Ordinanza n. 267/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto dirigenziale n. 2588 prot. 0372066 in data 18 dicembre 2025, pubblicato il 19 dicembre 2025, con cui è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 (una) unità di personale, da inquadrare nell’Area dei Funzionari, settore scientifico-tecnologico, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al Sistema Museale di Ateneo - Curatore collezione Mammiferi bandito dall’Università degli Studi di Firenze con decreto dirigenziale n. 535 prot. n. 63432 del 17 marzo 2025, e con cui è stato dichiarato vincitore il dott. Enrico Fracassi, nonché di tutti gli atti del concorso e del provvedimento di assunzione del dott. Fracassi; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16 aprile 2026: - del decreto dirigenziale n. 480 prot. n. 0065971 in data 13 marzo 2026, pubblicato in pari data, con cui è stata approvata la nuova graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 (una) unità di personale, da inquadrare nell’Area dei Funzionari, settore scientifico-tecnologico, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al Sistema Museale di Ateneo - Curatore collezione Mammiferi bandito dall’ Università degli Studi di Firenze con decreto dirigenziale n. 535 prot. n. 63432 del 17 marzo 2025 - per effetto dell’intervenuto annullamento in autotutela con decreto dirigenziale n. 351 prot. 0054072 in data 27 febbraio 2026, pubblicato il 2 marzo 2026, del decreto dirigenziale n. 2588 prot. 0372066 in data 18 dicembre 2025, pubblicato il 19 dicembre 2025, già impugnato dalla ricorrente - con cui è stato dichiarato vincitore il dott. Enrico Fracassi; - di tutti gli atti del concorso e, in particolare, del verbale n. 8 della riunione dell’11 marzo 2026 della Commissione esaminatrice con allegate le schede di valutazione di titoli dei candidati, dell’avviso pubblicato il 13 marzo 2026 di rettifica della valutazione dei titoli e del provvedimento di assunzione del dott. Fracassi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria originaria e nuova graduatoria di un concorso universitario per un posto di funzionario-curatore di collezione museale, nonché atti concorsuali e assunzione del vincitore
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, la graduatoria originaria del concorso pubblico bandito dall'Università degli Studi di Firenze per un posto a tempo indeterminato di funzionario nel settore scientifico-tecnologico, nella quale era stato dichiarato vincitore il controinteressato, nonché gli atti della procedura e il relativo provvedimento di assunzione. Con motivi aggiunti ha impugnato la nuova graduatoria, adottata dopo l'annullamento in autotutela della graduatoria originaria, insieme agli atti conseguenti, tra cui il verbale della Commissione esaminatrice relativo alla rettifica della valutazione dei titoli e il provvedimento di assunzione. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Nella camera di consiglio la difesa della ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare, poiché l'Amministrazione aveva stipulato il contratto di lavoro con il controinteressato; tale circostanza era stata resa nota solo dopo la proposizione dei motivi aggiunti e della connessa domanda cautelare. Il TAR ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare, senza pronunciarsi sul fumus boni iuris o sul periculum in mora e senza esaminare nel merito le censure contro gli atti concorsuali. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare incidentale; l'ordinanza non ne espone un'ulteriore interpretazione.
Massime di principio
- La rinuncia all'istanza cautelare, dichiarata in udienza dalla parte che l'ha proposta, deve essere recepita dal giudice con presa d'atto, senza necessità di esaminare i presupposti della tutela cautelare.
- La stipulazione del contratto con il controinteressato può costituire la ragione concreta della rinuncia alla tutela cautelare, ma la sola presa d'atto della rinuncia non definisce il merito dell'impugnazione degli atti concorsuali.
- La circostanza rilevante ai fini della tutela cautelare, resa nota dall'amministrazione solo dopo la proposizione dei motivi aggiunti e della domanda cautelare, può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.
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