stati membri. Tuttavia, se uno Stato membro ha scelto di non tassare i fondi residenti sui redditi di fonte interna, non può invocare la ripartizione del potere impositivo per tassare i fondi non residenti che percepiscano gli stessi redditi. Anche questa giustificazione è stata pertanto esclusa.
Decisione
La Corte ha concluso che l’articolo 63 TFUE osta alla normativa di uno Stato membro che assoggetta parzialmente i fondi di investimento immobiliare specializzati non residenti all’imposta sulle società per i redditi immobiliari percepiti nel suo territorio, mentre esenta i fondi residenti dalla medesima imposta.
Principio affermato
In materia di fondi immobiliari specializzati, una differenza di trattamento fondata sulla sola residenza del fondo, che riservi l’esenzione dall’imposta sulle società ai soli fondi residenti, integra una restrizione alla libera circolazione dei capitali quando i fondi residenti e non residenti sono comparabili rispetto all’obiettivo della disciplina nazionale. Tale restrizione non può essere giustificata né dalla coerenza del sistema fiscale nazionale né dalla ripartizione equilibrata del potere impositivo tra Stati membri.
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