Cassazione Civile, Ordinanza n. 08406/2023 del 23/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di un lavoratore di ottenere dall'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento integrale del TFR maturato dopo l'infruttuoso tentativo di recupero nei confronti del datore di lavoro insolvente. Il lavoratore aveva fondato la pretesa su una diffida accertativa emessa dalla competente Direzione territoriale del lavoro, indicata come titolo esecutivo per un importo netto di TFR. L'INPS aveva però liquidato solo una somma inferiore, trattenendo l'imposta alla fonte come sostituto d'imposta e sostenendo che il Fondo non potesse superare l'importo risultante dal titolo esecutivo azionato in executivis. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che, per conformità alla disciplina del Fondo e alla direttiva 80/987/CEE, la prestazione dovesse essere parametrata alle somme lorde dovute, non ai soli importi netti indicati nel titolo. Con il ricorso per cassazione l'INPS deduceva violazione degli artt. 2120 c.c., 2, commi 5 e 7, l. n. 297/1982, 12 d.lgs. n. 124/2004, 474 c.p.c., 23 d.P.R. n. 600/1973, 11 d.lgs. n. 47/2000 e 2697 c.c., sostenendo in sintesi che: 1) il Fondo sarebbe tenuto solo entro i limiti del titolo esecutivo formatosi per somme nette; 2) l'ente avrebbe comunque dovuto operare le ritenute fiscali su quanto erogato; 3) la decisione di merito avrebbe erroneamente esteso l'intervento del Fondo oltre il contenuto del titolo e senza considerare l'onere probatorio relativo alle ritenute già operate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in tema di prestazioni a carico del Fondo di garanzia INPS per il TFR, il credito del lavoratore va determinato al lordo anche quando il titolo esecutivo azionato contro il datore di lavoro indichi somme nette. Il riferimento al titolo esecutivo rileva solo come presupposto dell'intervento del Fondo dopo l'infruttuosa esecuzione, ma non vincola la misura della prestazione previdenziale, che si commisura all'obbligazione datoriale sostanziale, maturata al lordo delle ritenute. L'INPS, nel liquidare la prestazione, deve poi operare come sostituto d'imposta, trattenendo le imposte dovute, salvo che dimostri che esse siano già state effettuate e versate. È stata quindi confermata la condanna dell'INPS a corrispondere la differenza dovuta, senza spese per l'assenza di difese dell'intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 2120 c.c.
Il TFR, ai fini dell'accertamento e della liquidazione del credito del lavoratore, va considerato al lordo delle ritenute fiscali; il meccanismo fiscale opera in un momento successivo rispetto alla determinazione del credito.
art. 2, commi 5 e 7, l. n. 297/1982
L'intervento del Fondo di garanzia presuppone l'infruttuosa esecuzione nei confronti del datore di lavoro e si riferisce alla prestazione previdenziale dovuta per il TFR; l'importo va determinato al lordo, con successiva detrazione delle somme eventualmente già corrisposte.
art. 12 d.lgs. n. 124/2004
Richiamato dal ricorrente come norma sulla diffida accertativa, ma la Corte ha ritenuto irrilevante che il titolo esecutivo fosse formato per importi netti ai fini della misura della prestazione del Fondo.
art. 474 c.p.c.
Il titolo esecutivo costituisce il presupposto per l'azione esecutiva e, in caso di infruttuosa esecuzione, per l'accesso al Fondo; tuttavia non limita la quantificazione della prestazione previdenziale al solo importo nominale del titolo se questo è espresso al netto.
art. 23 d.P.R. n. 600/1973
L'INPS, quale sostituto d'imposta, deve operare le ritenute fiscali al momento del pagamento della prestazione previdenziale.
art. 11 d.lgs. n. 47/2000
Richiamato a sostegno del regime fiscale applicabile al TFR; la Corte ha ribadito che le ritenute incidono sul momento del pagamento, non sulla determinazione del credito sostanziale.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell'onere probatorio; la Corte ha osservato che l'INPS può operare la trattenuta solo se non dimostra che sia già stata effettuata e versata all'erario.
Direttiva 80/987/CEE
La disciplina interna va interpretata in modo conforme alla finalità di tutela del lavoratore e di garanzia effettiva del TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro.
Massime di principio
- Ai fini dell'accertamento e della liquidazione dei crediti di lavoro, comprese le spettanze di fine rapporto, il credito si determina al lordo delle ritenute fiscali; la trattenuta appartiene a un momento successivo e al distinto rapporto tributario.
- Il Fondo di garanzia dell'INPS, pur avendo natura previdenziale autonoma rispetto al credito verso il datore di lavoro, si commisura sostanzialmente all'obbligazione datoriale insoluta e non resta vincolato all'importo netto indicato nel titolo esecutivo se questo è stato formato al netto.
- L'infruttuosa esecuzione del titolo contro il datore di lavoro costituisce il presupposto per l'intervento del Fondo, ma non trasforma il contenuto del titolo nel limite quantitativo della prestazione previdenziale dovuta.
- L'INPS, quando eroga la prestazione del Fondo di garanzia, deve operare come sostituto d'imposta trattenendo le imposte dovute; non può tuttavia effettuare una duplicazione della trattenuta se dimostrato che la ritenuta sia stata già eseguita e versata.
- La finalità di tutela del lavoratore impone un'interpretazione della disciplina del Fondo coerente con l'effettività della garanzia, evitando che la mera formulazione netta del titolo riduca in modo ingiustificato l'ammontare della prestazione dovuta.
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