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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29775/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (danneggiata)

La controversia

La controversia trae origine da una condanna penale per atti persecutori ai danni della resistente, con condanna anche al risarcimento del danno. In appello la costituzione di parte civile della resistente era stata ritenuta tardiva, ma la Corte di cassazione penale aveva cassato sul punto e rimesso la causa al giudice civile competente per il valore ai sensi dell'art. 622 c.p.p. per l'accertamento del danno. La Corte d'appello di Genova, investita della fase civile, aveva quindi condannato i due soggetti al risarcimento di euro 10.000. In cassazione i ricorrenti deducevano, con un primo motivo, violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello con cui si contestava la mancata allegazione di fatti idonei a dimostrare esistenza ed entità del pregiudizio, sostenendo che il risarcimento non potesse essere conseguenza automatica della condanna penale. Con il secondo motivo denunciavano violazione degli artt. 2043, 2059, 1223 e 2697 c.c. nonché dell'art. 185 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse desunto automaticamente l'esistenza del danno dal fatto-reato, senza richiederne specifica allegazione e prova nel giudizio civile, nel quale restava invece necessario accertare an e quantum del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per totale carenza del requisito di esposizione sommaria dei fatti di causa richiesto dall'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. Ha ritenuto che il ricorso non consentisse di comprendere la relazione tra le parti, il contesto dei fatti penalmente rilevanti e lo svolgimento del processo, elementi necessari per valutare le censure. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende e dell'ulteriore importo ex art. 380-bis, comma 3, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    Richiamato come reato presupposto per la condanna penale definitiva degli odierni ricorrenti.

  • art. 622 c.p.p.

    Indica la rimessione al giudice civile competente per valore per l'accertamento del danno dopo la cassazione della decisione penale sul punto della tardiva costituzione di parte civile.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato come norma sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per denunciare un preteso vizio della sentenza di merito; la Corte non entra nel merito per difetto del requisito ex art. 366 c.p.c.

  • art. 2043 c.c.

    Invocato per sostenere che il danno civilistico non potesse ritenersi automaticamente sussistente per il solo fatto-reato.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato come base della pretesa risarcitoria per il danno non patrimoniale, da provare autonomamente.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato in tema di nesso e concreta determinazione del danno risarcibile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato a sostegno dell'onere della prova del danno in capo alla pretesa danneggiata.

  • art. 185 c.p.

    Invocato per il collegamento tra fatto costituente reato e obbligazione risarcitoria.

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma decisiva: il ricorso per cassazione è inammissibile se manca l'esposizione sommaria dei fatti di causa, intesa come sintetico resoconto idoneo a consentire alla Corte una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti.

  • art. 380-bis, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la decisione conforme alla proposta di definizione anticipata.

  • art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende e dell'ulteriore importo in favore della controricorrente.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Richiamato nel contesto della disciplina della responsabilità aggravata e delle condanne accessorie in caso di decisione conforme alla proposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria ma completa dei fatti sostanziali e processuali; in mancanza, il ricorso è inammissibile perché la Corte non può ricostruire la vicenda mediante atti esterni al ricorso stesso.
  • L'esposizione sommaria dei fatti è requisito di contenuto-forma essenziale del ricorso e deve consentire la comprensione delle pretese, delle difese, dello sviluppo del processo e del contenuto della sentenza impugnata.
  • Nel giudizio civile di rinvio conseguente a cassazione della sentenza penale ai sensi dell'art. 622 c.p.p., il tema del danno resta da accertare nel merito dal giudice civile; tuttavia, nel caso deciso, la Corte non ha affrontato tale questione per il difetto preliminare di ammissibilità del ricorso.
  • La decisione conforme alla proposta di definizione anticipata può legittimare le statuizioni accessorie previste dall'art. 380-bis c.p.c., incluse le condanne economiche ulteriori previste dalla norma e il raddoppio del contributo unificato, quando ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno non patrimoniale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

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