Sentenza n. 2237/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo recante condanna del Comune al pagamento di somme a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della parte di dare della sentenza civile rimasta ineseguita. Il titolo aveva condannato l’amministrazione al pagamento di 500 euro in favore del ricorrente e di 1.000 euro in favore del minore, con rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate, decorrenti dalla scadenza dei trenta giorni dalla presentazione dell’istanza rimasta inevasa fino al soddisfo. Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso in ragione dell’eterogeneità delle obbligazioni derivanti dal titolo rispetto a quelle già azionate in un precedente giudizio di ottemperanza: nel precedente giudizio era stata chiesta l’esecuzione di un’obbligazione di fare, mentre il presente giudizio riguarda un’obbligazione di dare. Ha inoltre verificato il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Comune di Villabate di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziario, provvedendo al pagamento delle somme dovute, comprese rivalutazione e interessi secondo il dispositivo della sentenza civile, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto per la Provincia di Palermo, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario, da attivare su istanza della parte e con termine di ulteriori sessanta giorni. Ha disposto, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento; dopo tale scadenza grava sulla parte interessata l’onere di attivarsi per l’insediamento del commissario. Ha precisato il carattere obbligatorio dell’incarico di ausiliario del giudice, le modalità di liquidazione del compenso del commissario e gli adempimenti telematici per il deposito degli atti. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 552 euro oltre accessori, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La sussistenza del giudicato e dell’inadempimento dell’amministrazione consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La penalità di mora può essere fissata a carico dell’amministrazione inadempiente; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
L’inutile decorso del termine previsto dalla disposizione, decorrente dalla notificazione del titolo, integra uno dei presupposti per l’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Rileva per l’eventuale autorizzazione e liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina la liquidazione delle ulteriori spese sostenute per l’adempimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il commissario deve presentare la parcella entro il termine previsto, a pena di decadenza; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Massime di principio
- È ammissibile un distinto giudizio di ottemperanza quando, pur derivando le obbligazioni dal medesimo titolo giudiziario, il precedente giudizio riguardava un’obbligazione di fare e quello successivo riguarda un’obbligazione di dare; l’eterogeneità delle obbligazioni esclude, in tale ipotesi, l’abuso del processo derivante dalla loro separata azionabilità.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna al pagamento di somme da parte di un’amministrazione, l’accertamento del passaggio in giudicato del titolo e dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 legittima l’ordine giudiziale di pagamento entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, è possibile nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un organo statale con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dotato delle necessarie competenze.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata, per l’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla notificazione o comunicazione dell’ordine di pagamento fino all’adempimento o alla scadenza del termine assegnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 946/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1664/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1665/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1666/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1667/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1668/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →