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Sentenza

Sentenza n. 390/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento di cui al Prot. n. 0018114/2021, emesso dalla Guardia di Finanza – Ufficio Amministrazione – Sezione Gestione Finanziaria, a mezzo del quale la stessa ha comunicato ai ricorrenti il diniego del riconoscimento dei benefici di cui all’art. 1, comma 1 della L. n. 86/2001, così come richiesta a seguito della soppressione della Stazione Soccorsa Alpino della Guardia di Finanza sita in Macugnana, dalla data di avvenuto trasferimento d’autorità oltre interessi legali e la rivalutazione degli stessi spettanti dal giorno di maturazione al giorno di soddisfo, unitamente ad ogni altro atto successivo, antecedente o connesso, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti.

Giustizia amministrativa202100188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento dell'indennità di trasferimento e degli ulteriori benefici economici connessi al trasferimento a seguito della soppressione della Stazione di Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Macugnaga

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui l'Amministrazione ha negato il riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 1, comma 1, della l. 86/2001, nonché dell'indennità di prima sistemazione e dell'emolumento per trasferimento d'autorità. La stazione di soccorso alpino di Macugnaga era stata soppressa con decorrenza 31 luglio 2016 e i militari erano stati riassegnati secondo le preferenze espresse nell'ambito delle sedi disponibili. I ricorrenti hanno dedotto violazione dell'art. 1, commi 1 e seguenti, della l. 86/2001, violazione dell'art. 3 l. 241/1990, difetto e insufficienza di motivazione e di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. Hanno sostenuto che i trasferimenti fossero trasferimenti d'autorità, disposti nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e verso sedi ubicate in Comuni non confinanti con quello della sede soppressa, sicché sarebbe spettata l'indennità. Otto militari erano stati trasferiti a Domodossola, ritenuta dall'Amministrazione sede di servizio limitrofa; due erano stati trasferiti a Bardonecchia e Torino in ragione di specifiche preferenze personali e familiari.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha riconosciuto che gli spostamenti conservavano natura di trasferimenti d'autorità, poiché le domande presentate dai militari servivano soltanto a manifestare preferenze nell'ambito della riassegnazione resa necessaria dalla soppressione della sede. Tuttavia, ha ritenuto applicabile l'art. 1, comma 1-bis, l. 86/2001, che esclude l'indennità e ogni altro rimborso nei trasferimenti d'autorità conseguenti alla soppressione o dislocazione di reparti, quando il dipendente sia assegnato a una sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri. La nozione di sede limitrofa non coincide con quella geografica di Comune confinante prevista dal comma 1, ma va riferita alla sede organizzativa o all'ufficio effettivamente esistente più vicino alla sede soppressa, tenuto conto della circoscrizione territoriale delle sedi di servizio. Per gli otto militari trasferiti presso la sede ritenuta limitrofa, l'esclusione opera perché Domodossola costituiva l'unica sede disponibile e più vicina tra quelle esistenti. Per gli altri due, l'indennità è comunque esclusa perché il trasferimento verso sedi più distanti era stato determinato da autonome preferenze personali e familiari, espressamente soddisfatte dall'Amministrazione. Il TAR ha valorizzato il dato letterale e la diversa terminologia usata dal legislatore nei commi 1 e 1-bis, nonché la ratio della disposizione, volta a escludere il beneficio quando il trasferimento sia conseguenza necessitata di scelte generali di macro-organizzazione che comportano la soppressione della sede originaria. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità e l'oggettiva controvertibilità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, l. 86/2001

    Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare (...) trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un Comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi

    La disposizione riconosce l'indennità per il trasferimento d'autorità verso una sede situata in un Comune diverso da quello di provenienza, salvo le esclusioni previste dal comma 1-bis.

  • art. 1, comma 1-bis, l. 86/2001

    L’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti a sua volta nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni

    Nei trasferimenti d'autorità conseguenti alla soppressione o dislocazione di reparti, la nozione di sede limitrofa è organizzativa e riguarda la sede di servizio o l'ufficio effettivamente più vicino tra quelli esistenti, non il mero Comune confinante. L'esclusione opera anche quando la sede disti oltre dieci chilometri.

  • art. 1, comma 163, l. 228/2012

    Ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 1 l. 86/2001, disciplinando specificamente l'esclusione delle indennità nei trasferimenti conseguenti alla soppressione o dislocazione di reparti.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato invocato dai ricorrenti in relazione al difetto di motivazione, ma il TAR ha ritenuto legittimo il diniego e non ha ravvisato vizi motivazionali invalidanti.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 1, comma 1-bis, l. 86/2001, la nozione di "sede di servizio limitrofa" non coincide necessariamente con quella di Comune confinante prevista dal comma 1 dello stesso articolo, ma si riferisce alla sede organizzativa o all'ufficio effettivamente più vicino tra quelli esistenti rispetto alla sede soppressa o dislocata.
  • L'esclusione dell'indennità prevista dall'art. 1, comma 1-bis, l. 86/2001 opera quando il trasferimento d'autorità sia conseguenza necessitata di una scelta generale di macro-organizzazione, quale la soppressione o dislocazione di un reparto, e il dipendente sia assegnato alla sede di servizio limitrofa, anche se ubicata in un Comune non confinante e distante oltre dieci chilometri.
  • La presentazione di preferenze da parte del militare nell'ambito di una riassegnazione resa necessaria dalla soppressione della sede non trasforma, di per sé, il trasferimento d'autorità in trasferimento a domanda; tuttavia, quando l'assegnazione a una sede più distante sia frutto di autonome esigenze personali o familiari specificamente manifestate e soddisfatte dall'Amministrazione, manca il presupposto per il riconoscimento dell'indennità di trasferimento.
  • Nell'interpretazione dell'art. 1, comma 1-bis, l. 86/2001, la diversa terminologia tra "Comune" e "sede di servizio" deve essere conservata, poiché riflette la diversa natura del trasferimento ordinario, riferibile individualmente al dipendente, rispetto a quello conseguente alla soppressione o dislocazione di un'intera articolazione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandi
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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